Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 gennaio 2008

Qualora nell’atto di donazione di un immobile e nel successivo atto di
accettazione, si faccia espresso riferimento alla destinazione dello
stesso ad determinato culto, ciò non legittima di per sè il possesso
esclusivo di tale bene da parte della relativa organizzazione
religiosa (nel caso di specie, inoltre, i convenuti non avevano
diritto di utilizzare, in via esclusiva, l’immobile dell’OPERA DELLE
CHIESE CRISTIANE per finalità di culto, facendo parte della CHIESA
CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, la quale – secondo i rilievi
svolti dal Tribunale adito – avrebbe da tempo aderito ad una diversa
comunità ecclesiale e, in particolare, alla ASSEMBLEA DELLE CHIESE
CRISTIANE EVANGELICHE ITALIANE (ACCEI), il cui scopo non coincide con
quello dell’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI).

Sentenza 02 aprile 2007, n.8088

Le norme ed i principi di tutela, operanti per i rapporti di lavoro
subordinato di diritto privato, non trovano alcun limite alla loro
applicazione nel rapporto del personale dipendente presso enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera
e classificati ai fini della loro inserzione nel servizio sanitario
pubblico. Tale stato di cose, in difetto di disposizioni espresse in
tal senso, non comporta infatti l’assoluta parificazione della
regolamentazione dei suddetti rapporti di lavoro a quelli dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri. La cognizione delle
eventuali controversie relative a tali rapporti appartiene, quindi,
alla cognizione del giudice ordinario.

Sentenza 18 settembre 2007, n.19361

Corte di Cassazione. Sezione III Civile. Sentenza 18 settembre 2007, n. 19361: “Enti ecclesiastici e titolarità di beni immobili oggetto di locazione”. (omissis) Svolgimento del processo Con ricorso al pretore di Sorrento la Rettoria di San Martino, in persona del legale rappresentante D.M.N., avendo interesse a sentire determinare l’indennità per l’avviamento commerciale dovuta a Q.M., […]

Sentenza 25 ottobre 2007, n.22367

Non è accoglibile il ricorso, per violazione di legge e vizio di
motivazione, avverso la pronuncia emessa dal Giudice di Pace che abbia
confermato il provvedimento di espulsione nei confronti di una
cittadina extracomunitaria, che si dichiari sfuggita a persecuzioni di
carattere religioso a seguito della sua adesione alla fede cristiana
nel paese di origine, qualora detto Giudice rilevi che dagli atti di
causa non risulti l’esistenza di alcun elemento di prova, nemmeno di
natura indiziaria, tale da far ritenere sussistente quantomeno un
fumus di fondatezza dei fatti menzionati.

Sentenza 29 novembre 2007, n.24950

Tra il giudizio relativo alla nullità del matrimonio concordatario e
quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del
matrimonio non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che
il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza
del primo ed in attesa della sua definizione, posto che trattasi di
procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di diversa
natura (e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi,
tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di giudizio
eventuale di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (Cass., Sez. 1^, 19 settembre 2001, n. 11751; Cass., Sez.
1^, 25 maggio 2005, n. 11020).

Sentenza 01 febbraio 2008, n.2467

In presenza della dichiarata esclusione di uno o più dei bona
matrimonii, quale causa di nullità del matrimonio concordatario,
l’accertamento rimesso al giudice italiano, della conoscenza o della
conoscibilità di tale esclusione da parte del coniuge non partecipe
della relativa riserva, deve essere condotto sul fondamento degli
elementi obbiettivi di prova acquisiti nel processo ecclesiastico. Il
contenuto della sentenza ecclesiastica vincola il giudice della
delibazione quanto ai fatti che in essa risultano accertati, ma non
gli pone alcun obbligo di applicare i principi enunciati in tema di
prova della simulazione; ciò in considerazione non soltanto della
totale autonomia di valutazione del giudice italiano rispetto a quello
ecclesiastico, ma anche del fatto che il tema rispettivo dei due
giudizi non coincide, giacchè il primo è diretto ad accertare la
sussistenza della voluntas simulane di un coniuge, mentre il secondo
deve verificare il profilo, affatto irrilevante nella disciplina
canonica del matrimonio, della conoscenza o conoscibilità della
riserva unilaterale.

Lettera circolare 15 settembre 2006, n.14/06/4

Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa Lettera Circolare Inventariazione dei beni culturali degli Istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica: alcuni orientamenti pratici Dal Vaticano, 15 settembre 2006 Prot. N. 14/06/4 Reverendissimo Padre, Reverendissima Madre, come è ben noto, i beni culturali custoditi dagli Istituti di vita consacrata e dalle […]

Risoluzione 23 gennaio 2008, n.1600

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 23 january 2008, n. 1600 (2008) : “The Council of Europe and its observer states – the current situation and a way forward” (*). (Provisional edition) 1. The observer state relationship with the Committee of Ministers dates back to 1970 and with the Parliamentary Assembly to 1957. The relationship […]

Sentenza 29 gennaio 2008, n.238

L’attribuzione di un peso preponderante ai titoli di servizio
rispetto a quelli culturali, stabilita da un bando di concorso
riservato per titoli ed esami ai fini dell’immissione in ruolo degli
insegnanti di religione cattolica, è espressione di una scelta
discrezionale dell’Amministrazione, alla quale spetta il potere di
decidere il rilievo da attribuire alle diverse categorie di titoli di
cui i candidati sono in possesso. In particolare, non sussiste alcun
vizio di illogicità nella scelta della Amministrazione in tale senso,
laddove – come nel caso di specie – tale soluzione risulti coerente
con lo scopo del concorso in esame ovvero quello di consentire la
sistemazione del c.d. precariato. In quest’ottica, la decisione di
privilegiare i titoli professionali e, quindi, il servizio già svolto
dagli insegnanti di religione cattolica, rispetto ai titoli culturali,
risulta ragionevole o, comunque, non affetta da quei vizi di
macroscopica illegittimità, solo in presenza dei quali questo Giudice
potrebbe censurare la decisione dell’Amministrazione.

Circolare ministeriale 23 gennaio 2008, n.13

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale per lo Studente. Circolare 23 gennaio 2008, n. 13: “Contributi scuole paritarie anno scolastico 2007/2008 – Fondi assegnati dal Bilancio 2008 e modalità di pagamento”. Premessa La legge 24 dicembre 2007 n. 245 ha stanziato euro 534.961.417 per la partecipazione al sistema nazionale di istruzione delle […]