Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 14 giugno 1974

Norme: “Tutela e conservazione del patrimonio storico artistico della Chiesa in Italia”, approvate dalla X assemblea della C.E.I. e promulgate il 14 giugno 1974 1. La dignità dell’arte sacra è stata riaffermata dal concilio Vaticano II per la sua natura di nobile attività dell’ingegno umano, per la relazione con la bellezza divina espressa dalle opere […]

Documento 09 dicembre 1992

Documento: “I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti”, pubblicato con Decreto del Presidente della CEI in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 9 dicembre 1992, pp. 309-336 Introduzione 1. Il patrimonio dei beni culturali di pertinenza della Chiesa in Italia, come è noto, presenta caratteristiche del tutto peculiari per quantità, qualità, estensione tipologica e stratificazione, […]

Legge 03 luglio 2007, n.14

Ley 3 julio 2007, n. 14: “de Investigación biomédica” (“Boletín Oficial del Estado” n. 159 del 4 de julio de 2007)

Sentenza 22 maggio 2007, n.100

Il diritto di critica giornalistica e il diritto di cronaca possono
essere esercitati anche quando ne derivi una lesione all’altrui
reputazione, purché vengano rispettati determinati limiti,
individuati dalla giurisprudenza a) nella verità della notizia
pubblicata; b) nell’utilità sociale dell’informazione in relazione
all’attualità e rilevanza dei fatti narrati (c.d. pertinenza) e c)
nell’esigenza che l’informazione sia mantenuta nei limiti della
obiettività o serenità e in una forma espositiva corretta (c.d.
continenza), in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui
reputazione. Ciò rilavato, l’agente può in particolare invocare
l’esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, solo se
abbia provato di avere riscontrato, con ogni possibile cura, la
verità dei fatti che si accingeva a narrare, al fine di vincere ogni
dubbio o incertezza intorno a essi, e ciò nonostante sia incorso
nell’errore di ritenere che tali fatti fossero veri. Nessuna efficacia
scriminante può invece riconoscersi all’errore in cui il soggetto
incorra per non aver riscontrato la verità del fatto, stante che in
questo caso il suo errore attiene a un elemento normativo, vertendo
sulla liceità del comportamento e derivando da una inesatta
conoscenza dei propri obblighi e dei presupposti normativi del diritto
di informazione (nel caso di specie, l’imputato – autore di un volume
sull’Islam in Italia – invocava quale esimente dell’utilizzo di alcune
espressioni dispregiative nei confronti della persona offesa,
l’esercizio putativo del diritto di cronaca, affermando che “a livello
di opinione pubblica quello di S. è da anni un personaggio discusso e
controverso”).

Decreto Presidente Repubblica 23 aprile 2007

D.P.R. 23 aprile 2007: “Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare l’assunzione di n. 3060 insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 167 del 20 luglio 2007) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, […]

Circolare ministeriale 18 luglio 2007, n.39

Ministero dell’Interno. Circolare ministeriale 18 luglio 2007, n. 39: “Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari”. Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno […]

Sentenza 29 giugno 2007

L’inserimento nei programmi scolastici di un insegnamento – anche
obbligatorio – sulla religione non viola la libertà di coscienza di
alunni e genitori se questo è orientato a far conoscere agli alunni
le differenti confessioni presenti nel mondo, ad instaurare un clima
di tolleranza e conoscenza reciproca, a fornire un’informazione
generale sulle religioni e non una istruzione religiosa propriamente
detta. Tuttavia, qualora l’organizzazione di tale materia si basi in
modo prevalente sui principi della religione cristiana, si
verificherà un trattamento più favorevole di quest’ultima e le
attività didattiche si svolgeranno senza rispettare il pluralismo e
la neutralità della scuola né l’oggettività dell’insegnamento.
In tal modo risulterà violato il diritto dei genitori a far sì che i
figli ricevano un’educazione consona al loro credo religioso (ex
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU).

Legge regionale 27 febbraio 2007, n.5

L.R. Veneto 27 febbraio 2004, n. 5: “Valorizzazione dei beni immobili della regione veneto ed utilizzazione delle risorse mediante cartolarizzazione”. (da BUR N. 24 del 2 marzo 2004) (omissis) ARTICOLO 3 Beni immobili esclusi dal conferimento 1. Sono esclusi dal conferimento: a) i beni immobili culturali e ambientali vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 […]

Legge regionale 30 gennaio 2007, n.6

L.R. Veneto 30 gennaio 1997, n. 6: “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)”. (da BUR N. 11 del 4 febbraio 1997) (omissis) ARTICOLO 15 Contributo straordinario per opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al […]