Sentenza 24 gennaio 2008
Qualora nell’atto di donazione di un immobile e nel successivo atto di
accettazione, si faccia espresso riferimento alla destinazione dello
stesso ad determinato culto, ciò non legittima di per sè il possesso
esclusivo di tale bene da parte della relativa organizzazione
religiosa (nel caso di specie, inoltre, i convenuti non avevano
diritto di utilizzare, in via esclusiva, l’immobile dell’OPERA DELLE
CHIESE CRISTIANE per finalità di culto, facendo parte della CHIESA
CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, la quale – secondo i rilievi
svolti dal Tribunale adito – avrebbe da tempo aderito ad una diversa
comunità ecclesiale e, in particolare, alla ASSEMBLEA DELLE CHIESE
CRISTIANE EVANGELICHE ITALIANE (ACCEI), il cui scopo non coincide con
quello dell’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI).