Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 19 ottobre 1968, n.27

Act 19th october 1968, No. 27. “Madhya Pradesh Dharma Swantantrya Adhiniyam, 1968”. (“Madhya Pradesh Gazette” Extraordinary, 21st October, 1968) Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Nineteenth Year of the Republic of India as follows: Section 1. Short Title, extent and commencement (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Dharma […]

Regolamento 1989

Regolamento No. 70533. “The Orissa Freedom of Religion Rules, 1989” In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Orissa Freedom of Religion Act, 1967 ( Orissa Act 2 of 1968 ), the State Government of Orissa, do hereby make the following rules, namely: 1. Short Title (1) These rules may be called […]

Legge 1967

“The Orissa Freedom Of Religion Act, 1967”. An Act to provide for prohibition of conversion from one Religion to another by the use of force or inducement or by fraudulent means and for matters incidental thereto. Be it enacted by the Legislature of the State of Orissa in the Eighteenth Year of the Republic of […]

Legge 12 dicembre 2006, n.172

Questa legge emenda la vigente normativa sulla clonazione di embrioni
umani, stabilita dal “Prohibition of Human Cloning Act 2002” e dal
“Research Involving Human Embryos Act 2002”. Le nuove norme permettono
la clonazione terapeutica, che comporta la rimozione del nucleo di un
ovulo umano non fecondato, aggiungendo Dna per farlo sviluppare in
laboratorio. Le legge consente anche di utilizzare i feti femminili
abortiti per prelevare cellule uovo, mentre specifiche disposizioni
escludono la creazione di ibridi uomo-animale ed altri abusi sulla
clonazione embrionale, sanzionabili con pene fino a 15 anni di
carcere.

Sentenza 09 febbraio 2007, n.113

Con l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sull’espropriazione,
l’avvio del procedimento finalizzato all’approvazione del progetto
definitivo dell’opera pubblica e all’adozione della conseguente
dichiarazione di pubblica utilità deve essere comunicato al
proprietario delle aree interessate, come prescritto dall’art. 16
comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001; ai sensi dell’art. 17, comma 2,
D.P.R. n. 327 del 2001 l’ente locale, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, deve poi rendere edotto l’interessato della data in
cui è divenuto efficace il provvedimento che ha approvato il progetto
definitivo dell’opera pubblica e della facoltà di prendere visione
dei relativi atti. Si tratta di adempimenti distinti e separati, che
assolvono ad esigenze teleologicamente diverse. La comunicazione,
effettuata ai sensi dell’art. 17 decreto citato, non assorbe dunque
anche quella di cui al precedente art. 16. Le due formalità non sono
affatto equipollenti e nell’ambito del procedimento espropriativo,
in ragione delle (costituzionalmente rilevanti) situazioni giuridiche
intercettate, le forme diventano sostanza. L’avviso di cui all’art. 16
comma 4, D.P.R. n. 327 del 2001 realizza, infatti, una garanzia
partecipativa non meramente formale rappresentando un necessario
passaggio cognitivo-dialettico funzionale sia per la parte, che può
opporre fatti e/o circostanze non considerati, sia per
l’amministrazione che quelle osservazioni deve esaminare e valutare
prima di approvare il progetto definitivo dell’opera; per cui, da tale
omissione procedurale discende l’illegittimità degli atti approvativi
del progetto e della dichiarazione di pubblica utilità ed in via
derivata di quello occupativo ed espropriativo.

Sentenza 15 gennaio 2007, n.611

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai
responsabili dell’emittente vaticana, condannandoli al pagamento
delle spese processuali di mille euro e confermando l’ordinanza del
Gip del Tribnale di Roma che aveva disposto la prosecuzione delle
indagini. Alla luce dei “profili di colpa” che sono emersi nel
corso dell’inchiesta che ha avuto origine dalla denunce presentate
nel 2001 dagli abitanti di Cesano la Quarta Sezione Penale ha
stabilito pertanto che i “profili di colpa” emersi nel corso
dell’inchiesta esigono ulteriori indagini.

Sentenza 15 febbraio 2007, n.38/2007

Cuestión de inconstitucionalidad 4831-2002. Promovida por la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en relación
con la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de ordenación general del sistema educativo (redactada
por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre) y los artículos III, VI y VII
del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales, suscrito el 3 de
enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede. Supuesta
vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la
igualdad en el empleo público, a no ser discriminado por razón de
religión y a la libertad religiosa, y de los principios de
objetividad de la Administración pública y de interdicción de la
arbitrariedad del legislador: plenitud de jurisdicción de los
Tribunales civiles; contratación laboral y declaración eclesiástica
de idoneidad de los profesores de religión católica en centros
escolares públicos; aconfesionalidad del Estado y deber de
cooperación con las confesiones religiosas.

Sentenza 08 febbraio 2007, n.141

Ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, “il contributo
di costruzione non è dovuto: … c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate
dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici”. La legge della Regione Calabria n. 21/1990 (recante
“Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei
servizi religiosi”) prevede, inoltre, all’art. 4 che “ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, secondo comma, lettera B, del decreto del
Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 e ai fini dell’applicazione
della presente legge sono attrezzature di interesse comune per servizi
religiosi: … c) gli immobili adibiti, nell’esercizio del ministero
pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di
accoglienza e di ristoro che non abbiano fini di lucro (comma 1). Lo
stesso articolo 4 della citata legge regionale specifica pure (comma
3) che “in relazione al disposto dell’art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847 e successive modificazioni, le attrezzature di cui al
precedente primo comma costituiscono opere di urbanizzazione
secondaria”. Ciò posto, le casa religiosa di accoglienza –
strutturalmente destinata ad ospitare i pellegrini che si recano
all’annesso Santuario – è, dunque, riconducibile, anche avuto
riguardo alle sue caratteristiche in concreto, alla categoria degli
“immobili adibiti nell’esercizio del ministero pastorale, ad attività
educative, culturali, sociali, ricreative, di accoglienza e di ristoro
che non abbiano fini di lucro”, prevista dal sopra riportato art. 4
della legge regionale Calabria n. 21/1990, con conseguente esclusione
del versamento del contributo di costruzione.