Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Costituzione 1998

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PUEBLO DEL ECUADOR Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos […]

Legge 15 luglio 1992

Ley de Asociaciones religiosas y Culto público. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1992. (TEXTO VIGENTE, Última reforma publicada 24-04-2006) CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme […]

Costituzione 05 febbraio 1917

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada con Ley de 5 de febrero de 1917, que reforma la Constitución de 5 de febrero de 1857. (TEXTO VIGENTE, Ultima reforma aplicada 29/10/2003) Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni […]

Sentenza 02 febbraio 2007

E’ valido, ai fini del ricongiungimento familiare il matrimonio
celebrato per telefono, se nel paese d’origine di colui che lo ha
contratto tale forma è considerata valida. Infatti la legge 218 del
1995, all’articolo 28, prevede che il giudizio di validità formale
del matrimonio deve essere effettuato alla luce della legge del luogo
di celebrazione o della legge nazionale dei coniugi. Pertanto se nel
paese d’origine è prevista la validità del matrimonio celebrato via
telefono, questo deve essere considerato valido in Italia ai fini del
ricongiungimento.

Circolare ministeriale 23 aprile 2007, n.39

Circolare ministeriale 23 aprile 2007, n. 39: “Adozione dei libri di testo nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e negli istituti di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2007/2008”. Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici (omissis) L’adozione dei libri di testo rappresenta, sulla base dei […]

Sentenza 12 aprile 2007, n.1696

Ai sensi del D.P.R. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo
specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole
materne e elementari è il diploma di istituto magistrale unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano. Tale
insegnamento, inoltre, può essere impartito anche da “chi fornito
di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito
almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”. In questo
secondo caso – dove, a differenza del primo, il titolo che abilita
all’insegnamento è il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad
altro diploma di scuola media superiore – appare legittima la
previsione, contenuta nel bando di concorso per l’insegnamento nelle
scuole pubbliche(D.D.G. del M.I.U.R. del 2 febbraio 2004), di dare una
valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con
un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione
secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose
costituisce il titolo per potere insegnare la religione cattolica.

Sentenza 24 gennaio 2007, n.86

L’interpretazione giurisprudenziale – che non esclude l’ammissione a
sessione riservata di esami di abilitazione nel caso di insegnamento
prestato per una classe di concorso diversa, ma affine – non è
applicabile agli insegnanti di religione. L’atipicità della posizione
degli insegnanti di religione non consente infatti l’assimilazione
della condizione di tali soggetti a quella delle altre categorie di
docenti (Cfr. Cons. Stato, 22 giugno 2004, n. 4447; TAR Lazio, III
bis, 11 ottobre 2004, n. 10644; TAR Lazio, III bis, 23 marzo 2005, n.
2083).

Sentenza 18 aprile 2007, n.1779

Eventuali lievi differenze di giudizio espresse nei confronti di
elaborati scritti, valutati ai fini dell’abilitazione all’insegnamento
della religione cattolica, non rendono illogica l’attribuzione agli
stessi di voti numerici uguali. Il giudizio di valutazione delle prove
deve infatti attenersi alle modalità ed ai criteri stabiliti in
precedenza dalla commissione e detta valutazione ben può esprimersi
in termini comparativi, relativamente a taluni profili degli
elaborati, senza che ciò faccia venir meno la complessità del
giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione e che ha
nel voto numerico la sua sintesi finale.

Legge regionale 13 dicembre 2004, n.46

Regione Abruzzo. Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46. Interventi a sostegno degli stranieri immigrati. Capo I – Principi generali Art. 1 Finalità. 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con […]

Sentenza 22 marzo 2007, n.1360

La legge sul riconoscimento dello status di obiettore di coscienza (n.
230/1998) non richiedeva semplicemente la dichiarazione di ripudiare
“l’uso delle armi e della forza in genere nella risoluzione dei
conflitti tra esseri umani, e segnatamente tra popoli e/o comunità
statali”, ma esigeva un “quid pluris”, e cioè un’intima convinzione
di coscienza, religione o pensiero, così forte da non poter essere
violata se non a prezzo di un vero e proprio trauma psicologico.
L’obiettore di coscienza, quindi, doveva ripudiare ogni rapporto con
l’arma e non solo quello dell’uso dell’arma contro esseri umani.
Il diniego della licenza del porto di fucile per uso caccia è una
conseguenza necessaria di tale scelta e non può, pertanto, essere
considerato una lesione del diritto allo sviluppo della propria
personalità e del diritto alla libertà di associazione, nonché del
diritto alla libertà di espressione individuale.