Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regolamento 28 dicembre 2006, n.332

INRIM. Regolamento 28 dicembre 2006, n. 332: “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari”. Art. 1 – Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento, in attuazione del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice inmateria di protezione dei dati personali”, di seguito denominato codice, identifica le tipologie di datisensibili e giudiziari, […]

Circolare 06 marzo 2007, n.50

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare 6 marzo 2007, n. 50: “Misure finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali”. Direzione CentraleOrganizzazione Direzione CentraleSviluppo e Gestione risorse umaneDirezione CentraleSistemi Informativi e Telecomunicazioni Ai Dirigenti centrali e perifericiAi Direttori delle AgenzieAi Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionaliAl […]

Sentenza 09 novembre 2006

La situazione giuridica canonistica, di cui al can. 1095, trova
sostanziale corrispondenza nella previsione normativa di cui all’art.
120 c.c. il quale stabilisce che “il matrimonio può essere impugnato
da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere
stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa, anche
transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio”, ponendosi
come espressione del principio, comune all’ordinamento italiano e a
quello canonico, per cui la validità del matrimonio postula il libero
e consapevole accordo delle parti.

Sentenza 16 settembre 2006

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione da parte di uno solo dei coniugi di uno
dei bona matrimonii (risolventesi in divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza, conoscibile,
sia stata da questo effettivamente conosciuta ovvero che non sia stata
da questo conosciuta solo a causa della sua negligenza, giacché, ove
le suindicate condizioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo
nell’ordine pubblico italiano, nel cui ambito rientra il principio
fondamentale della tutela della buona fede e dell’affidamento
incolpevole.

Nota 28 aprile 2006

Pontificio Consiglio per i testi legislativi. Nota esplicativa 28 aprile 2006: “La natura giuridica e l’estensione della «recognitio» della Santa Sede”. (Communicationes, 38 [2006] 10-17) La «recognitio» nei documenti della Santa Sede 1. La recognitio applicata sistematicamente a tutti i Concili particolari, provinciali e plenari, risale al tempo di Sisto V.[1] 2. Nella legislazione ecclesiastica […]

Sentenza 05 settembre 2006

L’esercizio della libertà religiosa ed il diritto di associazione
sono tra gli elementi essenziali di una società democratica, in
regime di pluralismo. La libertà religiosa, sebbene attenga in primo
luogo alla dimensione della coscienza individuale, implica anche la
possibilità di professare il proprio credo in forma associata. La
libertà di costituire un ente o una associazione a questo fine non
può essere sottoposta a limiti diversi da quelli previsti dalla
Convenzione; la negazione della registrazione di un’associazione
religiosa è da considerarsi, perciò, una violazione sia dell’art.
9 CEDU (libertà religiosa), sia dell’art. 11 (diritto ad associarsi
pacificamente e senza l’interferenza dello Stato). Nel caso di
specie, il governo russo sottolineava due motivazioni che avrebbero
portato al diniego della registrazione. La prima concerneva il fatto
che l’associazione in questione era un nucleo di un’associazione
non russa. La Corte afferma, però, che questa motivazione configura
una discriminazione in base alla nazionalità nell’esercizio del
diritto di libertà religiosa. La seconda motivazione riguardava la
natura delle attività svolte dall’associazione e la sua struttura.
Secondo le autorità russe, alla “Salvation Army” era stata negata la
registrazione come associazione religiosa in quanto essa presentava i
caratteri di un’organizzazione para-militare (in particolare, i suoi
membri indossavano in pubblico divise di tipo militare, ecc.) e la
natura delle sue attività non risultava conforme alla religione
cristiana evangelica che essi affermavano di rappresentare. La Corte
ritiene, al contrario, che uno Stato non debba interferire
nell’organizzazione interna di un’associazione religiosa,
determinando gli elementi che possono essere considerati rispondenti
alle finalità religiose di un credo. Secondo la Corte le
caratteristiche dell’attività e della struttura della Salvation
Army sono da considerarsi espressioni della libertà religiosa,
compatibili con le caratteristiche di una società democratica e tali
da non giustificare una limitazione dei diritti stabiliti dagli artt.
9 e 11 della CEDU.

Sentenza 05 aprile 2007

Il rifiuto di registrare un’organizzazione religiosa comporta una
violazione sia dell’art. 11 (libertà di associazione), sia dell’art.
9 (libertà di religione) della Convenzione europea per la
Salvaguardia dei diritti umani (CEDU), in quanto la mancanza di una
registrazione può impedire all’associazione il libero esercizio di
una serie di attività connesse con la pratica religiosa. La pubblica
amministrazione nel procedere alla registrazione di un’associazione
religiosa deve assumere un atteggiamento neutrale ed applicare
eventuali restrizioni solo se si tratta di misure prescritte dalla
legge, appropriate e necessarie per la salvaguardia dell’ordine e
della morale pubblica in una società democratica (nel caso di specie,
il governo russo aveva più volte rifiutato la registrazione della
Chiesa di Scientology, in alcuni casi senza fornire alcuna
motivazione, in altri casi sulla base di una valutazione discrezionale
dell’attività dell’organizzazione religiosa oppure per la presunta
mancanza di requisiti per la registrazione, non previsti dalla legge).