Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 21 maggio 2007, n.6

L.R. 21 maggio 2007, n. 6: “Disposizioni in materia di distribuzione commerciale”. (BUR Emilia-Romagna N. 66 del 21 maggio 2007) (omissis) ARTICOLO 2 Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione […]

Decreto 26 aprile 2007

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Decreto por el que se reforma el codigo penal para el distrito federal y se adiciona la ley de salud para el distrito federal, 26 de abril 2007. (Gageta oficial del distrito federal, 26 de abril 2007, n. 70) ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 144, 145, 146 y 147 […]

Sentenza 27 luglio 1992, n.368

Il limite stabilito dall’art. 21 Cost. al diritto di libera
manifestazione del pensiero, non può essere interpretato nel senso di
estendere la protezione del “buon costume” anche a condotte prive di
offensività sociale rispetto ai valori costituzionalmente tutelati
con il “buon costume” stesso. In particolare la contrarietà al
sentimento del pudore non dipende dall’oscenità di atti o di oggetti
in sè considerata, ma dall’offesa che può derivarne al pudore
sessuale, considerato il contesto e le modalità in cui quegli atti e
quegli oggetti sono compiuti o esposti: sicchè non può riconoscersi
tale capacità offensiva ad atti o ad oggetti che, pur avendo in sè
un significato osceno, si esauriscono nella sfera privata o possano
essere conosciuti solo da chi ne faccia richiesta. Non è fondata,
pertanto, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 528
c.p., che punisce la detenzione di materiale pornografico allo scopo
di farne commercio.

Sentenza 19 febbraio 1965, n.9

Il concetto di buon costume, che compare nell’art. 21 della
Costituzione, risulta da un insieme di precetti che impongono un
determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la
inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del
pudore sessuale, della dignità personale che con esso si congiunge, e
del sentimento morale dei giovani.

Sentenza 15 giugno 2001, n.567

Al fine di stabilire se sussista la giurisdizione del giudice
ordinario oppure quella del giudice amministrativo occorre dare
rilievo decisivo alla vera natura della controversia, con riferimento
alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla
disciplina legale della materia. In partioclare, deve evidenziarsi
che, in base ai principi generali, esclusi i casi di giurisdizione
esclusiva, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la
tutela dei diritti soggettivi, mentre sono devolute al giudice
amministrativo le controversie in cui si assumano lese posizioni di
interesse legittimo. Nel caso di specie l’interessata ha impugnato
la sua esclusione dalla sessione degli esami per conseguire
l’abilitazione all’insegnamento, cioè un atto finalizzato a
conseguire la possibilità di ingresso nei ruoli della P.A. in
qualità di insegnante. Tale controversia non attiene al pubblico
impiego, riservata al giudice ordinario, né alla materia dei concorsi
per l’ingresso nella P.A. oggi residuata al giudice amministrativo.
In realtà, la questione deve essere infatti compresa tra quelle che
attengono ai pubblici servizi i quali sono stati attribuiti al giudice
amministrativo in via esclusiva. Tuttavia, la stessa norma effettua
una esclusione, relativamente ai rapporti individuali di utenza con
soggetti privati; questi rapporti non possono, quindi, essere
ricondotti nell’ambito della giurisdizione esclusiva e, pertanto, la
loro giurisdizione va individuata in base ai principi che radicano il
giudizio presso il giudice amministrativo con riferimento ai principi
vigenti in tema di giurisdizione generale di legittimità. Ne consegue
che il relativo giudizio verrà assorbito nell’alveo della
giurisdizione amministrativa solo nel caso che il provvedimento della
pubblica amministrazione rientri nel novero degli atti autoritativi,
permeati della discrezionalità piena della Pubblica Amministrazione.
Tuttavia, la stessa norma effettua una esclusione, relativamente ai
rapporti individuali di utenza con soggetti privati; questi rapporti
non possono, quindi, essere ricondotti nell’ambito della
giurisdizione esclusiva e, pertanto, la giurisdizione di essi va
individuata in base ai principi che radicano il giudizio presso il
giudice amministrativo con riferimento ai principi vigenti in tema di
giurisdizione generale di legittimità, per cui il relativo giudizio
verrà assorbito nell’alveo della giurisdizione amministrativa solo
nel caso che il provvedimento della pubblica amministrazione rientri
nel novero degli atti autoritativi, permeati della discrezionalità
piena della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che la controversia
rientra tra quelle che riguardano un rapporto individuale di utenza
con un soggetto privato al di fuori della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e riguarda la tutele di una situazione
giuridica soggettiva di interesse legittimo. Con riferimento a tale
posizione giuridica soggettiva dedotta deve, pertanto, ritenersi
sussistente la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della
controversia in esame.

Parere 20 dicembre 2006

Consiglio Superiore di Sanità. Parere 20 dicembre 2006: “Trattamenti sanitari ed accanimento terapeutico”. CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ – SESSIONE XLVI IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ Assemblea Generale Vista la richiesta del Ministro della Salute relativa al quesito: ”se nel trattamento cui è sottoposto attualmente il Signor W. non possa ravvisarsi la fattispecie del c.d. accanimento […]

Sentenza 16 ottobre 2007, n.21748

In una situazione cronica di oggettiva irreversibilità del quadro
clinico, può essere dato corso, come estremo gesto di rispetto
dell’autonomia del malato in stato vegetativo permanente, alla
richiesta – proveniente dal tutore che lo rappresenta – di
interruzione del trattamento medico che lo tiene artificialmente in
vita, allorché quella condizione – proprio muovendo dalla volontà
espressa prima di cadere in tale stato e tenendo conto dei valori e
delle convinzioni propri della persona in stato di incapacità – si
appalesi, in mancanza di qualsivoglia prospettiva di regressione della
patologia, lesiva del suo modo di intendere la dignità della vita e
la sofferenza nella vita. Sulla base di tali considerazioni, la
decisione del giudice, dato il coinvolgimento nella vicenda del
diritto alla vita come bene supremo, può essere nel senso
dell’autorizzazione soltanto (a) quando la condizione di stato
vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico,
irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli
standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci
supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad
una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia
realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti
e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua
personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti,
corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di
incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona.

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– CORTE DI CASSAZIONE. SEZIONE I CIVILE, Ordinanza 20 aprile 2005, n.
8291 [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=2305],
Rigettata l’istanza diretta ad ottenere l’autorizzazione
all’interruzione dell’alimentazione artificiale richiesta dal tutore;
– TRIBUNALE CIVILE,Parere 11 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3996], Diritto del
paziente ad interrompere il trattamento terapeutico;
– TRIBUNALE CIVILE,Ordinanza 16 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3997], Accanimento
terapeutico e diritto del paziente ad interrompere il trattamento
sanitario;
– CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ, Parere 20 dicembre 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4417], Trattamenti
sanitari ed accanimento terapeutico;
– COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA.Parere 30 settembre 2005
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3413],
Interruzione dell’alimentazione ed idratazione di pazienti in stato
vegetativo persistente;
– CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.Sentenza 29 aprile 2002
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=885])

Sentenza 31 maggio 2007, n.2849

A fini dell’impugnazione di una concessione edilizia, deve ritenersi
che la condizione dell’azione rappresentata dalla “vicinitas”, ossia
da uno stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata
dall’intervento assentito, vada valutata alla stregua di un giudizio
che tenga conto della natura e delle dimensioni dell’opera realizzata,
della sua destinazione, delle sue implicazioni urbanistiche ed anche
delle conseguenze prodotte dal nuovo insediamento sulla “qualità
della vita” di coloro che per residenza, attività lavorativa e
simili, sono in durevole rapporto con la zona in cui sorge la nuova
opera (nel caso di specie, il giudice adito respingeva l’eccezione
di difetto di legittimazione attiva dell’appellante, poichè lo
stesso pur qualificatosi come proprietario di un alloggio, senza
averne provato la proprietà, traeva la propria legittimazione in
quanto residente in loco. Di qui l’esistenza dello “stabile
collegamento” con la zona interessata dal rilascio, in favore della
Assemblea Cristiana Evangelica, del permesso di costruire un edificio
di culto).

Decreto ministeriale 05 aprile 2007

Ministero dell’Università e della Ricerca. Decreto 5 Aprile 2007: “Modifica del decreto 25 novembre 2005, recante “Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza”. (da Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 222 del 24 settembre 2007) IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Visto l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. […]