Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 aprile 2007, n.1779

Eventuali lievi differenze di giudizio espresse nei confronti di
elaborati scritti, valutati ai fini dell’abilitazione all’insegnamento
della religione cattolica, non rendono illogica l’attribuzione agli
stessi di voti numerici uguali. Il giudizio di valutazione delle prove
deve infatti attenersi alle modalità ed ai criteri stabiliti in
precedenza dalla commissione e detta valutazione ben può esprimersi
in termini comparativi, relativamente a taluni profili degli
elaborati, senza che ciò faccia venir meno la complessità del
giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione e che ha
nel voto numerico la sua sintesi finale.

Legge regionale 13 dicembre 2004, n.46

Regione Abruzzo. Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46. Interventi a sostegno degli stranieri immigrati. Capo I – Principi generali Art. 1 Finalità. 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con […]

Sentenza 22 marzo 2007, n.1360

La legge sul riconoscimento dello status di obiettore di coscienza (n.
230/1998) non richiedeva semplicemente la dichiarazione di ripudiare
“l’uso delle armi e della forza in genere nella risoluzione dei
conflitti tra esseri umani, e segnatamente tra popoli e/o comunità
statali”, ma esigeva un “quid pluris”, e cioè un’intima convinzione
di coscienza, religione o pensiero, così forte da non poter essere
violata se non a prezzo di un vero e proprio trauma psicologico.
L’obiettore di coscienza, quindi, doveva ripudiare ogni rapporto con
l’arma e non solo quello dell’uso dell’arma contro esseri umani.
Il diniego della licenza del porto di fucile per uso caccia è una
conseguenza necessaria di tale scelta e non può, pertanto, essere
considerato una lesione del diritto allo sviluppo della propria
personalità e del diritto alla libertà di associazione, nonché del
diritto alla libertà di espressione individuale.

Sentenza 23 febbraio 2007, n.1368

Ai sensi del d.p.r. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 4.4 lett. b), il
titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale
“unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”;
tale insegnamento può essere impartito, inoltre, da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo secondo caso –
dove, a differenza del primo il titolo che abilita all’insegnamento
è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di
scuola media superiore – appare legittima la previsione, contenuta nel
bando di concorso per l’insegnamento nelle scuole pubbliche(D.D.G. del
M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una valutazione sino a 4 punti
al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di
0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché
tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere
insegnare la religione cattolica.

Sentenza 04 aprile 2007, n.1515

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, con orientamento
costante, ribadito la peculiarità della posizione di “status” del
docente di religione in rapporto ai differenziati profili di
abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di
nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità
dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. C.d.S.,
VI, n. 4447/2004; n. 5153/2001; n. 530/1999; n. 756/1994). Si tratta,
quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una
individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n.
124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla
sessione riservata di abilitazione.

Resolución 29 dicembre 2006

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría General
Técnica, por la que se publica el resumen de las cuentas anuales de
la Fundación Pluralismo y Convivencia del ejercicio 2005.
En cumplimiento de lo previsto por el artículo 136.4 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y conforme al
apartado cuarto de la Resolución de 23 de diciembre de 2005, de la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
determina el contenido mínimo de la información a publicar en el
«Boletín Oficial del Estado» por las entidades del sector público
estatal empresarial y fundacional que no tengan obligación de
publicar sus cuentas anuales en el registro mercantil, se hacen
públicos el balance de situación, la cuenta de resultados y el
resumen de la memoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia,
correspondientes al ejercicio de 2005, que figuran como anexo de esta
resolución.
Madrid, 29 de diciembre de 2006.
–El Secretario General Técnico, Luis Pedro Villameriel Presencio.

Orden ministerial 09 aprile 1999

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, ORDEN de 9 de abril de 1999 por la que se dispone la publicación del Convenio sobre el régimen económico-laboral de las personas que, no perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios Docentes, están encargadas de la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de Educación Infantil, de Educación Primaria […]

Orden ministerial 28 dicembre 2006, n.EHA/3958/2006

REFERENCIAS ANTERIORES DEROGA ORDEN de 29 de febrero de 1988 (Ref.
1988/6476) ORDEN de 14 de noviembre de 1996 (Ref. 1996/25749) DE
CONFORMIDAD con el art. 12.3 de la LEY 58/2003, de 17 de diciembre
(Ref. 2003/23186) NOTAS Entrada en vigor el 29 de diciembre de 2006.
Suplemento en Lengua Gallega el 1 de enero de 2007.

Regolamento 21 giugno 2006, n.66

Regolamento comunale 21 giugno 2006, n. 66: “Trattamento dei dati sensibili e giudiziari”. COMUNE DI SEGRATE REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI Articolo 1Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento in attuazione del D. L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da […]

Decreto ministeriale 07 dicembre 2006, n.305

Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305: “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica […]