Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 settembre 2006, n.5220

Integra valutazione di merito, riservata alla P.A. procedente, il
giudizio circa la considerabilità a fini concorsuali di una
pubblicazione scientifica ancora in corso di stampa alla scadenza del
termine finale fissato dal bando. Per quanto concerne, invece, la
valutazione delle prove scritte, deve rilevarsi che, nelle procedure
concorsuali indette per la copertura di posti di pubblico impiego, la
regola dell’anonimato degli elaborati non può essere intesa in modo
tassativo ed assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove
ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento;
occorre, invece, l’esistenza di elementi atti a comprovare in modo
inequivoco l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il
proprio elaborato.

Decreto ministeriale 22 agosto 2006

Ministero dell’Interno. Decreto 22 agosto 2006: “Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l’anno 2007”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. 217 del 18 settembre 2006). IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle comunità ebraiche italiane» […]

Sentenza 21 luglio 2006, n.7650

L’eventuale lesione della posizione soggettiva del residente in
un’area in cui sia stato rilasciato il permesso di costruire un
edificio destinato al culto, risulta percepibile già al momento
dell’individuazione di detta area e della sua assegnazione in diritto
di superficie, non trattandosi di un mero stralcio a generici fini di
pubblico interesse, ma ad uno scopo specifico. Ne discende che il
ricorso che abbia ad oggetto il permesso di costruire risulta
inammissibile, qualore sia mancata l’impugnativa degli atti
presupposti nei termini di legge.

Sentenza 08 agosto 2006, n.4783

La legge 1° giugno 1961, n. 512, recante norme in materia di “Stato
giuridico, avanzamento e trattamento economico del personale
dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato”, è
ispirata, nel rispetto del principio dell’indipendenza e della
sovranità reciproca dello Stato e della Chiesa, di cui all’articolo
8 della Costituzione, ad una netta separazione tra l’attività
riferibile direttamente all’ordinamento giuridico italiano (quale
l’ordinamento gerarchico dei cappellani, il loro trattamento
giuridico ed economico, la loro carriera, etc.) e quella attinente al
servizio spirituale in senso proprio, costituente espressione
dell’ordinamento della Chiesa Cattolica, cui appartengono i
sacerdoti (quali la designazione dell’Ordinario Militare, il
relativo nulla osta e la sua revoca per inidoneità, nonché il
giudizio per il passaggio al servizio permanente e tutte le eventuali
altre questioni che attengono alla direzione del servizio di
assistenza spirituale). Ciò premesso, dunque, pur potendosi ammettere
sindacato giurisdizionale sul provvedimento di collocamento in
congedo, tale sindacato risulta necessariamente limitato alla sola
legittimità estrinseca ovvero al controllo circa il rispetto del
procedimento fissato dalla legge italiana per l’adozione dell’atto
e alla verifica che, nella valutazione rimessa all’autorità
ecclesiastica, non si sia verificato un evidente travisamento dei
fatti, ma non può riguardare il merito del giudizio di inidoneità
dell’Ordinario Militare che sfugge invece a qualsiasi sindacato.

Sentenza 27 gennaio 2006, n.238

L’art. 19 del D.Lgs. n. 490 del 1999 dispone che “quando si tratti
di beni culturali ad interesse religioso, appartenenti ad Enti o
istituzioni della Chiesa Cattolica […] il Ministero e per quanto di
competenza le Regioni provvedono, relativamente alle esigenze del
culto, d’accordo con le rispettive Autorità”. Si tratta, di
disposizione intesa a soddisfare, in tema di edifici di culto della
Chiesa Cattolica aventi rilevanza storica ed artistica, un’esigenza
di composizione di interessi pariordinati di rilievo costituzionale,
quali il reciproco riconoscimento di indipendenza e sovranità tra lo
Stato italiano e la Chiesa Cattolica e la libertà di culto (artt. 7 e
19 Cost.), da una parte, e la tutela dei beni culturali (art. 9
Cost.), dall’altra. Ne consegue che, tutte le volte che gli organi
suddetti siano chiamati a “provvedere” in ordine a beni culturali
di interesse religioso, ove sussistano esigenze connesse al culto, e
quali che siano queste esigenze, il contenuto del provvedimento dovrà
essere concordato, quanto ad esse, con l’autorità religiosa (Nel
caso di specie, la Soprintendenza – nel rendere parere favorevole su
piano di recupero comprendente un edificio di culto di interesse
storico artistico, vincolato a norma di legge – non dava conto nè di
un avvenuto previo accordo con l’autorità ecclesiastica competente,
nè dell’eventuale impossibilità di un suo raggiungimento).

Sentenza 10 febbraio 2006, n.109

Il diploma conseguito presso gli Istituti Magistrali è titolo di
studio necessario per concorrere alla classe di insegnamento della
religione cattolica nella scuola di infanzia e nella scuola
elementare, ma non sufficiente per accedere all’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado (cfr. D.P.R. n.
751/1985). Si tratta, dunque, di un titolo propedeutico al diploma
accademico, che non può essere valutato disgiuntamente da esso. (Nel
caso di specie, l’Amministrazione scolastica anteponeva alla
ricorrente, titolare di diploma magistrale, nella graduatoria relativa
concorso per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
secondarie, candidate dotate del diploma accademico di Magistero in
scienze religiose)

Ordinanza 31 luglio 2006, n.58

Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici. Ordinanza 31 luglio 2006, n. 58: “Calendario scolastico nazionale per l’anno 2006/2007”. IL MINISTRO VISTO l’art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l’art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione […]

Risoluzione 06 settembre 2006

Parlamento europeo. Risoluzione 6 settembre 2006: “Un modello sociale europeo per il futuro”. Il Parlamento europeo, – vista la comunicazione della Commissione sui valori europei nel mondo globalizzato (COM(2005)0525), – visto il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, – vista la Carta sociale europea, – vista la propria risoluzione del 18 gennaio 2006 sulla […]

Dichiarazione/i 05 settembre 2006

Parlamento europeo. Dichiarazione 5 settembre 2006: “Protezione e salvaguardia del patrimonio religioso nella parte nord di Cipro”. Il Parlamento europeo, – visto l’articolo 151 del trattato CE, – visto l’articolo 116 del suo regolamento, A. considerando che, ai sensi dell’articolo 151 del trattato CE, la Comunità mira a promuovere il patrimonio culturale degli Stati membri […]

Sentenza 22 dicembre 2005

Corte europea dei diritti dell’uomo, Première section. Sentenza 22 dicembre 2005 “Paturel c. France” (Requête no. 54968/00) (omissis) PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54968/00) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Christian Paturel (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 […]