Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Contratto collettivo 20 dicembre 2007

“Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2008/2009”, 20 dicembre 2007. Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2008/2009, sottoscritto nell’anno 2007, il giorno 20 del mese di dicembre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede […]

Sentenza 19 ottobre 2007, n.22011

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale
ecclesiastico il quale abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno
dei bona matrimonii, postula che tale divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, o
che sia stata da questo in effetti conosciuta, o infine che non gli
sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso
che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione
trova ostacolo nella contrarietà all’ordine pubblico italiano, nel
cui ambito va compreso il principio fondamentale di tutela della buona
fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, se, da un lato, il
giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità dell’esclusione anzidetta da parte dell’altro coniuge
con piena autonomia, senza limitarsi al solo controllo di legittimità
della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall’altro, lato la
relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla
pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente
acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna
integrazione di attività istruttoria. In questo senso, dunque, il
convincimento del giudice di merito ai fini della decisione ed, in
particolare, l’affermazione o l’esclusione, ad opera di quest’ultimo,
che la riserva mentale di uno dei coniugi relativa ad uno dei bona
matrimonii fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile con l’uso della
normale diligenza) da parte dell’altro, costituisce – se motivata
secondo un logico e corretto iter argomentativo – statuizione
insindacabile in sede di legittimità, ove non è lecito proporre,
sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione,
doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle prove operato
dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed alternativi,
rispetto a quello censurato.

Circolare ministeriale 14 dicembre 2007, n.110

Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare 14 dicembre 2007, n. 110: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2008/2009”. (omissis) Al fine di rendere più funzionali gli adempimenti per le iscrizioni per l’anno scolastico 2008-2009 e facilitare, da una parte, ogni opportuna predisposizione organizzativa delle istituzioni […]

Legge 10 dicembre 2007, n.LVI

Stato Città del Vaticano. N. LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.10 dicembre 2007. LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA` DEL VATICANO Vista la legge fondamentale dello Stato della Citta` del Vaticano 26 novembre 2000; Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, […]

Sentenza 13 novembre 2007, n.1108

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato
sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i
quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri
insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
L’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione porta in ogni
caso ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di
cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 6 novembre 2003, n. 392).

Nota 29 novembre 2007

Ministero della Pubblica Istruzione. Nota 29 novembre 2007, Prot. N. AOODGPER. 22760: “Insegnanti di religione cattolica – Orario di lavoro nelle scuole dell’infanzia” Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. (omissis) Ad integrazione della nota del 29.10.2007, prot. n. AOODGPER20530, si chiarisce che la fattispecie di cui al primo […]

Ordinanza 23 novembre 2007, n.397

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), «nella parte in cui non estende al padre naturale,
cittadino extracomunitario, il beneficio della sospensione del
provvedimento di espulsione in ipotesi di convivente in stato di
gravidanza ovvero in presenza di prole dall’età infrasemestrale»,
in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione (nel
caso di specie, il rimettente ometteva di specificare la cittadinanza
del soggetto ricorrente nel giudizio a quo; elemento quest’ultimo
determinante ai fini dell’individuazione del regime giuridico
applicabile nel caso concreto, atteso che il d.lgs. n. 286 del 1998
− come esplicitamente stabilisce l’art. 1 − si applica solo «ai
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea»; la
questione è stata ritenuta dunque manifestamente inammissibile per
mancata indicazione di un elemento essenziale della fattispecie).

Sentenza 04 aprile 2007, n.1380

La nozione di continuità del servizio, richiesta dall’art. 2 del
Decreto dirigenziale del 2.2.2004 di indizione del concorso per
l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado (quattro anni continuativi nelle scuole
statali o paritarie, dall’anno scolastico 1993/1994 al 2002/2003)
implica che nei dieci anni di riferimento sia stato svolto il servizio
per quattro anni, anche se con eventuali interruzioni fra gli stessi,
non potendosi pertanto confondere la continuità con la consecutività
nello svolgimento di tale attività.