Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 settembre 2007

La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad
essa incombenti – in forza degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE –
per aver escluso, senza prevedere deroga alcuna, le rette scolastiche
relative alla frequenza di una scuola stabilita in un altro Stato
membro dell’Unione europea, dalla deduzione fiscale per oneri
straordinari previsti all’art. 10, n. 1, punto 9, della legge
relativa all’imposta sul reddito (Einkommensteuergesetz), del 19
ottobre 2002.

Sentenza 21 giugno 2007, n.2288

Il diploma rilasciato in esito a Corso di perfezionamento
universitario in “Islamistica”, volto all’approfondimento degli
aspetti religiosi dell’Islam ed ai riflessi del credo e della
spiritualità islamiche nella cultura dei popoli musulmani, non può
essere valutato tra i titoli utili ai fini del punteggio nelle
graduatorie per l’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo
grado, relativo alla classe di concorso A050 (materie letterarie). Dai
programmi ministeriali, infatti, si evince – oltre all’esiguità
dello spazio dedicato, nell’ambito della materia “storia”,
all’approfondimento della cultura islamica – che tale studio è
volto principalmente a fornire informazioni, limitatamente al periodo
del Medio Evo e Rinascimento, sull’espansione dell’impero degli
Arabi in Europa e sull’influsso da questi esercitato nella civiltà
occidentale del tempo, valorizzando dunque una prospettiva diversa da
quella suddetta, diretta invece all’approfondimento dell’aspetto
religioso dell’Islam e dell’influenza della religione islamica
sulla cultura dei popoli musulmani.

Regio decreto 22 dicembre 1995, n.2064

Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. La reforma institucional de la Seguridad Social llevada a cabo por el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y […]

Regio decreto 31 agosto 2007, n.1138

Real Decreto 1138/2007, de 31 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 369/1999, de 5 de marzo, sobre términos y condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. (BOE núm. 220, […]

Risoluzione 06 settembre 2007

Parlamento europeo. Risoluzione 6 settembre 2007: “Funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell’uomo”. Il Parlamento europeo , – visti tutti gli accordi tra l’UE e i paesi terzi e le clausole relative ai diritti umani e alla democrazia contenute in detti accordi, – visti gli articoli 177, […]

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 11 maggio 2007

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Decreto 11 Maggio 2007: “Riordino del Comitato interministeriale per i diritti umani operante presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 198 del 27 […]

Sentenza 25 luglio 2007, n.16417

L’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 286/98 stabilisce il divieto di
espulsione dello straniero verso Stati in cui potrebbe essere
sottoposto a persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di
cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali o sociali. Il semplice richiamo alla rilevanza penale
attribuita all’omosessualità nello stato di origine (nel caso di
specie, il Senegal), tuttavia, non vale di per sé ad integrare gli
estremi del fatto persecutorio, essendo questo configurabile soltanto
laddove la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità
dell’agente. Ai fini dell’accertamento della ravvisabilità o meno
di un fatto persecutorio occorre cioè stabilire, se la legislazione
straniera preveda come reato il fatto in sé dell’omosessualità
ovvero soltanto l’ostentazione delle pratiche omosessuali non
conformi al sentimento pubblico di quel paese. Solo nella prima
ipotesi, infatti, alla stregua dei principi generali di libertà e
dignità della persona, può ritenersi ravvisabile un fatto
persecutorio.

Sentenza 04 maggio 2007, n.3926

Le doti di equilibrio ed imparzialità del magistrato si affiancano
– quali elementi indispensabili – alla competenza professionale ed
all’impegno (nel caso di specie, la Corte adita respingeva il
ricorso per l’annullamento di delibera del C.S.M., con cui veniva
confermata la dichiarazione di non idoneità del ricorrente ad essere
ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive
superiori, per avvenuta precedente affiliazione alla Massoneria).

Sentenza 14 maggio 2007, n.1482

Il Protocollo addizionale all’Accordo del 18 febbraio 1984 – al n. 5,
lett. a) – dispone che l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado “è
impartito – in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto
della libertà di coscienza degli alunni – da insegnanti che siano
riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati,
d’intesa con essa, dall’autorità scolastica”. Ciò premesso,
non pare dubbio dunque che, ai fini dell’eventuale partecipazione a
concorso riservato per l’insegnamento della religione cattolica, sia
necessario il possesso del riconoscimento di tale idoneità,
valutazione spettante esclusivamente alla Chiesa cattolica, secondo le
intese concordatarie raggiunte. Pertanto, in mancanza di ciò,
l’Autorità amministrativa italiana non può in ogni caso surrogarsi
all’Autorità ecclesiastica, anche qualora si supponga che
quest’ultima abbia indebitamente opposto un rifiuto
all’interessato. La procedura di revoca, infatti, è interna
all’ordine ecclesiastico, e l’eventuale violazione delle norme
canoniche non è sindacabile dall’Amministrazione civile, che si
deve limitare a prendere atto della mancanza del riconoscimento
stesso.

Ordinanza 02 novembre 2006, n.3631

Nella materia dell’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, il Protocollo addizionale all’Accordo del 18
febbraio 1984 – al n. 5, lett a) – impegna l’Autorità civile a
consentire l’insegnamento della religione soltanto a soggetti
graditi all’ Autorità ecclesiastica. Ciò comporta che
quest’ultima sia implicitamente invitata a collaborare affinché la
Scuola possa adempiere tale onere e, nel caso, conseguentemente a
coadiuvare il giudice chiamato a stabilire se, in una particolare
fattispecie, l’Amministrazione scolastica abbia correttamente
attuato il proprio impegno, escludendo un aspirante dalla procedura
concorsuale destinata proprio alla stabilizzazione degli insegnanti di
religione, ritenendolo privo dell’approvazione ecclesiastica (nel
caso di specie, in conformità a quanto consentito dall’art. 21, VII
comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, s’invitava la Curia
episcopale di Padova, a fornire, entro i sessanta giorni seguenti alla
comunicazione in via amministrativa della ordinanza, ogni utile
documento idoneo a stabilire se alla ricorrente fosse stata revocata o
meno dalla stessa Curia l’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica presso le scuole dell’infanzia primaria).