Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Disegno di legge 25 gennaio 2007

Consiglio dei Ministri. Disegno di legge 25 gennaio 2007 recante: “Norma in materia di sensibilizzazione e repressione della discriminazione razziale, per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654”. Articolo 1 (modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654) 1.All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. […]

Sentenza 16 novembre 2006, n.42399

Posto che le modifiche legislative introdotte in materia di leva non
hanno abrogato del tutto il servizio obbligatorio, ma soltanto
limitato la sua operatività a casi particolari e specifici, è
illegittimo rifiutare il servizio militare in caso di guerra o di
grave crisi internazionale, o ancora nell’ipotesi di carenza di
personale quando tale situazione non possa risolversi richiamando in
servizio personale volontario cessato da non più di 5 anni. “In
questi casi continua a sussistere l’interesse al regolare
reclutamento finalizzato al conseguimento da parte del cittadino della
necessaria istruzione militare, “affinché, ove particolari
situazioni lo richiedano, possa efficacemente assolvere il dovere di
difendere la patria”.

Sentenza 19 gennaio 2007, n.116

L’art. 3 del DM. n. 146 del 18.5.2000 e l’art. 2 del D.M.
27.3.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999,
nell’elencare i requisiti per l’inserimento in graduatoria
chiariscono che si tratta dei medesimi “requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. Tali requisiti
sono indicati dal D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417,
il cui art. 2, comma 10, precisa che, per l’ammissione ai concorsi per
soli titoli è richiesto “un servizio di insegnamento negli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per
l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, nel triennio precedente”. E dunque, è
proprio il dato testuale dei DD.MM. del 2000 (ripreso, poi, dalla
tabella di valutazione dei titoli) ad evidenziare, attraverso il
richiamo ai soppressi concorsi per soli titoli, come l’insegnamento
della religione cattolica, in quanto non riconducibile ad un ruolo
ordinario né ad una classe di concorso, non possa essere valutato non
solo ai fini dell’attribuzione del punteggio corrispondente, ma
neppure ai fini dell’individuazione della fascia di inserimento. La
peculiarità dell’insegnamento della religione trova conferma nella
successiva evoluzione normativa, ove si consideri che solo con la
legge 18 luglio 2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo
stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di
dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso
riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

Sentenza 16 novembre 2006, n.24494

Non sussiste contrasto tra la disciplina della cessazione degli
effetti civili del matrimonio e gli artt. 2 e 3 Cost., nonchè con
l’art. 29 Cost., posto che fra i diritti essenziali della famiglia non
è annoverabile quello alla indissolubilità dell’unione matrimoniale,
dalla quale trae origine la famiglia stessa. Questa, come organismo,
è tutelata nel momento della sua formazione e nel corso del suo
sviluppo, ma non anche in rapporto a situazioni che, conseguenti al
venir meno della comunione materiale e spirituale dei coniugi, ne
determinano la fine: proprio perchè la famiglia viene considerata nel
suo aspetto di comunità naturale, i diritti intangibili che ad essa
si ricollegano, anteriori a qualunque riconoscimento della legge
positiva, restano condizionati alla persistenza del nucleo familiare,
come risulta naturalmente operante, venuta meno la quale, la tutela
costituzionale cessa di operare.

Sentenza 15 gennaio 2007, n.8

L’15 della legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di
coscienza, che vieta a coloro che hanno prestato il servizio civile
“di partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate,
nell’arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di Finanza, nella
Polizia di Stato, nel Corpo di Polizia penitenziaria e nel Corpo
Forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l’uso
delle armi”, non risulta applicabile ai concorsi di assunzione nella
Polizia Municipale comunale, posto che – ai sensi della legge quadro
sull’ordinamento della Polizia municipale 7.3.1986 n. 65, art. 5 – il
personale di Polizia municipale è abilitato a svolgere anche funzioni
ausiliarie di pubblica sicurezza, implicanti l’uso dell’arma in
dotazione obbligatoria, soltanto nei casi di previo conferimento, da
parte del competente Prefetto, della qualità di agente di pubblica
sicurezza.

Sentenza 10 gennaio 2007, n.39

La previsione di PRG, comportante l’ampliamento di una chiesa aperta
al culto pubblico, previo esproprio del giardino pertinenziale al
fabbricato cui la stessa è annessa, è illegittima per eccesso di
potere sotto il profilo dell’errore nei presupposti, non essendo
stato considerato che, risultando la stessa di proprietà del
ricorrente, non è possibile il suo ampliamento senza l’assenso del
proprietario.

Sentenza 26 marzo 2001, n.4359

In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la
trascrizione di un matrimonio canonico non trascritto, il requisito
della “conoscenza” della relativa istanza e della “non opposizione”
alla medesima da parte dell’altro coniuge – imposto dall’art. 8 l. n.
121 del 1985 – postula lo specifico riferimento all’istanza di
siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla
dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione
stessa, di consentire la trascrizione o dal consenso alla trascrizione
dato da uno dei coniugi con un atto destinato ad operare dopo la sua
morte.

Sentenza 10 luglio 1999, n.7276

La pretesa di far valere agli effetti civili il provvedimento di
dispensa per matrimonio rato e non consumato, con la conseguente
annotazione nei registri dello Stato civile non può più essere
positivamente accolta dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
18 del 1982, con la quale sono stati dichiarati illegittimi l’art. 1
l. 27 maggio 1929 n. 810 e l’art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847, nella
parte in cui tali norme prevedono che la Corte d’appello possa rendere
esecutivo tale provvedimento . Pertanto essendo venute meno le norme
che davano rilevanza nell’ordinamento statale a detta dispensa
ecclesiastica, la relativa domanda è assolutamente improponibile; nè
possono essere considerate rilevanti in senso contrario le modifiche
al Concordato lateranense, che non contengono alcun riferimento
all’esecutività agli effetti civili dei suddetti provvedimenti di
dispensa, nè la nuova disciplina stabilita dalla legge 218 del 1995
di riforma del diritto internazionale privato, in quanto contiene una
previsione di salvaguardia per l’applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia (nella specie, la S.C.,
nell’affermare il suddetto principio di diritto, ha cassato la
pronuncia della Corte d’appello che, ritenendo che il provvedimento di
dispensa fosse assimilabile ad una sentenza straniera, aveva accolto
la domanda di delibazione).

Sentenza 25 giugno 2003, n.10055

Il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della efficacia,
nell’ordinamento dello Stato, della pronuncia ecclesiastica di
nullità del matrimonio concordatario, determinando il venir meno del
vincolo coniugale, travolge ogni ulteriore controversia trovante
nell’esistenza e nella validità del matrimonio il proprio
presupposto, e quindi comporta la cessazione della materia del
contendere nel processo di divorzio che sia stato instaurato
successivamente alla introduzione del procedimento diretto al
riconoscimento della sentenza ecclesiastica.