Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5734

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Ordinanza 31 ottobre 2006, n.5720

Va sospesa la sentenza TAR Lazio n. 9455/2006, che annulla il D.M. 25
novembre 2005, recante la “Definizione della classe del corso di
laurea magistrale in giurisprudenza”, giacché, comparativamente ed in
assenza di un nocumento nella sfera economica e nello status degli
appellati, deve darsi prevalenza all’interesse di rilievo pubblico
consistente nel regolare avvio dei corsi universitari per l’anno
accademico 2006/07 e nella strutturazione degli stessi secondo
puntuali parametri di riferimento.

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 29 marzo 2006

DPCM 29 marzo 2006: “Assegnazione di risorse finanziarie al prefetto di Siracusa, commissario delegato per la ricostruzione della Basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto a valere sul Fondo di cui all’articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 […]

Sentenza 27 settembre 2006, n.5667

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione – in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento – rispetto agli insegnanti in posizione ordinaria
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]). Ai fini
del computo del periodo di servizio necessario per l’ammissione alle
sessioni di esame riservate per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole statali, indette con O.M. n. 153 del 15.06.1999, non può
pertanto essere computato il servizio di insegnamento della religione
cattolica, non esistendo rispetto a questo insegnamento, alla data di
indizione della sessione riservata in questione, una individuata
classe di abilitazione o di concorso.

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

La previsione del bando di indizione del concorso riservato a posti di
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare (DDG 2 febbraio 2004) assegna al diploma magistrale,
se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti oppure attribuisce al
diploma in scienze religiose – fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore – il punteggio massimo sino a 4
punti. Ciò appare giustificato dal fatto che, ai sensi del d.p.r.
16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, ma che
tale insegnamento può essere impartito anche da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. Dunque, ai fini del concorso
in questione – nel caso di candidati in possesso sia del diploma
magistrale, sia di quello in scienze relgiose – le relative
graduatorie vengono calcolate sulla base del titolo magistale, sebbene
tali soggetti abbiano eventualmente conseguito nel diploma in scienze
religiose una votazione migliore.

Legge costituzionale 17 aprile 1982

Constitution Act, 17 april 1982. [Enacted as Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.) 1982, c. 11, which came into force on April 17, 1982] PART I “Canadian charter of rights and freedoms” Whereas Canada is founded upon principles that recognize the supremacy of God and the rule of law: GUARANTEE OF RIGHTS AND […]

Legge 17 dicembre 1992, n.2054-XII

Legge 17 Dicembre 1992, n. 2054-XII. “Law of the Republic of Belarus On Freedom of Conscience and Religious Organisations”. [as emended by the Law of the Republic of Belarus No. 137-Z of October 31, 2002] The present Law regulates legal relationships in the sphere of the human and civil rights to freedom of conscience and […]

Sentenza 27 settembre 2006, n.5646

L’art. 2 della legge n. 124/1999 stabilisce che il periodo di
servizio per l’ammissione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e per il
conseguente inserimento nella graduatorie permanenti “deve essere
stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo e
relativi a classi di concorso”. Dunque, non possono essere
computati, ai fini dell’anzianità didattica richiesta per
l’ammissione alla sessione riservata di esami di cui all’O.M. n.
153/1999, i periodi di servizio prestati nell’insegnamento della
religione cattolica, posto che detto insegnamento non trova
corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, essendo
caratterizzato – alla data di indizione della sessione riservata –
come rapporto di lavoro a tempo determinato, con conseguente
impossibilità di collegamento ad una individuata classe di concorso.

Risoluzione 24 ottobre 2006

Parlamento europeo. Risoluzione 24 ottobre 2006: “Immigrazione femminile, ruolo e posizione delle donne immigrate nell’UE”. Il Parlamento europeo, – vista la Convenzione OIL concernente la migrazione a scopo di lavoro (1949), la Convenzione OIL concernente la migrazione in condizioni abusive, la promozione della parità delle opportunità e il trattamento dei lavoratori migranti (1975) e la […]

Sentenza 16 ottobre 2006, n.645

L’ordinanza sindacale, che interpreti il divieto di uso di caschi
protettivi o di “mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento
della persona”, di cui all’art. 5, primo comma della l. 152/1975, come
espressamente riferibile al “velo che copre il volto”, non può
essere ricondotta a mera diffida al rispetto di una norma già
esistente nell’ordinamento. Per questa fondamentale parte la
disposizione di legge richiamata viene infatti ad essere
indiscutibilmente novata, in quanto all’ordine (di legge) di non
usare mezzi atti a rendere difficile il riconoscimento della persona
si sovrappone l’ordine (sindacale) di considerare tali – a
prescindere da ogni altra interpretazione – anche i tradizionali
veli tipici delle donne musulmane comprensivi di burqua e chador. E’
invece evidente, che a prescindere dai singoli casi concreti in cui
ogni ufficiale di pubblica sicurezza è tenuto a valutare se la norma
di legge possa o meno ritenersi rispettata, un generale divieto di
circolare in pubblico indossando tali tipi di coperture possa derivare
solo da una norma di legge che lo specifichi.