Delibera 19 gennaio 2017, n.51/2016
Si ringrazia il Prof. Manlio Miele (Università degli Studi
di Padova) per la segnalazione del documento
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Si ringrazia il Prof. Manlio Miele (Università degli Studi
di Padova) per la segnalazione del documento
Si ringrazia il Prof. Manlio Miele (Università degli Studi
di Padova) per la segnalazione del documento
Si ringrazia il Prof. Manlio Miele (Università degli Studi
di Padova) per la segnalazione del documento
Non può "ritenersi ostativa al riconoscimento del danno la
condizione della persona assistita che, versando nello stato
vegetativo, non disponeva della c.d. 'lucida coscienza',
perché nel caso di specie non viene in rilievo il ristoro di un
danno da sofferenza psichica che presuppone – appunto – la
consapevolezza della sofferenza, e quindi la c.d. 'lucida
coscienza': il danno subito dalla persona deriva dal mancato
rispetto della sua libertà di autodeterminazione, del quale ha
ottenuto il riconoscimento dopo un lungo iter processuale, avvalendosi
del proprio tutore e di un curatore speciale, che l’hanno
rappresentata in giudizio."
Si ringrazia il Prof.
Manlio Miele (Università degli Studi di Padova) per la
segnalazione del documento
"Con la circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 è stato
precisato che, ai fini della deduzione dal reddito complessivo delle
erogazioni liberali in denaro a favore di istituzioni religiose, ai
sensi dell’art. 10, comma 1, lett. i) ed l) del testo unico
delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986,
tali erogazioni sono effettuate tramite versamento bancario o postale,
carta di debito, di credito, prepagate, assegno bancario o circolare.
La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti
tranne che per quelle in favore della Tavola valdese, organo della
Chiesa evangelica valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi,
destinate ai fini di culto, istruzione e beneficenza propri della
Tavola valdese stessa."
"La decisione di stabilirsi in una società con valori di
riferimento differenti dai propri, ne impone il rispetto e non
è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppur
leciti, porti alla violazione cosciente di quelli della società
ospitante".
(fonte: www.ilsole24ore.com)