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Ordinanza 13 dicembre 2016, n.25586
Lo svolgimento di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, senza le modalità di una
attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo
necessario ai fini delle agevolazioni in esame e va accertato in
concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le
caratteristiche della 'clientela' ospitata, della durata
dell'apertura della struttura e, soprattutto, dell'importo
delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai
'prezzi di mercato', onde evitare una alterazione del regime
di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di
Stato.
Sentenza 29 novembre 2016, n.76943/11
Sentenza 20 luglio 2016, n.3297
Sentenza 08 luglio 2016, n.13970
Varie 30 luglio 2016, n.51712/16 VT
Decreto generale 08 dicembre 2016
Decreto 16 luglio 2016
Il rifiuto del trattamento sanitario, da iniziare o già in
atto, deve presentare gli stessi requisiti postulati per il consenso
richiesto al soggetto prima di sottoporsi al trattamento medesimo, e
rilevato che il rifiuto espresso dal titolare del diritto alla salute
è il risultato della sua libera autodeterminazione, è
attuale e concreto (non meramente ipotetico ma relativo ad uno
specifico trattamento in fieri), informato (il paziente è
consapevole degli effetti che possono derivare dall’interruzione
del trattamento sanitario), considerato che il beneficiario è
edotto della possibilità di revoca delle proprie disposizioni
in qualunque momento, ne consegue la legittimità della
richiesta di pretendere dai sanitari coinvolti il distacco dei presidi
medici per il sostegno vitale, compresa la ventilazione assistita (nel
caso di specie, il Giudice tutelare ha autorizzato, previa assunzione
del consenso attuale del ricorrente e, in caso di sopravvenuta
incapacità, del suo amministratore di sostegno,
l’interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale
realizzato mediante respiratore artificiale, previa sedazione).
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento la Professoressa P. Floris – Università degli Studi
di Cagliari]
Sentenza 23 novembre 2016, n.11961
La Corte ha ritenuto non riscontrabile le condizioni per il
riconoscimento richiesto, non risultando comprovata l'appartenenza
alla "razza ebraica" dell'istante all'epoca delle
persecuzioni razziali, non avendo lo stesso fornito adeguati elementi
di valutazione al riguardo (in particolare, dall’atto di nascita
non si rinviene l'annotazione discriminatoria "di razza
ebraica", né risulta la sua appartenenza alla religione
ebraica o l'iscrizione ad una Comunità Ebraica).