Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto Presidente Repubblica 14 maggio 2007, n.103

DPR 14 Maggio 2007, n. 103: “Regolamento recante riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 169 […]

Sentenza 04 novembre 1995, n.11515

Il quadro complessivo dell’ordinamento giuridico non consente di
ritenere che l’autonomia privata nei rapporti di massa sia soggetta al
vincolo della parità di trattamento.

Nell’ordinamento giuridico non sussiste un principio inderogabile di
parità di trattamento dei lavoratori dalla cui violazione discenda la
nullità del trattamento differenziato a parità di lavoro, sostituito
di diritto dal trattamento migliore, nè dagli art. 1175 e 1375 c.c.
può desumersi un obbligo contrattuale di praticare il trattamento
più vantaggioso a tutti i lavoratori che si trovino in una situazione
omologa a quella di coloro che fruiscono di una condizione di maggior
favore, semprechè la disparità di trattamento non scaturisca da una
delle ragioni di discriminazione specificamente vietate dalla legge.
Pertanto dall’insieme dei suddetti divieti specifici di
discriminazione emerge un principio generale secondo il quale non è
consentito riservare a taluni lavoratori trattamenti
ingiustificatamente non conformi ai complessivi assetti organizzativi
adottati dall’imprenditore per la gestione dei rapporti di lavoro
nell’azienda, sicchè, riflettendosi tali scelte gestionali in senso
modificativo sul contenuto del singolo contratto individuale di
lavoro, non può escludersi che quest’ultimo, interpretato secondo il
canone di buona fede alla stregua delle modifiche conseguenti alle
scelte gestionali anzidette, attribuisca al singolo lavoratore il
diritto di pretendere il trattamento più vantaggioso.

Non è possibile, nell’attuale ordinamento, configurare nei confronti
dei contratti collettivi un principio di parità di trattamento o di
ragionevolezza. (Nel caso di specie è stata giudicata legittima la
clausola del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato che riconosce come festiva soltanto per i lavoratori del
comune di Roma la giornata del 29 giugno).

Contratto 29 maggio 2000

Contratto provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Ragusa. (decorre dal 01/01/2000 e scade il 31/12/2003) Verbale di Riunione L’anno 2000 il giorno 29 del mese di maggio presso i locali dell’Unione Provinciale Agricoltori di Ragusa tra – l’Unione Provinciale Agricoltori rappresentata dal Direttore Dott. Simone Canepa e dal Presidente ing. Francesco Arone […]

Circolare 26 febbraio 2007, n.2

Ministero dell’Interno. Circolare 16 febbraio 2007, n. 6: “Chiarimenti interpretativi in ordine al limite territoriale alla celebrazione di matrimoni da parte di ministri di culto diversi da quello cattolico”. Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i Servizi demografici, Area III – Stato civile. Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla […]

Sentenza 04 aprile 2007

Il nuovo testo dell’art. 155, comma 1, cod. civ. interamente
sostituito dall’art. 1 della legge n. 54/2006, riconosce il “diritto
del figlio minore”, anche in caso di separazione dei genitori, “di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale”. Ciò implica come soluzione prioritaria,
secondo la chiara disposizione di cui allo stesso art. 155 (nuovo
testo), comma 2, del cod. civ., quella dell’affidamento dei minori ad
entrambi i genitori, potendo il giudice disporre l’affidamento ad uno
solo di essi nell’ipotesi residuale in cui ritenga, con provvedimento
motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse dei
figli (nel caso di specie, la Corte ha stabilito che i figli minori di
due genitori separati venissero affidati ad entrambi i genitori,
ricevendo un’educazione religiosa aperta alle loro diverse fedi
(ebraica quella del padre e cristiana quella della madre), nel
rispetto della libertà di orientamento religioso dei loro figli).

Sentenza 24 ottobre 2006, n.1725

Le rappresentazioni satiriche sul sito internet eretico.com che, allo
scopo di denunciare le posizioni della dottrina cattolica in materia
di morale sessuale, hanno ad oggetto il Pontefice, non integrano il
reato di cui all'art. 403 c.p. comma 2 come modificato dalla legge
n. 85/2006 (Offese alle confessioni religiose attraverso vilipendio di
ministri di culto). Perché si integri il reato, infatti, in
adesione alla teoria della cd "dannosità sociale" –
che circoscrive l'area della tutela penale conformemente ai
principi dello Stato laico e secolarizzato – è necessario
accertare che la condotta vilipendiosa, legittimamente punibile, abbia
determinato un pregiudizio sociale effettivo, previa valutazione degli
altri interessi coinvolti, non bastando la mera indignazione sociale.
Nel caso in esame il P. M. pur avendo preso di mira simboli e persone
rappresentative della religione cattolica non ha offeso il sentimento
religioso, inteso come l'insieme dei valori etico-spirituali
qualificanti la confessione, ma ha criticato, attraverso la satira, la
posizione della Chiesa-istituzione nei confronti
dell'omosessualità e della sessualità. Inoltre, la
circostanza che il sito si chiamasse www.eretico.com, è un
motivo per ritenere che vi si collegassero solo coloro che erano
effettivamente interessati o incuriositi da vignette, testi, giochi
elettronici satirici nei confronti della religione cattolica e delle
sue personalità maggiormente rappresentative, cioè
soggetti che difficilmente potevano sentirsene feriti o offesi.
Diversamente è a dirsi per la raffigurazione nel sito del
cursore animato del Papa che si masturba, inserito nella sezione
gadgets del 19/7/2000, in relazione al quale non si ritiene di
ravvisare alcun elemento di irrisione costruttiva, direttamente o
indirettamente riconducibile nell'alveo della libera
manifestazione del pensiero, perché finalizzato alla gratuita
mostra di un aspetto della vita sessuale del Pontefice. Con
riferimento a tale condotta, tuttavia, il Tribunale ritiene non
integrato l'elemento soggettivo dell'intenzione di
vilipendere, circa la chiara esclusione della volontà di
ridicolizzare il Papa o ferire il sentimento religioso, e del mero
intento ludico e irridente della rappresentazione.

Linee guida 14 agosto 1997

Direttive dettate dalla Presidenza Clinton per disciplinare le
modalità di esercizio della libertà religiosa nell’ambiente di
lavoro. Le linee guida si applicano al settore della pubblica
amministrazione e riguardano la libertà di espressione dei
lavoratori, il divieto di discriminazione, l’obbligo per i datori di
lavoro di predisporre aggiustamenti per agevolare i dipendenti
nell’esercizio del culto.

Orden ministerial 12 luglio 2007, n.2220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Orden ECI/2220/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación secundaria obligatoria. (BOE núm.174, de 21 de julio de 2007) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las administraciones educativas […]

Orden ministerial 12 luglio 2007, n.2211

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. (BOE núm.173, de 20 de julio de 2007) La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las Administraciones educativas establecerán […]