Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 gennaio 2006, n.9

Le disposizioni che limitano a determinate fasce orarie l’attività di
televendita di servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici e la
pubblicità di tali servizi mediante sistemi di tipo interattivo
audiotex e videotex (commi 3 e 6 dell’ art. 5 ter del Regolamento,
introdotto con la delibera n. 34/05/CSP dell’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni), costituiscono ugualmente espressione della
potestà regolamentare espressamente riconosciuta all’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, ed, in particolare, risultano
conformi all’art. 15, ottavo comma, della 1egge 6 agosto 1990, n.
223, che vieta in assoluto le trasmissioni “che possono nuocere allo
sviluppo psichico o morale dei minori”, ed all’art. 3, quarto comma,
del d.l. 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla
legge 30 maggio 1995, n. 203, che ha riservato la fascia oraria dalle
ore 23,00 alle ore 7,00 per particolari trasmissioni televisive che
possano incidere sulla sensibilità dei minori. Sussiste infatti il
concreto ed imminente rischio che la sensibilità ed il processo di
maturazione di questi ultimi, ancora privi di una autonoma capacità
di valutazione e di discernimento, possa essere negativamente
influenzata dalla continua presenza di maghi, astrologi, chiromanti e
cartomanti che, con la forza suggestiva del video, inducano a credere,
senza nessuna evidenza logica, che si possa acquistare la fortuna o si
possa predire il futuro attraverso i servizi offerti, a pagamento, via
etere.

Deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2006, n.39-2418

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2006, n. 39-2418: “Approvazione della sperimentazione relativa alla circoncisione rituale in day surgery presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera OIRM/S. Anna di Torino. Stanziamento sul Capitolo 15476 del Bilancio 2006 di Euro 120.000 e accantonamento a favore della Direzione Programmazione Sanitaria”. (da BUR Piemonte n. 15 del 13 aprile 2006) (omissis) […]

Sentenza 26 settembre 2006, n.9455

E’ illegittimo il D.M. 25 novembre 2005, avente ad oggetto la
“Definizione della classe del corso di laurea magistrale in
giurisprudenza”, posto che il sistema introdotto dal legislatore, con
l’art. 17, comma 95, della L. n. 127/1997, attribuisce un importante
rilievo al contributo dei singoli Atenei nella definizione del propri
ordinamenti didattici, stabilendo che l’ordinamento degli studi dei
corsi di diploma di laurea è disciplinato dagli stessi in conformità
a criteri generali definiti da decreti del Ministero. L’apporto
delle singole Università diviene infatti del tutto marginale, ove vi
sia – come nel caso di specie – una disciplina ministeriale
estremamente dettagliata che elenca le materie e la loro valenza in
termini di credito formativo.

Sentenza 19 giugno 2006, n.27613

La scelta di far frequentare la lezione di catechismo nello stesso
giorno fissato per l’incontro con il padre non costituisce violazione
del provvedimento adottato dal giudice in sede di separazione posto
che le decisioni dei parroci in materia di catechismo sono
insindacabili, stante la natura collettiva delle stesse e la
necessità di tener conto degli impegni scolastici dei ragazzi.

Sentenza 10 marzo 2006, n.5220

Nei casi di mancata espulsione di immigrati, in cui venga in rilievo
lo stato coniugale dell’extracomunitario, deve escludersi che possa
darsi efficacia alle unioni non celebrate come matrimonio negli
ordinamenti di appartenenza; occorre, infatti che il divieto di
espulsione si applichi ad un rapporto che di fatto e di diritto possa
qualificarsi come coniugio. In particolare, tal rapporto, coinvolgendo
un cittadino extracomunitario, deve dunque trovare il suo
riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di
appartenenza, così da poter esplicare i suoi effetti in coerenza con
le disposizioni della legge 218/1995 (Nel caso di specie, veniva
annullato il decreto di espulsione di un cittadino rumeno, coniugato
con il rito tradizionale Rom, senza verificare se nello stato estero
di appartenenza tale matrimonio avesse capacità di esplicare effetti
giuridici).

Sentenza 23 maggio 2006, n.12143

Ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il
luogo della propria sepoltura, la legge consentendo espressamente che
tra le disposizioni testamentarie rientrino anche quelle a carattere
non patrimoniale (art. 587, secondo comma c.c.). La mancanza di una
simile disposizione, peraltro, non preclude l’accertamento circa
l’intervenuta manifestazione di volontà in ordine alle modalità e al
luogo della sepoltura, che può anche essere espressa senza rigore di
forme attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti,
essendo rimesso al giudice del merito l’apprezzamento sulla esistenza
e sul contenuto di un simile mandato.

Legge regionale 07 luglio 2006, n.11

Friuli-Venezia Giulia. Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11: “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitoralità”. (da “Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia” n. 28 del 12 luglio 2006) Art. 1. Principi e finalita’ 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della […]

Sentenza 21 settembre 2006, n.20442

Fermo restando che caposaldo fondamentale dell’attività economica
è l’organizzazione, da parte di taluno – con rischio proprio – dei
fattori della produzione, nel caso delle organizzazioni di tendenza,
dove l’assenza della finalità di lucro ha un significato
evidentemente rafforzativo dell’esclusione d’imprenditorialità,
essendo quest’ultimo elemento di per sé connaturale alla “area di
non applicazione” dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
il dato dirimente per l’ammissione al beneficio di legge consiste
nel fatto che, dal punto di vista lavorativo, l’attività – per come
prestata ed, a vario titolo, respinta dal datore di lavoro che intenda
avvalersi del beneficio d’esclusione – deve innestarsi e realizzare
direttamente le finalità politiche, sindacali, culturali,
d’istruzione, di religione o culto; in tali casi, infatti,
l’attività del lavoratore si compenetra ed attua immediatamente i
fini dell’ente, senza il diaframma operativo neutrale costituito
dall’intrinseca valenza meramente aziendalistica della prestazione.
Si può in ogni caso riconoscere l’esistenza di un’attività
imprenditoriale, estranea all’area di attuazione dell’articolo 4,
della legge n. 108/1990, in base al solo criterio della mera
economicità di gestione, funzionalmente diretta all’equilibrio tra
costi e ricavi, senza la necessità di includere il fine di lucro, che
giustifica l’esclusione dell’applicazione dell’articolo 18, nel
momento in cui non si evidenzia una consistenza imprenditoriale
all’attività esercitata (Nel caso di specie, una società editrice
eccepiva la violazione e l’errata applicazione dell’articolo 4 della
legge 108/1990, negando di poter essere considerata, ai fini della
procedura di reintegrazione prevista dall’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, imprenditore, ma ente senza fini di lucro con “unica
e primaria finalità di affermare la dottrina e il credo
cattolici”).

Sentenza 19 giugno 2006, n.3566

Ai fini del possesso dei titoli di qualificazione professionale
richiesti per la partecipazione a concorso riservato per
l’insegnamento della religione cattolica, il titolo di baccalaureato
in teologia rilasciato da una Facoltà eretta dalla Santa Sede ed
autorizzata a conferire il summenzionato grado integra il requisito di
ammissione del possesso di “titolo accademico (dottorato o licenza o
baccalaureato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche
previste dal d.m. 15.07.1987, conferito da una Facoltà approvata
dalla Santa Sede”. La circostanza che la predetta Facoltà non sia
stata inserita nell’apposito elenco, comunicato dalla C.E.I. al
Ministero, non costituisce infatti condizione idonea a fondare la
determinazione di esclusione dal concorso, posto che detto elenco
concerne solo le istituzioni ecclesiastiche italiane. A fronte di un
titolo accademico rilasciato da una Facoltà operante all’estero
costituisce, invece, regola di buona amministrazione attivare il
procedimento di verifica dell’equipollenza del titolo di
baccalaureato prodotto rispetto a quelli rilasciati dalle istituzioni
formative operanti in Italia, anziché assumere a riferimento il solo
dato formale dell’elenco fornito dalla C.E.I.

Sentenza 21 gennaio 2006, n.77

Nel pubblico impiego il trattamento economico consegue ad un preciso
inquadramento “autoritativo”, definito nell’ambito
dell’organizzazione dell’ente; ogni doglianza relativa presuppone
pertanto la tempestiva impugnativa dell’atto di riferimento (nel
caso di specie, un cappellano ospedaliero lasciava quale erede
universale l’ente morale ricorrente, il quale avanzava, nei confronti
dell’azienda sanitaria locale, una serie di pretese econimiche
connesse al relativo rapporto di pubblico impiego; pretese considerate
inammissibili dal Tribunale adito, in quanto concernenti atti divenuti
ormai inoppugnabili)