Sentenza 21 gennaio 2006
Se ed in quanto una autorizzazione di un superiore organo
ecclesiastico di controllo sia prevista come necessaria
dall’ordinamento canonico ai fini della stipulazione di un atto avente
ad oggetto la dismissione di beni patrimoniali, e tale necessità sia
recepita come condizione di efficacia del negozio dall’ordinamento
italiano, è chiaro che tale autorizzazione per esplicare tale
rilevanza deve avere un oggetto determinato e specifico, al cui
difetto non può sopperire la ricerca aliunde della prova del ritenuto
conseguimento dello stesso risultato di tutela dell’ente protetto.