Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 marzo 2001, n.4359

In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la
trascrizione di un matrimonio canonico non trascritto, il requisito
della “conoscenza” della relativa istanza e della “non opposizione”
alla medesima da parte dell’altro coniuge – imposto dall’art. 8 l. n.
121 del 1985 – postula lo specifico riferimento all’istanza di
siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla
dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione
stessa, di consentire la trascrizione o dal consenso alla trascrizione
dato da uno dei coniugi con un atto destinato ad operare dopo la sua
morte.

Sentenza 10 luglio 1999, n.7276

La pretesa di far valere agli effetti civili il provvedimento di
dispensa per matrimonio rato e non consumato, con la conseguente
annotazione nei registri dello Stato civile non può più essere
positivamente accolta dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
18 del 1982, con la quale sono stati dichiarati illegittimi l’art. 1
l. 27 maggio 1929 n. 810 e l’art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847, nella
parte in cui tali norme prevedono che la Corte d’appello possa rendere
esecutivo tale provvedimento . Pertanto essendo venute meno le norme
che davano rilevanza nell’ordinamento statale a detta dispensa
ecclesiastica, la relativa domanda è assolutamente improponibile; nè
possono essere considerate rilevanti in senso contrario le modifiche
al Concordato lateranense, che non contengono alcun riferimento
all’esecutività agli effetti civili dei suddetti provvedimenti di
dispensa, nè la nuova disciplina stabilita dalla legge 218 del 1995
di riforma del diritto internazionale privato, in quanto contiene una
previsione di salvaguardia per l’applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia (nella specie, la S.C.,
nell’affermare il suddetto principio di diritto, ha cassato la
pronuncia della Corte d’appello che, ritenendo che il provvedimento di
dispensa fosse assimilabile ad una sentenza straniera, aveva accolto
la domanda di delibazione).

Sentenza 25 giugno 2003, n.10055

Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della efficacia,
nell’ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di
nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del
vincolo coniugale, travolge ogni ulteriore controversia trovante
nell’esistenza e nella validità del matrimonio il proprio
presupposto, e quindi comporta la cessazione della materia del
contendere nel processo di divorzio che sia stato instaurato
successivamente alla introduzione del procedimento diretto al
riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

Sentenza 28 gennaio 2005, n.1822

L’esecuzione nell’ordinamento italiano delle sentenze del tribunale
ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario
per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo
nell’ordine pubblico, se tale esclusione è rimasta nella sfera
psichica del suo autore e non sia stata manifestata, oppure non sia
stata conosciuta o conoscibile dall’altro coniuge. In tal caso infatti
si verifica un contrasto con il principio inderogabile della tutela
della buona fede e dell’affidamento incolpevole, che è tuttavia
ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di
disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore
contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al titolare di tale
diritto va riconosciuto anche il conseguente diritto di scegliere la
non conservazione del rapporto viziato per fatto dell’altra parte, in
questo caso non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza solo
nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il
vizio del consenso dell’altro coniuge chieda egli stesso l’esecuzione
alla Corte d’appello.

Sentenza 20 luglio 1988, n.4700

La delibazione delle sentenze del tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale
di uno dei bona matrimonii, manifestata all’altro coniuge, deve
riteenrsi possibile, nella disciplina di cui agli art. 1 della l. 27
maggio 1929 n. 810 e 17 della l. 27 maggio 1929 n. 847 (nel testo
risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18
del 1982), anche se detta nullità sia stata dichiarata su domanda
proposta decorso più di un anno dalla celebrazione, ovvero dopo il
verificarsi della convivenza dei coniugi successivamente alla
celebrazione stessa, a differenza di quanto affermato dall’art. 123
comma 2 c.c. in tema d’impugnazione del matrimonio per simulazione,
posto che entrambe tali norme, pur avendo carattere imperativo, non
configurano espressione di principi e regole fondamentali con le quali
la Costituzione e le leggi dello Stato delineano l’istituto del
matrimonio, non costituendo eprtando contrarietà con l’ordine
pubblico italiano.

Sentenza 12 maggio 1990, n.4100

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce un principio
supremo dell’ordinamento solo nel suo nucleo essenziale, la Corte
d’Appello, nel momento in cui deve procedere a rendere esecutiva la
sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del
matrimonio canonico, deve accertare se risultino rispettati gli
elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito
dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Tale
fondamentale requisito è integrato quando risulta che le parti
abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria
difesa, non è invece necessario il riscontro del puntuale rispetto di
tutte le norme canoniche, oppure se queste diano le stesse garanzie
offerte dal nostro ordinamento. In particolare la delibazione della
sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio
concordatario può essere effettuata anche quando il processo canonico
sia proseguito malgrado la morte del curatore dell’incapace, non
costituendo tale profilo una violazione del diritto di difesa.

Sentenza 05 febbraio 1988, n.1212

Il procedimento per rendere esecutiva nell’ordinamento italiano la
sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario, dopo l’entrata in vigore delle modifiche al Concordato
lateranense, non può più essere instaurato d’ufficio ma postula
l’iniziativa di entrambi i coniugi congiuntamente o di uno di essi:
nel primo caso, l’atto introduttivo deve rivestire la forma del
ricorso, con il conseguente rito camerale della relativa procedura,
mentre nel secondo caso è necessario l’atto di citazione a cui segue
l’instaurazione di un giudizio che segue il rito ordinario; pertanto,
tutti i procedimenti di delibazione aperti d’ufficio sotto la vigenza
della nuova normativa sono insanabilmente nulli ed altresì è da
negare ogni rilevanza alla circostanza che uno dei coniugi in sede di
convocazione personale originata dalla Corte d’Appello abbia affermato
di aderire alla richiesta di esecutività, poichè tale enunciazione,
anche se per ipotesi dovesse essere munita dei connotati della domanda
giudiziale, non potrebbe comunque costituire valido atto di impulso
processuale, per la rilevata inammissibilità della forma del ricorso
e del rito camerale quando non vi sia una concorde istanza di entrambi
i coniugi.

Decreto 10 gennaio 2006

Decreto 10 gennaio 2007: “Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale”. IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. […]

Decreto Presidente Repubblica 03 novembre 2000, n.396

Decreto Presidente Repubblica 03 novembre 2000, n.396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”. Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 303 del 30 dicembre 2000. (omissis) Titolo VIII Della celebrazione del matrimonio Capo I – Della […]

Sentenza 23 ottobre 2006, n.3728

Non può essere accolta la richiesta, da parte di cittadina
extracomuniaria, di permesso di soggiorno per motivi di coesione
familiare con il coniuge, cittadino italiano, con il quale abbia
contratto matrimonio con rito islamico che non sia stato regolarmente
trascritto presso l’Ufficio dell’Anagrafe. La disciplina italiana
dettata dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159 prevede, infatti, che
l’Ufficiale di stato civile trascriva il matrimonio celebrato dai
ministri di culto acattolici nei registri dello stato civile, perché
esso possa produrre effetti civili (articoli 7 e 10).