Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 gennaio 2008, n.43546/02

_La Corte europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo ha condannato
la Francia per aver rifiutato ad una donna omosessuale
l’autorizzazione ad adottare un bambino. Secondo la Corte la Francia
ha violato l’articolo 14 (divieto di discriminazione) e l’articolo 8
(diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Il ‘Code Civil’ francese non si
pronuncia sulla necessità della presenza maschile per i procedimenti
di adozione, e pertanto, secondo i giudici di Starsburgo, “il diritto
francese autorizza l’adozione di un bambino da parte di un single,
aprendo così la strada all’adozione da parte di una persona
omosessuale”. Se il richiedente dunque, all’esito degli opportuni
accertamenti, presenta i requisiti idonei, conclude la Corte, è
discriminatorio negare l’adozione per motivi legati
all’orientamento sessuale. _

Sentenza 21 gennaio 2008, n.398

Fermo il generale divieto di sperimentazione su ciascun embrione
umano, la legge n. 40 del 2004 consente la ricerca, la sperimentazione
e gli interventi necessari per finalità terapeutiche e diagnostiche,
se volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione,
ladddove le Linee Guida riducono invece questa possibilità alla sola
osservazione (“E’ proibita ogni diagnosi preimpianto a finalità
eugenetica. Ogni indagine relativo allo stato di salute degli embrioni
creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere
di tipo osservazionale”). Tale ultima previsione si rivela
illegittima, posto che le previsioni suddette sono contenute in un
atto amministrativo di natura regolamentare, di provenienza
ministeriale, le cui finalità consistono nel potere di dettare la
disciplina delle procedure e delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita e non in quello di intervenire, positivamente,
sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita, che rimane
consegnata alla legge. La previsione si rivela, pertanto, illegittima
incorrendo nel vizio di eccesso di potere con il conseguente suo
annullamento.

Circolare ministeriale 15 gennaio 2008, n.9

Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare Ministeriale 15 gennaio 2008, n. 9: “Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009”. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Premessa La problematica relativa ai libri di testo ha assunto negli ultimi anni una particolare rilevanza sia per il ruolo strumentale che essi possono svolgere anche […]

Risoluzione 16 gennaio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo, del 16 gennaio 2008, su una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori Il Parlamento europeo, – visto l’articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, – viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e 22 giugno 2007 sul processo di riforma dei trattati, – visto […]

Sentenza 03 novembre 2006, n.1785

La nullità del matrimonio, pronunziata in applicazione del punto n. 3
del canone 1095, si riferisce ad ipotesi in cui il soggetto, pur
volendo il matrimonio ed essendo in grado di sufficientemente
comprenderne gli obblighi essenziali, non è, tuttavia, in grado di
adempierli. In tali ipotesi, è’ irrilevante la mancata opposizione
del coniuge, innanzi al Tribunale ecclesiastico, alla pronunzia di
nullità, ai fini del diritto al risarcimento del danno (Nel caso di
specie, la nullità del matrimonio era stata dichiarata dal giudice
ecclesiastico per la accertata “incapacità” e/o “impossibilità” di
“assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”, da parte di
soggetto tossicodipendente).

Sentenza 05 giugno 2007, n.21785

Nel caso di reato di violenza sessuale ai danni di minori, la speciale
attenuante di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., non è applicabile
laddove sussistano indici rilevatori della particolare gravità dei
fatti, tra cui la figura sacerdotale dell’imputato o la reiterazione
della condotta.

Legge 13 maggio 1871, n.214

Legge 13 maggio 1871, n. 214, per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni della Chiesa con lo Stato Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue: Titolo primo – Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede Art. […]

Regio decreto 30 giugno 1889, n.6133

Codice penale Zanardelli approvato con Regio Decreto 30 giugno 1889 n. 6133 (pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, Stamperia Reale, Roma, 1889 n. 6133). Entrato in vigore il 1 gennaio 1890. Abrogato con Regio Decreto 1930 n. 1398 (pubblicato in G.U. 26 ottobre 1930 n. 251), con effetto dal […]

Sentenza 28 novembre 2007

Tra i tentativi di salvare le tradizioni inglesi e scozzesi sulla
caccia (dopo che determinate pratiche, in primis la famosissima caccia
alla volpe, sono state vietate da alcune recenti leggi sulla
protezione degli animali), v’è stato chi ha equiparato l’attività
venatoria ad una vera e propria credenza religiosa. Appellandosi agli
articoli 8, 9, 10, 11 e 14 della CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto
che l’averli privati della possibilità di andare a caccia secondo le
modalità solitamente praticate avrebbe integrato una violazione sia
del diritto ad avere e praticare una credenza (in particolare: le
“convinzioni” su come esercitare la caccia; le pratiche svolte, ad es.
l’indossare gli abiti tradizionali, e così via, tutti aspetti che
secondo i ricorrenti sono riconducibili ad un “non-religious belief”),
sia del diritto alla vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU), ovvero
del diritto ad esprimere le caratteristiche di un particolare gruppo
“culturale”, nonché del diritto ad associarsi liberamente per
perseguire le finalità della caccia. La House of Lords ha deciso che
nessuno di questi diritti è stato violato dalle leggi sulla
protezione degli animali: la caccia, infatti, non sarebbe equiparabile
ad una religione, né i cacciatori ad un “gruppo etnico” o culturale
protetto dall’art. 8 CEDU.