Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 febbraio 2017, n.6912

Il segreto confessionale non riguarda qualsiasi conoscenza del
soggetto ecclesiastico, bensì solo quella acquisita
dell’ambito di attività connesse all’esercizio del
ministero religioso. Nel caso di confidenze ricevute al di fuori di
tale ambito, il ministro di culto non può pertanto sottrarsi
alla richiesta di deporre, incorrendo in caso contrario nel reato di
falsa testimonianza.

Sentenza 09 febbraio 2017, n.6061

L'articolo 270 quinquies c.p., sanziona con la reclusione da 5 a
10 anni "chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo
270 bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o
sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi,
di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonche' di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti
di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con
finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,
un'istituzione o un organismo internazionale"; la stessa
norma incriminatrice, di seguito, prevede l'irrogazione della
medesima pena sia nei confronti dell'addestrato, sia nei confronti
"della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le
istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone
in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione
delle condotte di cui all'articolo 270-sexies". Nel caso di
specie, emerge come un soggetto che abbia acquisito in via
autonoma istruzioni concernenti l'uso di armi, esplosivi o
sostanze comunque pericolose, ovvero di tecniche strumentali al
compimento di atti violenti per fini di terrorismo, e che,
conseguentemente, abbia posto in essere comportamenti orientati a
commettere condotte con finalita' di terrorismo, cosicchè a
suo carico appaiono ravvisabili gravi indizi di colpevolezza quanto al
reato sanzionato dall'ultima parte della norma appena richiamata,
come modificata per effetto del Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

Sentenza 08 febbraio 2017, n.3315

Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la
celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito
l'oggetto di specifica eccezione della parte ricorrente,
può e deve essere smentito solo da una "prova
contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione
della sentenza di nullità del matrimonio concordatario, una
volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza
anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto
coniugale effettivo.