Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 19 giugno 2006, n.3574

La previsione contenuta nell’allegato 5 del bando di concorso di cui
al d.d.g. del 02.02.2004, per la copertura di posti di insegnanti di
religione, si configura coerente con la selezione dei titoli validi
per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed
elementari stabilita al punto 4.4. lett. b) del d.P.R. n. 751/1985, di
esecuzione dell’intesa fra Autorità Scolastica Italiana e C.E.I.
Stabilisce, infatti, l’art. 3, comma primo, della legge 18.07.2003,
n. 186 – istitutiva dei ruoli degli insegnanti di religione cattolica
– che costituiscono titoli valutabili ai fini dell’ accesso ai
ruoli predetti “quelli previsti dal punto 4 dell’intesa” fra
Autorità Scolastica Italiana e C.E.I. Il menzionato punto 4 mantiene
distinta la posizione degli insegnanti in possesso di “titolo di
studio valido per l’insegnamento nelle scuole materne” unito a
titolo idoneativo rilasciato dall’ Autorità ecclesiastica, rispetto
ai docenti “forniti di altro diploma di scuola secondaria
superiore” che abbiano conseguito almeno “un diploma rilasciato da
un Istituto in scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana”. Trattandosi, inoltre, di accesso a posti di
ruolo nella scuola elementare, non si configura irragionevole la
scelta dell’ Amministrazione, in relazione alla peculiarità dei
compiti didattici che vedono come destinatari allievi della scuola
primaria, di valorizzare ai fini della graduazione del punteggio il
livello di idoneità dimostrato in sede di conseguimento del diploma
di scuola magistrale.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5670

Deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale – per contrasto con l’art. 3, primo comma, della
Costituzione – dell’art. 2 della legge n. 124/1999, che stabilisce
che il servizio di insegnamento utile per l’ammissione alla sessione
riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento e per il conseguente inserimento nella graduatorie
permanenti “deve essere stato prestato per insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo e relativi a classi di concorso, con
il possesso di specifico titolo di studio”, con conseguente
esclusione degli insegnanti di religione cattolica. In ordine
all’asserita disparità di trattamento che verrebbe riservata a
quest ultimi rispetto agli altri docenti, si rileva infatti che
sussiste una diversità dei requisiti richiesti per gli incarichi di
docenza “ordinari” e quelli relativi alla religione; ciò esclude
la sussistenza di uguali situazioni regolate in modo diverso e la
conseguente violazione del principio costituzionale suddetto.

Risoluzione 28 settembre 2006

Parlamento europeo. Risoluzione 28 settembre 2006: “Politica comune dell’Unione europea in materia di immigrazione”. Il Parlamento europeo, – visti l’articolo 6 del trattato UE e l’articolo 63 del trattato CE, – visto l’articolo 42 del trattato UE, – visto il programma di Tampere del 1999 e il programma dell’Aia del 2004 sullo spazio di libertà, […]

Decreto ministeriale 13 aprile 2006

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Decreto 13 aprile 2006: “Modifiche del Piano di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 270 («Piano degli interventi di interesse nazionale, relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita’ al di fuori del Lazio»)”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 239 del 13 ottobre 2006) Il MINISTERO […]

Messaggio 29 settembre 2006, n.25928

INPS. Direzione Centrale. Prestazioni a Sostegno del Reddito. Messaggio 29 settembre 2006, n. 25928: “Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia”. OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare in caso di poligamia. Come è noto la normativa sull’assegno per il nucleo familiare (art. 2 della legge 153/88) prevede che il nucleo stesso sia costituito […]

Deliberazione 02 agosto 2006, n.481/06/CONS

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Deliberazione 2 agosto 2006: “Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione.(Deliberazione n. 481/06/CONS)”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” n. […]

Decreto Presidente Giunta Regionale 28 giugno 2006, n.202

Decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2006, n. 202: “Regolamento per l’attuazione degli interventi previsti dall’Art. 4, commi 66-68 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2001) per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri […]

Sentenza 09 giugno 2006, n.3451

Deve escludersi che il provvedimento rettorale di nomina possa essere
considerato come atto meramente esecutivo della delibera di chiamata
in ruolo a professore ordinario da parte della Facoltà. È infatti
palese che, con tale delibera, la Facoltà esprime la volontà di
avvalersi della prestazione del docente, avendone verificato
positivamente i requisiti scientifici e didattici, ma per la
costituzione del rapporto non può mancare l’accertamento delle
ulteriori condizioni concernenti la possibilità di inquadramento nei
ruoli del personale docente universitario, anche in relazione alle
disponibilità finanziarie. A questa finalità corrisponde la
determinazione rettorale che dunque concorre, in stretta concessione
con la delibera della Facoltà, alla produzione degli effetti
costitutivi del rapporto e non può essere qualificata come atto
meramente esecutivo. Gli effetti dell’inquadramento a professore
ordinario, pertanto, non possono che decorrere dal momento in cui il
Rettore, a completamento della fattispecie procedimentale, adotta il
decreto rettorale di nomina avendo riscontrato la sussistenza di tutte
le condizioni, soggettive ed oggettive, che consentono l’assunzione
del docente.