Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decisione 07 ottobre 2003, n.738

Decisione del Consiglio, 7 ottobre 2003, che approva alcune modifiche agli articoli 3 e 7 della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e lo Stato della Città del Vaticano e per esso la Santa Sede e che autorizza la Repubblica italiana a dare esecuzione a tali modifiche (Gazzetta ufficiale n. […]

Sentenza 05 ottobre 1988, n.196/87

Massima 1 . L’ art . 2 del trattato CEE dev’ essere interpretato nel
senso che costituiscono attività economiche quelle svolte dai membri
di una comunità fondata su una religione o su un’ altra concezione
spirituale o filosofica della vita, nell’ ambito delle attività
commerciali esercitate da tale comunità, qualora le prestazioni
fornite dalla comunità ai suoi membri possano essere considerate come
l’indiretta contropartita di attività reali ed effettive . 2 . Gli
artt . 59 e 60 del trattato non riguardano la situazione del cittadino
di uno Stato membro che si rechi nel territorio di un altro Stato
membro e vi stabilisca la propria residenza, per fornire o ricevere
prestazioni di servizi a tempo indeterminato .

Sentenza 14 marzo 2000, n.C-54/99

Massima: L’art. 73 D, n. 1, lett. b), del Trattato CE [divenuto art.
58, n. 1, lett. b), CE] deve essere interpretato nel senso che non
consente un regime di autorizzazione preventiva per gli investimenti
diretti stranieri che si limiti a definire, in termini generici, gli
investimenti interessati come investimenti idonei a pregiudicare
l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza, con la conseguenza che
gli interessati non sono in grado di conoscere le specifiche
circostanze in presenza delle quali è necessaria l’autorizzazione
preventiva. Nel caso di specie la normativa francese è contraria al
diritto comunitario ed al principio di libera circolazione dei
capitali, poiché stabilisce in termini troppo generici il regime dei
controlli sui capitali stranieri – in questo caso provenienti dalla
Chiesa di Scientology -, astrattamente ritenuti contrari all’ordine
pubblico e alla sicurezza.

Circolare 01 giugno 2006, n.2006-241

Direction générale de l’action sociale. Circulaire DGAS/2A n. 2006-241, du 1er juin 2006, relative aux dérives sectaires. Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités à Monsieur le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; Madame le chef de l’inspection générale des […]

Ordinanza 06 febbraio 2008, n.2656

Il diritto fondamentale dei genitori di provvedere alla educazione ed
alla formazione dei figli trova il necessario componimento con il
principio di libertà dell’insegnamento dettato dall’art. 33 della
Cost. e con quello di obbligatorietà dell’istruzione inferiore. E’
pertanto ravvisabile un potere dell’amministrazione scolastica di
svolgere la propria funzione istituzionale con scelte di programmi e
di metodi didattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche
eventualmente contrastare con gli indirizzi educativi adottati dalla
famiglia senza che alle opzioni didattiche così assunte sia
opponibile un diritto di veto dei singoli genitori.