Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 maggio 2007, n.158

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma
5, del decreto legislativo n. 151 del 2001, nella parte in cui non
prevede al primo posto – ai fini del congedo straordinario retribuito
– il coniuge del disabile «in situazione di gravità», con questo
convivente, trattandosi di una situazione che esige la medesima
protezione ed il medesimo trattamento rispetto a quelli contemplati
dalla norma. La norma censurata, infatti, esclude attualmente dal
novero dei beneficiari di tale congedo straordinario il coniuge, pur
essendo questi, sulla base del vincolo matrimoniale ed in conformità
dell’ordinamento giuridico vigente, tenuto al primo posto (art. 433
cod. civ.) all’adempimento degli obblighi di assistenza morale e
materiale del proprio consorte; obblighi che l’ordinamento fa
derivare dal matrimonio. Ciò implica, come risultato, un trattamento
deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della
famiglia di origine.

Sentenza 19 giugno 2007, n.220

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami
di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento
dei candidati interni, le commissioni d’esame per i candidati esterni
eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto
presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti
paritari. Questa previsione, infatti, non è irragionevole. Essa si
collega, anzitutto, all’esigenza di evitare che le scuole paritarie
diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà
dell’esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell’art. 33 Cost.,
così prevenendo la loro trasformazione da luogo di insegnamento in
sedi per esami di Stato. La scelta del legislatore risponde, inoltre,
alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la
domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole
statali – presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi
– sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.

Decreto 27 maggio 2007, n.07-158

Décret exécutif n° 07-158 du 10 Joumada El Oula 1428 correspondant au 27 mai 2007 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale des cultes autres que musulman. (Journal Officiel de la République Algerienne n. 36, 3 juin 2007) Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la […]

Sentenza 14 giugno 2007

Nel caso in cui un’associazione religiosa cambi denominazione e
apporti modifiche allo statuto, l’autorità competente che rifiuti
di registrare l’associazione in base ai cambiamenti intervenuti viola
l’art. 9 CEDU, letto congiuntamente all’art. 11. Infatti la
mancata registrazione è da ritenersi una restrizione del diritto di
libertà di religione ex art. 9 CEDU, poiché impedisce alle
associazioni non iscritte di esercitare alcune attività connesse con
le esigenze di culto. I limiti apposti all’esercizio della libertà
religiosa, in forma individuale o collettiva, sono ammessi solo quando
sono previsti dalla legge, perseguono uno scopo legittimo e sono
necessari per la salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti
altrui in una società democratica. Il diritto di libertà religiosa
comporta altresì l’esclusione di ogni interferenza dello Stato
relativamente alla organizzazione interna di confessioni e
associazioni religiose; tale organizzazione è infatti uno dei mezzi
con i quali una confessione religiosa svolge la sua attività ed
esercita il diritto di libertà di religione e deve quindi poter
essere stabilita liberamente. (Nel caso di specie una parrocchia
ortodossa aveva cambiato statuto e denominazione per passare dalla
giurisdizione del patriarcato di Mosca a quella di Kiev e si era vista
negare la registrazione. Su questo punto, le norme ucraine sono state
ritenute dalla Corte non sufficientemente chiare, tanto da configurare
una restrizione illegittima del diritto di libertà religiosa ex art.
9 CEDU. Inoltre il giudice interno aveva violato la libertà delle
confessioni religiose ad organizzarsi autonomamente, pronunciandosi,
nel negare la registrazione, sulle disposizioni dello statuto
dell’associazione religiosa in questione, concernenti la struttura
interna, l’ammissione e l’espulsione di membri).

Lettera apostolica 11 giugno 2007

LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE DE ALIQUIBUS MUTATIONIBUS IN NORMIS DE ELECTIONE ROMANI PONTIFICIS BENEDICTUS XVI Constitutione apostolica Universi Dominici gregis, die XXII Februarii anno MCMXCVI promulgata(1), Venerabilis Decessor Noster Ioannes Paulus II, nonnullas immutationes induxit in normas canonicas servandas pro electione Romani Pontificis a Paulo VI, felicis recordationis, statutas(2). In numero septuagesimo quinto memoratae […]

Ordinanza 12 aprile 2006, n.2148

TAR Lazio. Ordinanza 12 aprile 2006, n. 2148: “Difetto di istruttoria del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno”. In OLIR: TAR Lazio. Sezione II quater. Sentenza 19 giugno 2007, n. 5560 (I grado) TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE SECONDA QUATER nelle persone dei Signori: ITALO RIGGIO Presidente […]

Sentenza 19 giugno 2007, n.5560

Sussiste carenza di istuttoria del provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, laddove non
sia stato tenuto adeguamente conto dell’attività lavorativa
prestata dalla ricorrente e della sua speculare situazione familiare
sotto il profilo economico, nonchè del già avvenuto riconoscimento
dell’asilo politico concesso alle figlie della stessa.

Sentenza 21 maggio 2007, n.1395

TAR Puglia. Sede di Bari. Sentenza 21 maggio 2007, n. 1395: “Immobili ex conventuali e concessione d’uso perpetuo”. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – II Sezione composto dai signori: PIETRO MOREA PRESIDENTE DORIS DURANTE COMPONENTE GIUSEPPINA ADAMO COMPONENTE, Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA all’udienza del 10 maggio 2007 Visto il ricorso 2095/2002 […]

Sentenza 17 maggio 2007, n.1498

L’art. 1 della L.R. Veneto 20 agosto 1987 n. 44 prevede che “Nella
categoria di opere di cui al primo comma” (cioè “le chiese e gli
altri edifici religiosi”) “sono compresi gli edifici per il culto e
quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro,
funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni
religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione”. Se tale è il dato letterale della norma, deve
prendersi atto che la stessa subordina l’erogazione delle
contribuzioni in discussione, da parte dei comuni, alla condizione che
si tratti di confessioni organizzate, ma non pure che abbiano
stipulato le intese con lo Stato italiano, ai sensi del terzo comma
dell’articolo 8 della Costituzione. A tale riguardo la norma
regionale, nel richiedere la condizione dell’organizzazione, fa
infatti rinvio all’intero articolo 8 della Costituzione, e non
precipuamente al terzo comma, dove si parla di intese bilaterali tra
Stato e confessioni religiose.

Decreto ministeriale 23 aprile 2007

Ministero dell’Interno. Decreto 23 aprile 2007: “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 137 del 15 giugno 2007). IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto l’art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che individua le funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell’interno; Vista la Dichiarazione sul dialogo […]