Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 novembre 2007, n.24412

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso connesso a cause psichiche, la nullità discende
da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del
matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell’efficacia di tale
sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento
italiano, non rilevando in contrario le differenze della disciplina
codicistica in punto di legittimazione attiva alla proponibilità
dell’azione, in quanto le stesse non investono principi di ordine
pubblico dell’ordinamento italiano. Inoltre, occorre sottolineare che
il contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento
italiano non è ravvisabile nemmeno sotto il profilo del difetto di
tutela dell’affidamento della controparte, atteso che, mentre la
disciplina generale dell’incapacità naturale attribuisce rilievo, in
tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art.
428 c.c., comma 2), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella
disciplina dell’incapacità naturale vista quale causa di invalidità
del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l’esigenza di
rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

Legge 15 gennaio 1992, n.1128/XII

Legge sulla libertà di religione e sulle associazioni religiose in
Kazakistan del 15 gennaio 1992, come emendata dalla Legge N 253-III
del 15 maggio 2007.

Contratto collettivo 20 dicembre 2007

“Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2008/2009”, 20 dicembre 2007. Contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A., per l’a.s. 2008/2009, sottoscritto nell’anno 2007, il giorno 20 del mese di dicembre, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede […]

Sentenza 19 ottobre 2007, n.22011

La declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale
ecclesiastico il quale abbia pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario per esclusione, da parte di uno solo dei coniugi, di uno
dei bona matrimonii, postula che tale divergenza unilaterale tra
volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge, o
che sia stata da questo in effetti conosciuta, o infine che non gli
sia stata nota esclusivamente a causa della sua negligenza, atteso
che, qualora le menzionate situazioni non ricorrano, la delibazione
trova ostacolo nella contrarietà all’ordine pubblico italiano, nel
cui ambito va compreso il principio fondamentale di tutela della buona
fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, se, da un lato, il
giudice italiano è tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva
conoscibilità dell’esclusione anzidetta da parte dell’altro coniuge
con piena autonomia, senza limitarsi al solo controllo di legittimità
della pronuncia ecclesiastica di nullità, dall’altro, lato la
relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla
pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente
acquisiti, non essendovi luogo in fase di delibazione ad alcuna
integrazione di attività istruttoria. In questo senso, dunque, il
convincimento del giudice di merito ai fini della decisione ed, in
particolare, l’affermazione o l’esclusione, ad opera di quest’ultimo,
che la riserva mentale di uno dei coniugi relativa ad uno dei bona
matrimonii fosse conosciuta (o, comunque, conoscibile con l’uso della
normale diligenza) da parte dell’altro, costituisce – se motivata
secondo un logico e corretto iter argomentativo – statuizione
insindacabile in sede di legittimità, ove non è lecito proporre,
sotto il surrettizio profilo del preteso vizio di motivazione,
doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle prove operato
dal giudice di merito, proponendone altri, diversi ed alternativi,
rispetto a quello censurato.

Circolare ministeriale 14 dicembre 2007, n.110

Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare 14 dicembre 2007, n. 110: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2008/2009”. (omissis) Al fine di rendere più funzionali gli adempimenti per le iscrizioni per l’anno scolastico 2008-2009 e facilitare, da una parte, ogni opportuna predisposizione organizzativa delle istituzioni […]

Legge 10 dicembre 2007, n.LVI

Stato Città del Vaticano. N. LIV Legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.10 dicembre 2007. LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA` DEL VATICANO Vista la legge fondamentale dello Stato della Citta` del Vaticano 26 novembre 2000; Vista la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, […]

Sentenza 13 novembre 2007, n.1108

Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato
sulla base di specifici profili di qualificazione professionale i
quali non costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri
insegnamenti (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
L’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione porta in ogni
caso ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza di
cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige
Trento, 6 novembre 2003, n. 392).

Nota 29 novembre 2007

Ministero della Pubblica Istruzione. Nota 29 novembre 2007, Prot. N. AOODGPER. 22760: “Insegnanti di religione cattolica – Orario di lavoro nelle scuole dell’infanzia” Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale della Scuola – Uff. IV. (omissis) Ad integrazione della nota del 29.10.2007, prot. n. AOODGPER20530, si chiarisce che la fattispecie di cui al primo […]