Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 settembre 2007, n.1505

Non sussiste un potere discrezionale di valutazione della personalità
morale del richiedente, che si appunta in capo al Ministero
dell’Interno, nell’attività di approvazione dei ministri di culto
di confessioni diverse da quella cattolica. L’art. 3, della L.n.
1159 del 26 giugno 1929 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi
nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi) si limita, infatti, a prevedere l’approvazione della nomina
a ministro di culto da parte dell’autorità statale, al fine di
conferire rilevanza giuridica agli atti posti in essere da questi
ultimi, ma in assenza di una espressa menzione dei requisiti
soggettivi cui l’approvazione sarebbe subordinata, si deve ritenere
che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera
regolarità formale (cioè l’effettiva provenienza dell’atto di
nomina dalla confessione religiosa richiamata nella domanda).

Legge regionale 16 luglio 2007, n.15

L.R. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15: “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. (da BUR Lombardia n. 29 del 16 luglio 2007 – supplemento ordinario del n. 2 del 19 luglio 2007) TITOLO I OGGETTO DEL TESTO UNICO ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale […]

Sentenza 09 giugno 2000, n.9213

Nella normativa di settore (legge n.824/1930 e CCNL) del Comparto
Scuola si è individuata una linea di tendenza, ispirata
all’esigenza di offrire agli insegnanti di religione le medesime
garanzie, proprie degli altri docenti, assunti con contratto a tempo
indeterminato. Il previsto rinnovo automatico – in assenza di cause
ostative – della nomina sui posti disponibili, con ogni conseguenza in
termini di status, comporta, infatti, una sostanziale equiparazione
giuridica tra insegnanti di religione con incarico annuale e docenti
assunti con contratto a tempo indeterminato. Ne consegue che il
tentativo (nel caso di specie, del Comune di Milano) di modificare il
termine di scadenza dell’incarico annuale per l’insegnamento della
religione, da sempre individuato al 31 agosto, riducendolo al 30
giugno, appare “illegittimo e privo di razionale sostegno”,
venendo in tal modo realizzata “una discriminazione restrittiva e
peggiorativa” rispetto agli altri docenti (anche non di ruolo). Tale
modifica, piuttosto che tendere ad una sostanziale parità di
trattamento tra insegnanti, accentua infatti le differenze, operando
una reformatio in pejus, che non può essere giustificata dalla
temporaneità e revocabilità dell’incarico di insegnamento della
religione, le quali non incidono sulla scadenza annuale
dell’incarico.

Decisione 03 dicembre 1996

European Commission of Human Rights. Decision as to the admissibility of Application No. 24949/94: "Tuomo KONTTINEN against Finland" The European Commission of Human Rights sitting in private on 3 December 1996, the following members being present: Mr. S. TRECHSEL, President Mrs. G.H. THUNE Mrs. J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL […]

Decisione 09 marzo 1997

European Commission of Human Rights (First Chamber). Decision as to the admissibility of Application No. 29107/95: “Louise STEDMAN against the United Kingdom” The European Commission of Human Rights (First Chamber) sitting in private on 9 April 1997, the following members being present: Mrs. J. LIDDY, President MM. M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS […]

Determinazione/i 19 settembre 2007

Consiglio Episcopale Permanente. Determinazione 17-19 settembre 2007: “Adeguamento del valore monetario del punto a decorrere dal 1° gennaio 2008”. Il Consiglio Episcopale Permanente – VISTO l’art. 2, §§ 1, 2 e 3 della delibera della CEI n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in […]

Nota 29 ottobre 2007, n.20530

Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Nota 29 ottobre 2007, n. 20530 : “Insegnanti di religione cattolica – Orario di lavoro nelle scuole dell’infanzia”. Ministero della pubblica istruzione. Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. Prot. N. AOODGPER. Alle Direzioni Generali Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Alla Sovrintendenza […]

Circolare ministeriale 11 settembre 2007, n.46

Ministero dell’Interno. Circolare 11 settembre 2007, n. 46: “Rilascio del nulla-osta al matrimonio ex art. 116 c.c. subordinato alla condizione che il nubendo sia di religione musulmana”. Ministero dell’Interno. Di aprtimento per gli affari interni e territoriali. Direzione centrale per i servizi demografici. Area III. Stato civile. (omissis) E’ stato segnalato alla scrivente Direzione che […]

Sentenza 16 aprile 2007, n.69

Il diniego della pensione di reversibilità in favore del coniuge
superstite di una coppia sposata con un rito matrimoniale non
riconosciuto dallo Stato (nel caso di specie: celebrato secondo il
rito gitano) non integra un caso di discriminazione fondata
sull’origine etnica o sulle convinzioni personali.
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El art. 14 de la Constitución española contiene una prohibición
explícita de que se dispense un trato discriminatorio por motivos
étnicos o raciales. Comprende no sólo la discriminación directa,
sino también la encubierta o indirecta consistente en aquel
comportamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio,
pero del que se deriva un impacto adverso sobre la persona objeto de
la práctica constitucionalmente censurable. No supone discriminación
que el legislador limite la protección de viudedad a los supuestos de
convivencia institucionalizada; por lo tanto la denegación de
pensión a la supérstite de una pareja casada por el rito gitano no
implica un trato discriminatorio ni por motivos sociales, ya que
ninguna vulneración se deriva de la limitación de la prestación a
la concurrencia de vínculo matrimonial legalmente reconocido, ni por
motivos étnicos, ya que la aplicación al caso del tratamiento dado a
las uniones «more uxorio» no toma como elemento referencial
circunstancias raciales o étnicas, sino una circunstancia relacionada
con la libre y voluntaria decisión de no acceder a la formalización
del vínculo matrimonial conforme a previsiones legales, previsiones
que en ninguna forma se condicionan a la pertenencia a una raza sino
exclusivamente a consideraciones civiles o religiosas.

Circolare ministeriale 18 ottobre 2007, n.55

Ministero dell’Interno. Circolare 18 ottobre 2007, n. 55: “Matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. Estratti plurilingue di atti dello stato civile”. Ministero dell’Interno. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Area III – Stato Civile Questa Direzione ha preso atto che in alcune occasioni è stata richiesta […]