Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 marzo 2006, n.3246

Vi è ragione di ritenere fondato il ricorso che denuncia
l’illegittimità del provvedimento di diniego di autorizzazione
edilizia, richiesta per un intervento di restauro e risanamento
conservativo, nella parte in cui ha respinto l’istanza di restauro e
risanamento conservativo di tutto un complesso immobiliare (nel caso
di specie, ex conventuale) per la mancata documentazione dei titoli
legittimanti i volumi abusivi, senza distinguere tra la parte
dell’edificio originaria e quella abusivamente realizzata, pur
potendo disporre degli elementi istruttori per operare una siffatta
verifica.

Legge 29 giugno 1939

Legge 29 Giugno 1939: “Disciplina dell’esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica”. (Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179) (Omissis) CAPO I. Disposizioni generali Art. 1. L’esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito […]

Legge 15 maggio 1997, n.127

Legge 15 maggio 1997, n. 127. “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 – Supplemento ordinario) (omissis) Art. 13. Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili(*) 1. L’articolo 17 […]

Sentenza 19 aprile 2006, n.1031

La controversia tra privati riguardante l’estensione dei diritti
nascenti da una concessione cimiteriale fuoriesce dall’ambito della
giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo e non può che
trovare tutela innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Laddove
infatti non vengano in rilievo questioni relative al rapporto
pubblicistico con l’ente concedente, ma controversie riguardanti
soggetti privati ed attenenti all’estensione dei diritti soggettivi
relativi all’utilizzo del bene oggetto della concessione, sussiste
infatti la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che in tal caso
non vengono in discussione né il provvedimento, né il rapporto
concessorio in sé, bensì l’estensione delle facoltà che dallo
stesso nascono.

Sentenza 09 maggio 2006, n.3387

La concessione di una superficie cimiteriale per la realizzazione di
una tomba familiare e i provvedimenti delle autorità che ne
autorizzano la costruzione, ove rechino esclusivamente i dati
anagrafici dei destinatari degli stessi, non sono sottraibili
all’accesso da parte di altro soggetto, che evidenzi la propria
situazione di interesse, soltanto perché da tali dati sia evincibile
l’origine etnica del titolare della concessione. La stessa
collocazione nel reparto riservato del cimitero (nel caso di specie,
israelitico) e l’adibizione della tomba per la immunazione rendono
infatti già pubblicamente manifesti questi dati anagrafici ed etnici.

Sentenza 07 marzo 2006, n.872

E’ illegittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di
soggiorno genericamente rilasciato ad una “religiosa” per “motivi di
studio”, nel caso di diversità tra il corso per il quale il visto è
stato originariamente rilasciato (nella fattispecie, presso
l’Istituto Domenicano di S. Caterina) e quello poi effettivamente
frequentato (presso un Istituto professionale tecnico).

Legge regionale 31 ottobre 2006, n.33

Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33: “Testo unico in materia di cultura”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Liguria” del 2 novembre 2006, n. 16) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2 dello Statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni […]

Ordinanza 24 ottobre 2006, n.369

Poichè il divieto della diagnosi preimpianto discende non soltanto
dalla norma censurata (art. 13), ma si desume dalla interpretazione
della legge stessa alla luce dei criteri cui si ispira e dalla
disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente
assistita “è evidente la contraddizione in cui il Tribunale incorre
nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale di una specifica disposizione (…) che, secondo
l’impostazione della (…) ordinanza di rimessione, sarebbe (…)
desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati,
nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo «alla luce
dei suoi criteri ispiratori»”.

Sentenza 07 novembre 2006, n.355

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 277 del 2004 (Interventi
straordinari per il riordino e il risanamento economico dell’Ente
Ordine Mauriziano di Torino), convertito con modificazioni nella legge
n. 4 del 21 gennaio 2005 n. 4, sollevata in riferimento all’art. 3, I
e II comma, della Costituzione. La norma impugnata deve infatti essere
interpretata alla luce del complessivo quadro normativo disegnato
dagli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 277 del 2004, il quale rivela
come essa assolva alla funzione di assoggettare i beni de quibus ad
una procedura esecutiva di tipo concorsuale in luogo di quelle
singolari; soluzione alla quale il legislatore ricorre in presenza di
un ragionevole rischio di insufficienza di un patrimonio a soddisfare
i creditori. Nel caso di specie, si è pertanto operata una scissione
dell’Ente Ordine Mauriziano, costituendo due distinti patrimoni ed
attribuendo alla neo costituita Fondazione tutti i beni estranei ai
presidi ospedalieri, nonché la qualità di successore in tutti i
rapporti attivi e passivi (con esclusione di quelli di lavoro di
carattere sanitario). Da ciò si evince che l’interpretazione,
proposta dal giudice a quo, della locuzione «opposizione
giudiziale», come riferentesi esclusivamente all’opposizione a
decreto ingiuntivo, non può essere condivisa: ed infatti tale
interpretazione, che costituisce una forzatura della lettera della
legge, è tale da violare i fondamentali precetti costituzionali sopra
richiamati. Si deve invece ritenere che «l’opposizione giudiziale»
– non proposta ovvero rigettata – alla quale si riferisce la norma
censurata alluda genericamente a qualsiasi rimedio lato sensu
impugnatorio volto a contrastare la formazione di un titolo esecutivo
giudiziale; titolo che, divenuto irretrattabile, per ciò solo impone
al commissario straordinario l’inserimento del relativo credito nella
massa passiva.

Direttiva 21 settembre 2006

Ministero della Solidarietà sociale. Direttiva 21 settembre 2006: “Modalita’ per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2006” […]