Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 ottobre 2007, n.352/2005

La presenza di un registro delle confessioni religiose non autorizza
lo Stato ad operare un controllo sulla legittimità delle credenze
professate; ai fini dell’iscrizione, la Pubblica Amministrazione deve
verificare esclusivamente che gli statuti dell’ente confessionale
siano conformi all’art. 3 della Ley Organica de Libertad Religiosa,
dove si esplicitano i limiti all’esercizio della libertà religiosa
(art. 3.1: rispetto dei diritti altrui e dell’ordine pubblico; art.
3.2: attività con fini diversi da quello di religione e di culto).

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La existencia de un registro no habilita al Estado para realizar una
actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de
las entidades o comunidades religiosas, o sobre las distintas
modalidades de expresión de las mismas, sino exclusivamente la de
comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no
de calificación, que la entidad solicitante no es alguna de las
excluidas por el art. 3.2 de la LOLR (“actividades, finalidades y
entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los
fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores
humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los
religiosos”), y que las actividades o conductas que se desarrollan
para su práctica son conformes al art. 3.1 de la LOLR (no atentan al
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos
fundamentales, ni son contrarias al orden público).

Sentenza 15 novembre 2007, n.3635

E’ inammissibile, per carenza di legittimazione attiva
dell’associazione ricorrente, il ricorso che impugni la delibera che
autorizza la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle
comunità scolastiche, laddove l’associzione stessa non dimostri
l’esistenza, nell’ambito territoriale interessato, di qualche
soggetto affiliato all’associazione, che si affermi concretamente
leso da tale provvedimento.

Risoluzione 15 settembre 2007

Parlamento europeo. Risoluzione 15 settembre 2007: “Gravi episodi che mettono a repentaglio l’esistenza delle comunità cristiane e di altre comunità religiose”. Il Parlamento europeo, – visto l’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (UDHR), del 1948, – visto l’articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (ECHR), del 1950, – visto […]

Sentenza 26 ottobre 2007, n.2512

In materia di riconoscimento della personalità giuridica vige il
principio per cui l’applicabilità della normativa speciale sui c.d.
“culti ammessi” (legge n. 1159/1929) scatta ogni qualvolta si
rinvenga la presenza di un fine di culto nell’organizzazione,
qualunque importanza questo possa assumere nella sua esistenza
giuridica (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 1979, n. 369, a
proposito delle confraternite delle confessioni diverse dalla
cattolica). Ciò rilevato, compete dunque al solo Ministero
dell’Interno, per legge, l’accertamento delle finalità religiose
(come costitutive ed essenziali) di un ente che intenda ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica civile quale ente di culto
(cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 8 novembre 2006, n. 3621).
Nel caso di specie, tale riconoscimento è stato negato per la non
chiara distinzione – tra gli obiettivi dell’associzione – delle
finalità di carattere più propriamente religioso e per la mancata
previsione statutaria di ministri di culto. La presenza di ministri di
culto riconosciuti – secondo il giudice adito – consente, infatti, sia
di individuare un preciso interlocutore per le autorità civili, nei
rapporti con l’ente religioso e le sue articolazioni/aggregazioni
sul territorio, sia costituisce una fondamentale garanzia interna
sotto il profilo del rispetto della libertà di coscienza degli
aderenti.

Sentenza 11 dicembre 1976

MASSIMA: 1. Se si indice un concorso per esami, il principio di
eguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse
condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte,
l’esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica
che il testo sia identico per tutti. E’ quindi essenziale che tutte le
prove scritte si svolgano lo stesso giorno. L’eventuale interesse dei
candidati a sostenere l’esame in data diversa va vagliato in rapporto
alle esigenze di cui sopra. 2. Se un candidato comunica all’autorità
che ha il potere di nomina che, per ragioni d’indole religiosa, egli
non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l’autorità
dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data
le prove d’esame. Se invece un candidato non rende tempestivamente
note all’autorità che ha il potere di nomina le difficoltà inerenti
alla sua situazione personale, l’autorità può rifiutarsi di spostare
la data, specie se essa è già stata comunicata agli altri candidati.

Sentenza 18 aprile 2007, n.1778

E’ ammissibile la regolarizzazione formale di atti e documenti
presentati nei pubblici concorsi, ove i medesimi già contengano tutti
gli elementi necessari alla loro valutazione giacché, in tal caso,
dalla regolarizzazione non viene vulnerata la par condicio dei
concorrenti, come viceversa accadrebbe ove il documento fosse
integrato con indicazioni che ne modificano il contenuto sostanziale
(Nel caso di specie, nella domanda di ammissione a concorso riservato
per il personale docente di religione non veniva indicato il punteggio
del diploma di magistero; conseguentemente, l’indicazione successiva
del voto relativo a tale il diploma e la sua valutazione
congiuntamente al diploma di scuola secondaria come titolo d’accesso
avrebbe determinato, secondo la Suprema Corte, una modificazione del
contenuto sostanziale degli atti e documenti stessi e non una loro
mera integrazione).

Sentenza 28 settembre 2007, n.1505

Non sussiste un potere discrezionale di valutazione della personalità
morale del richiedente, che si appunta in capo al Ministero
dell’Interno, nell’attività di approvazione dei ministri di culto
di confessioni diverse da quella cattolica. L’art. 3, della L.n.
1159 del 26 giugno 1929 (Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi
nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti
medesimi) si limita, infatti, a prevedere l’approvazione della nomina
a ministro di culto da parte dell’autorità statale, al fine di
conferire rilevanza giuridica agli atti posti in essere da questi
ultimi, ma in assenza di una espressa menzione dei requisiti
soggettivi cui l’approvazione sarebbe subordinata, si deve ritenere
che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera
regolarità formale (cioè l’effettiva provenienza dell’atto di
nomina dalla confessione religiosa richiamata nella domanda).

Legge regionale 16 luglio 2007, n.15

L.R. Lombardia 16 luglio 2007, n. 15: “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. (da BUR Lombardia n. 29 del 16 luglio 2007 – supplemento ordinario del n. 2 del 19 luglio 2007) TITOLO I OGGETTO DEL TESTO UNICO ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale […]