Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 20 aprile 2017

"(…) deve osservarsi come, nel caso in esame,
l’individuazione degli specifici luoghi pubblici (fondata sulla
implicita distinzione delle tipologie di luogo pubblico) e la
previsione di un divieto di accedere con mezzi che impediscano
l’identificazione solo per il tempo legato alla permanenza nei
detti spazi costituiscano elementi che consentono di ritenere che il
divieto – e dunque il sacrificio dei diritti di cui agli artt. 8 e 9
della Cedu – , sia ragionevole e proporzionato
rispetto al valore invocato dal legislatore – la pubblica
sicurezza -, che risulta concretamente minacciata
dall’impossibilità di identificare (senza attendere
procedure di identificazione che richiedono la collaborazione di tutte
le persone che entrano a volto scoperto) le numerose persone che fanno
ingresso nei luoghi pubblici individuati."

Lettera apostolica 01 aprile 2017, n.0206

“Sanctuarium in Ecclesia”: Lettera apostolica del
Santo Padre Francesco in forma di Motu proprio con la quale si
trasferiscono le competenze sui Santuari al Pontificio Consiglio per
la Promozione della Nuova Evangelizzazione.

Fonte
del documento: press.vatican.va

Sentenza 14 gennaio 2016, n.34

La sentenza in commento del Tribunale di Como, 14 gennaio 2016 –
Est. A. Petronzi, affronta il delicato caso del risarcimento del danno
da violenza sessuale commessa da un Parroco nei confronti di un minore
(peraltro, affetto da lieve ritardo mentale), che frequentava le
attività pastorali della Parrocchia e rivestiva anche le
funzioni di chierichetto.
Gli attori (il minore e i suoi
genitori) avevano chiesto il risarcimento del danno da reato,
già accertato con sentenza passata in giudicato, non solo nei
confronti del Parroco, reo delle violenze sessuali, ma anche nei
confronti della Parrocchia e della relativa Diocesi.
Il giudice lariano, con approfondita e condivisibile
motivazione, ha ritenuto sussistere (oltre alla responsabilità
civile del reo, già accertata in sede penale) la
responsabilità diretta della Parrocchia e indiretta della
Diocesi.
La responsabilità diretta, ex art.
2043 c.c., della Parrocchia è fondata sul rapporto organico
sussistente tra il Parroco e l’ente-Parrochia, in ragione della
riferibilità all’ente del comportamento del Parroco, in
quanto la condotta illecita ha trovato occasione nell’esercizio
delle attività proprie della Parrocchia, allorché il
minore era affidato alla cura ed alla vigilanza del Parroco, ed anzi
sfruttando il suddetto contesto di minorata difesa non solo della
vittima, ma anche e soprattutto della famiglia, evidentemente
fiduciosa di affidare il figlio ad un contesto di assoluta
protezione.
Mentre, la responsabilità
indiretta della Diocesi per fatto altrui, ex art. 2049 c.c., è
fondata sul potere di indirizzo, controllo e direzione che il diritto
canonico riconosce al Vescovo, quale rappresentante la Diocesi
(rapporto di preposizione) e sulla circostanza che le funzioni del
Parroco hanno agevolato la commissione del fatto illecito (nesso di
occasionalità necessaria).
Altro aspetto di
rilievo, risolto dalla annotata sentenza, concerne il profilo della
prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti degli
obbligati in solido. Parrocchia e Diocesi, infatti, avevano eccepito
la prescrizione nei loro confronti della domanda di risarcimento del
danno, se obbligati in solido, rispetto ai fatti-reato accaduti tra
l’agosto 2003 e l’ottobre 2004.
Il
giudice lariano, premesso che il più lungo termine di
prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da
fatto-reato, ex art. 2947, comma 3, c.c., si riferisce alla sola
obbligazione principale, collegata al reato, e non anche alle
obbligazioni solidali, ha rilevato che gli effetti interruttivi della
costituzione di parte civile nel processo penale, ex artt. 2943 e 2945
c.c., si sono estesi, a norma dell’art. 1310 c.c., anche nei
confronti dei condebitori solidali, ancorché non abbiano
partecipato al relativo giudizio penale, il cui giudicato si è
formato in data 22.05.2012, mentre l’atto di citazione è
stato notificato ai condebitori solidali in data 10.12.2013.

L’annotata sentenza è stata confermata da
App. Milano 20 marzo 2017 – Pres. est. W. Saresella.


(Fonte: www.altalex.com)

Ordinanza 01 marzo 2017, n.5250

"(…) la convivenza triennale come coniugi, quale situazione
giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza
canonica di nullità del matrimonio, è oggetto di
un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio,
né opponibile dal coniuge, essendo caratterizzata da una
complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio
di diritti, adempimento di doveri e assunzione di
responsabilità di natura personalissima".


(Fonte: www.renatodisa.com)

Sentenza 23 marzo 2017, n.7468

La Prima Sezione
Civile della Suprema Corte ha ritenuto che l’organizzazione di
uno spettacolo artistico non possa costituire, di per sé sola,
violazione del personale sentimento religioso del singolo cittadino ed
essere sanzionata dall’ordinamento col riconoscimento di un
credito risarcitorio.

Sentenza 07 aprile 2017, n.67

Nel regolare la coesistenza dei diversi interessi che insistono sul
proprio territorio, la Regione è titolata a dedicare specifiche
disposizioni per la programmazione e la realizzazione dei luoghi di
culto. Il censurato art. 31-bis della legge regionale veneta nel
riconoscere alla Regione e ai Comuni il compito di individuare i
criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature
religiose, prende in considerazione tutte le diverse possibili forme
di confessione religiosa – la Chiesa Cattolica, le confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, Cost., e le altre confessioni
religiose – senza introdurre alcuna distinzione in ragione della
circostanza che sia stata stipulata un’intesa con lo Stato.
L’indifferenziato riferimento a tutte le forme confessionali
rende palese la diversità tra la disposizione regionale
censurata e quelle di altra Regione dichiarate costituzionalmente
illegittime con la sentenza n. 63 del 2016, nella parte in cui
condizionavano la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto
alla sussistenza di requisiti differenziati e più stringenti
per le confessioni religiose senza intesa rispetto alle altre. Nella
disposizione oggetto del presente giudizio, non si rinvengono infatti
elementi tali da giustificare un'interpretazione discriminatoria
in ragione della presenza o meno dell’intesa tra la confessione
religiosa interessata e lo Stato. La paventata lesione dei principi
costituzionali invocati non discende dunque dal tenore della
disposizione censurata in sé, ma dalle eventuali sue
illegittime applicazioni, che potranno essere censurate, caso per
caso, nelle opportune sedi giurisdizionali.
Eccede invece da un
ragionevole esercizio delle competenze volte a regolare la coesistenza
dei diversi interessi che insistono sul proprio territorio,
l'introduzione di un obbligo, quale quello dell’impiego
della lingua italiana, del tutto eccentrico rispetto a tali interessi.

Protocollo di intesa 20 aprile 2015

Protocollo di intesa tra la Regione Marche e la Regione Ecclesiastica
Marche per la valorizzazione della funzione socio-educativa degli
oratori e degli enti religiosi che svolgono attività similari,
ai sensi della L.R. 31 del 5 novembre 2008.

Protocollo di intesa 10 maggio 2016

Protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza Episcopale
Marchigiana ed il Segretariato Regionale del MIBACT per le Marche per
la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei,
archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche.

Decreto ministeriale 27 febbraio 2017

Le formule per la redazione degli atti dello stato civile. In G.U. il
comunicato ufficiale dell’avvenuta pubblicazione del d.m. 27
febbraio 2017 con cui il Ministero dell’Interno ha dato
attuazione all’art. 4 d.lgs. n. 5/2017 relativamente alle
modifiche necessarie per il coordinamento al d.m. 27 febbraio 2001. In
particolare, tali modifiche concernono la tenuta dei registi delle
unioni civili e le formule per la redazione degli atti dello stato
civile.
Fino alla data in cui diverrà operativo
l’archivio nazionale informatizzato ex art. 10 d.l. n. 78/2015
si utilizzeranno i registi di unioni civili di cui all’art. 14
r.d. n. 1238/1939, come previsto per gli altri registri dello stato
civile.
Per quanto riguarda, poi, il formato dei registri,
l’indice annuale, la carta e l’ordine dei fogli,
nonché ogni altra caratteristica tecnica inerente la stampa, la
scritturazione, la conservazione e la redazione degli atti si
applicano le disposizioni vigenti per gli altri registri dello stato
civili, in quanto compatibili.

(Fonte:
www.dirittoegiustizia.it)