Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 19 dicembre 2006, n.429

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 59, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), in relazione all’art. 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della
legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevata dalla Corte di Cassazione,
in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. La
disposizione suddetta ha infatti il solo scopo di attribuire ai
Comuni, in deroga a quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettera i),
del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non
commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal
novero dei soggetti esenti e, perciò, di applicare l’ICI anche nei
loro confronti, ferma restando l’esenzione per i fabbricati posseduti
dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati
per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 7.

Legge 02 aprile 1958, n.339

Legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico. (in Gazz. Uff. del 17 aprile 1958, n. 93) Articolo 1. Norme generali. La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere […]

Sentenza 14 dicembre 2006, n.40789

Le condotte violente ed offensive nei confronti della moglie non
riconducibili a un carattere di abitualità, né collegabili ad un
dolo unitario di vessazione non costituiscono il reato di cui
all’articolo 572 c.p. (capo b), laddove tali condotte risultino
espressione di una reattività estemporanea che affondi le sue radici
nel clima di dissidio tra i coniugi derivante, tra gli altri, dalla
diversa religione praticata dagli stessi e dalle differenti scelte
circa l’educazione religiosa dei figli.

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Parere 11 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso
degenerativo, per il quale non esistano trattamenti sanitari in grado
di arrestarne l’evoluzione, la richiesa di interrompere il trattamento
terapeutico non voluto è ammissibile e va accolta. Per quanto
riguarda, invece, la possibilità di ordinare ai medici di non
ripristinare la terapia, il ricorso è inammissibile, perché trattasi
di una scelta discrezionale affidata al medico, anche se tecnicamente
vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare in
un momento successivo la terapia, secondo quanto indicato
nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di
malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al
malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della
qualità di vita”.

Sentenza 16 novembre 2006, n.37733

Il rifiuto di servire bevande a cittadini extracomunitari, da parte di
un pubblico esercente, costituisce atto di discriminazione per motivi
razziali. Tale condotta esprime, infatti, un atteggiamento di odio
razziale, espressione di adesione alle aberranti dottrine o tendenze
che professano l’inferiorità di alcune etnie e, quindi, la
superiorità di altre.

Disegno di legge 26 maggio 2006

Camera dei Deputati. Disegno di legge 26 maggio 2006, n. 915: “Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura”. Art. 1. 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 è inserito il seguente: “Art. 613-bis. – (Tortura). – È punito con la pena della reclusione […]

Sentenza 14 dicembre 2006, n.411

E’ incostituzionale la l.r. Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino
della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza operanti in Lombardia), nella parte in cui dispone che al
personale assunto successivamente alla trasformazione delle IPAB in
persone giuridiche di diritto privato, «in sede di contrattazione
decentrata, è stabilita l’applicazione di contratti in essere o di
contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale
già in servizio».

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

Deve ritenersi legittima l’ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei
termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M.
n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della
maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei
periodi di insegnamento della religione cattolica. Tale previsione,
infatti, è conforme alle disposizioni dell’art. 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente
a detti requisiti.