Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 02 agosto 2007, n.16999

La declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale
ecclesiastico, che ha pronunciato la nullità del matrimonio
concordatario, per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi,
di uno dei bona matrimonii, cioè la divergenza unilaterale fra
volontà e dichiarazione, postula che tale divergenza sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero che questi l’abbia in concreto
conosciuta, oppure che non l’abbia potuta conoscere a cagione della
propria negligenza, atteso che, ove quella nullità venga fondata su
una simulazione unilaterale non conosciuta, nè conoscibile, la
delibazione della relativa pronuncia trova ostacolo nella contrarietà
con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va compreso
l’essenziale principio della tutela della buona fede e
dell’affidamento incolpevole (Cass. 2 dicembre 1993 n. 11951; Cass.
14.3.1996, n. 2138; Cass. 28.1.2005, n. 1822). (Nel caso di specie, la
Corte d’appello nell’affermare che la sentenza di primo grado del
giudice ecclesiastico non aveva riportato circostanze che
consentissero di ritenere che la riserva mentale fosse stata portata a
conoscenza della sposa o che questa potesse, con l’ordinaria
diligenza, esserne informata, trascurava altresì le dichiarazioni dei
testi al riguardo, riportate dalla sentenza ecclesiastica).

Ordinanza 21 agosto 2007, n.17767

Ai fini della delibabilità delle sentenze ecclesiastiche,
costituiscono principi di ordine pubblico quelli che esprimono le
regole fondamentali ed essenziali con le quali la Costituzione e le
leggi dello Stato delineano l’istituto del matrimonio (Corte Cost. 22
gennaio 1982 n. 18, Cass. Sez. Un. 20 luglio 1988, n. 4700 e 4701). Al
riguardo, tuttavia, deve tenersi conto anche della voluntas legis,
espressa con la stipulazione del Concordato, di dare riconoscimento,
nell’ordinamento italiano, ai vizi del consenso in relazione ai quali
l’ordinamento canonico, per la sua specialità, contiene una
disciplina particolare in ragione del suo fondamento religioso.

Intesa 18 maggio 2007

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L’intesa sostituisce quella stipulata il 17 giugno 2000, relativa
alle problematiche di tutela e di valorizzazione dei beni culturali di
proprietà ecclesiastica, nella scia di quella a suo tempo definita
tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente
della Conferenza episcopale italiana (13 settembre 1996). La stesura
di un nuovo testo era divenuta necessaria a seguito delle modifiche
normative statali e provinciali nel frattempo intervenute nello
specifico ambito della tutela del patrimonio culturale, quali la legge
provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di
beni culturali), il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio), nonché per l’intervento di una
nuova Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, entrata in vigore il
4 febbraio 2005, che entra nel merito di problematiche non altrettanto
approfondite nel testo precedente.
A ciò si aggiunga che sempre nella primavera del 2005 era stato
sottoscritto l’importante accordo di collaborazione tra la Provincia
autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento finalizzato a garantire
un sicuro supporto tecnico ed economico al progetto di catalogazione
territoriale dei beni culturali di proprietà ecclesiastica, cui
collabora nello specifico la Soprintendenza per i beni
storico-artistici.
Alla luce di questi sviluppi, l’Osservatorio per i beni culturali di
interesse religioso di proprietà ecclesiastica, costituito proprio ai
sensi della prima Intesa del 2000 quale organo consultivo composto da
esperti della Curia arcivescovile tridentina e della Provincia
autonoma di Trento ed incaricato di approfondire e concordare
soluzioni comuni alle principali problematiche coinvolgenti i beni
culturali, ha ritenuto di dover promuovere una nuova stesura e ha
lavorato nel corso del 2006 sia nell’ambito di sedute comuni sia in
gruppi ristretti di lavoro per redigere l’intesa oggi sottoscritta.
L’aggiornamento ha toccato soprattutto le tematiche relative alla
reciprocità di informazione sugli interventi diretti alla
salvaguardia dei beni, i meccanismi autorizzativi anche in relazione
ad eventuali esigenze di culto, le modalità di provvedimenti di
custodia di opere a rischio anche in relazione all’attività del
Museo Diocesano Tridentino, la catalogazione e la valorizzazione del
patrimonio artistico, nonché la qualificazione degli operatori di
restauro.
Scopo ultimo dell’intesa è quello di garantire una sempre maggiore
collaborazione fra la Provincia autonoma di Trento, cui competono le
funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali
mobili e immobili, e l’Arcidiocesi, quale Autorità ecclesiastica
territorialmente competente, per armonizzare con le esigenze di
carattere religioso l’applicazione delle leggi vigenti in materia e
gli interventi di salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni
mobili e immobili appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

Approvata con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, 13 aprile 2007,
n. 743, Autorizzazione alla stipulazione con l’Arcidiocesi di Trento
di una nuova intesa relativa alla tutela ed alla valorizzazione di
beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed
istituzioni ecclesiastiche

Legge 26 dicembre 2007, n.51

LEY 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008. (BOE 310, de 27 de diciembre) (omissis) Disposición adicional decimoctava. Financiación a la Iglesia Católica. Uno. Durante el año 2008 el Estado entregará, mensualmente, a la Iglesia Católica 12.751.072,79 euros, a cuenta de la cantidad que deba asignar a la […]

Parere 06 marzo 2007

Ai fini della concessioni di finanziamenti regionali volti a
realizzare interventi di “recupero e fruizione del patrimonio
culturale e ambientale”, occorre rilevare come la casa canonica sia
collegata alla Chiesa parrocchiale da un vincolo pertinenziale (ex
artt. 817 e 818 cod. civ., quale pertinenza immobiliare: cfr. Cass. n.
974/1975), il che fornisce una generale indicazione di almeno
potenziale estendibilità alla canonica del trattamento giuridico
previsto per la cosa principale; inoltre, si deve rilevare come la
struttura parrocchiale nel suo insieme, cioè comprensiva anche della
canonica, assuma uno specifico rilievo sul piano “culturale”, anche
quale centro di aggregazione umana, di ritrovo, di incontro, di
formazione e, in generale, di sviluppo della persona umana (nel caso
di specie, il provvedimento impugnato escludeva dai finanziamenti
regionali il restauro e l’adeguamento degli impianti di una Chiesa
parrocchiale e dell’annessa Canonica, perché il progetto prevedeva
non soltanto “il restauro e la realizzazione di impianti nella
Chiesa”, ma includeva anche “interventi nella casa canonica”, ambito
ritenuto “non conforme alle previsioni del complemento di
programmazione”).

Orden ministerial 19 dicembre 2007, n.3960

Ministerio de Educación y Ciencia. ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la educación infantil. (BOE n. 5 de 5/1/2008) TEXTO La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.4 que las Administraciones educativas establecerán el currículo […]

Ordinanza 21 dicembre 2004

Tribunale di Torino. Ordinanza 21 dicembre 2004, “Rischio di persecuzione connesso alle tendenze sessuali e divieto di espulsione di cittadino extracomunitario”. In OLIR: Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile. Sentenza 25 luglio 2007, n. 16417 ORDINANZA A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24.11.2004; Il ricorrente denuncia l’illegittimità del decreto di espulsione per difetto di […]

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251: “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 3 del 4 gennaio 2008) IL PRESIDENTE […]

Sentenza 23 novembre 2007, n.24412

In tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario, per
difetto di consenso connesso a cause psichiche, la nullità discende
da una grave inettitudine del soggetto ad intendere i doveri del
matrimonio, in relazione al momento della manifestazione del consenso;
deve pertanto escludersi che il riconoscimento dell’efficacia di tale
sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento
italiano, non rilevando in contrario le differenze della disciplina
codicistica in punto di legittimazione attiva alla proponibilità
dell’azione, in quanto le stesse non investono principi di ordine
pubblico dell’ordinamento italiano. Inoltre, occorre sottolineare che
il contrasto con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento
italiano non è ravvisabile nemmeno sotto il profilo del difetto di
tutela dell’affidamento della controparte, atteso che, mentre la
disciplina generale dell’incapacità naturale attribuisce rilievo, in
tema di contratti, alla buona o alla mala fede dell’altra parte (art.
428 c.c., comma 2), tale aspetto è invece del tutto ignorato nella
disciplina dell’incapacità naturale vista quale causa di invalidità
del matrimonio, essendo preminente, in tal caso, l’esigenza di
rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

Legge 15 gennaio 1992, n.1128/XII

Legge sulla libertà di religione e sulle associazioni religiose in
Kazakistan del 15 gennaio 1992, come emendata dalla Legge N 253-III
del 15 maggio 2007.