Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 aprile 2007, n.14102

Nel nostro ordinamento il delitto di sottrazione di persona incapace,
di cui all’art. 574 c.p., è configurabile anche da parte di un
genitore nei confronti dell’altro, dal momento che entrambi sono
contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall’art. 316 c.c.. In
particolare, tale norma punisce, con la stessa pena edittale, tanto la
“sottrazione” del minore degli anni quattordici alla potestà dei
genitori, quanto una “specie” della sottrazione stessa e cioè la
“ritenzione” del minore contro la volontà dei genitori, che si
realizza con il ritenere indebitamente il minore che si trova nella
disponibilità dell’agente per una causa lecita. Alla luce di queste
premesse normative, la condotta di un genitore che faccia ritorno in
Italia, lasciando la figlia minore nel proprio paese di origine, al
fine di educarla secondo i principi dell’Islam, impone al giudice di
merito di soffermarsi sui profili soggettivi di tale condotta, per
comprendere se questa scelta possa essere considerata espressione di
un progetto di globale “sottrazione” della minore alla cura ed alla
vigilanza dell’altro genitore. Questa sorta di unilaterale
“appropriazione” della figlia, appare infatti culturalmente
inconcepibile, oltre che penalmente illecita, nel quadro del nostro
ordinamento che ai genitori assegna un potere-dovere di cura
complessiva dei propri figli e non una unilaterale ed illimitata
disponibilità del loro destino. Tale appropriazione, infatti, risulta
lesiva tanto dei diritti della madre (che non può vedere annullato il
suo naturale rapporto affettivo con la propria figlia e, come
contitolare della potestà, non può essere esclusa dalle decisioni
che la riguardano), quanto del diritto della figlia minore a vivere
secondo indicazioni e determinazioni elaborate di comune accordo da
“entrambi” i genitori, secondo il dettato e con le garanzie di scelte
equilibrate previste, in caso di contrasti tra i genitori, dall’art.
316 c.c..

Ordinanza 24 maggio 2007, n.2408

L’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. n. 26/2007 prot. 2578
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4108] (Istruzioni
e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole
statali e non statali), viola il precetto di cui all’art. 309, IV°
del D.Lgs. n. 297/1994, posto che quest’ultima norma configura
l’insegnamento della religione quale materia extracurriculare, come
è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che
se ne avvalgono – non fa parte della pagella scolastica, ma deve
essere comunicato con una separata “speciale nota”. Sul piano
didattico, pertanto, l’insegnamento della religione non può a
nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito
scolastico”, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli
esami di maturità, dando luogo altrimenti ad una disparità di
trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento
religioso, nè usufruiscono di attività sostitutive.

Sentenza 23 marzo 2007, n.1421

Le disposizioni del bando, indittivo di concorso riservato per
insegnanti di religione cattolica nella scuola elementare e di
infanzia (del 2 febbraio 2004), che hanno effettuato una chiara
distinzione tra il diploma magistrale, titolo di ammissione al
concorso, e gli altri diplomi di scuola superiore, che, al contrario,
non consentono l’ammissione al concorso se non unitamente ad un
diploma in scienze religiose, appare perfettamente coerenti con la
normativa di riferimento. Il D.P.R. 16.12.1985 n. 751, al punto 4.4
lett. b), stabilisce infatti che l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito da
chi sia in possesso di titolo valido per l’insegnamento in tali
scuole (il diploma di istituto magistrale) unito all’attestato di
idoneità dell’ordinario diocesano o da chi, “fornito di altro
diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un
diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza episcopale italiana”.

Sentenza 18 aprile 2007

Ai sensi del “Partial Birth Abortion Ban Act” del 2003 è illecito
l’aborto tardivo, praticato a gravidanza avanzata con un metodo
definito di nascita parziale. Questa tecnica abortiva, infatti, è da
ritenersi inumana e non necessaria per salvaguardare la salute della
donna.

Legge 13 marzo 2003

Legge 13 marzo 2003. “Partial-Birth Abortion Ban Act of 2003” AN ACT To prohibit the procedure commonly known as partial-birth abortion. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled SECTION 1. SHORT TITLE. This Act may be cited as the “Partial-Birth Abortion Ban Act […]

Legge regionale 09 marzo 1990, n.27

L.R. 9 marzo 1990, n. 27, “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti religiosi per gli edifici destinati al culto. Interventi regionali per il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, artistica od archeologica”. (da BUR Lazio N. 8 del 20 marzo 1990) Art. 1 Finalità 1. La Regione con la presente […]

Legge regionale 15 febbraio 1999, n.4

L.R. 15 febbraio 1999, n. 4: “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)”. (da BUR Friuli-Venezia Giulia N. 6 del 10 febbraio 1999) (omissis) Art. 5 Interventi nel settore dell’edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti) (omissis) 28. Per concorrere alla realizzazione degli interventi proposti per il finanziamento […]

Legge regionale 24 luglio 1995, n.31

L.R. 24 luglio 1995, n. 31: “Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale”. (da BUR Friuli-Venezia Giulia N.30 del 26 luglio 1995) (omissis) ARTICOLO 25 (Modifica dell’ articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983) 1. All’ ottavo comma dell’ articolo […]

Legge regionale 19 novembre 1991, n.52

Legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, “Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica” (omissis) ART. 91 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 1. Le opere di urbanizzazione sono: a) opere di urbanizzazione primaria: (Omissis) b) opere di urbanizzazione secondaria; 1) strade di quartiere e di scorrimento; 2) asili nido e scuole materne; […]

Legge regionale 22 novembre 2002, n.48

L.R. 22 novembre 2002, n. 48: “Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Calabria (Legge finanziaria)”. (BUR Calabria N. 21 del 16 novembre 2002 – SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 5 del 28 novembre 2002) (omissis) ARTICOLO 6 (omissis) 2. All’art. 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 2002, n. […]