Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 marzo 2008, n.7472

Negli ordinamenti musulmani – mediante la “Kafalah” – il minore, per
il quale non sia possibile attribuire la custodia ed l’assistenza
(hadana) nell’ambito della propria famiglia legittima, può essere
accolto da due coniugi od anche da un singolo affidatario (kafil), che
si impegnino a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, come se fosse un
figlio proprio, fino alla maggiore età, senza però che l’affidato
(makful) entri a far parte, giuridicamente, della famiglia che così
lo accoglie. Nei Paesi di area islamica (nel caso di specie, il
Marocco) la Kafalah viene generalmente disposta, ai sensi delle
rispettive legislazioni, con procedura giudiziaria o previo accordo,
tra affidanti e affidatari, autorizzato da un Giudice, Non può dunque
escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare,
l’equiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento, posto che
tra quest’ultima e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono,
sulle differenze, i punti in comune, non avendo entrambi tali istituti
effetti legittimanti e non incidendo, sia l’uno che l’altro, sullo
stato civile del minore; essendo anzi la Kafalah, più
dell’affidamento, vicina all’adozione in quanto, mentre l’affidamento
ha natura essenzialmente provvisoria, la Kafalah, ancorché ne sia
ammessa la revoca, si prolunga tendenzialmente a fino alla maggiore
età dell’affidato.

Risoluzione 17 aprile 2008, n.1610

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa richiama l’attenzione
sull’opportunità di predisporre l’adesione dell’Unione europea alla
CEDU – Convenzione europea dei diritti dell’uomo – firmata a Roma nel
1950, al fine di obbligare al rispetto dei diritti ivi sanciti non
solo gli Stati europei, ma anche l’UE nell’esercizio delle sue
competenze. Tale adesione significherebbe garantire ai cittadini
europei mezzi di ricorso effettivi dinanzi la Corte europea dei
diritti dell’uomo (organo della CEDU) anche nel caso di una violazione
dei diritti da parte di un atto comunitario; potrebbe, inoltre,
facilitare una interpretazione più omogenea dei diritti garantiti
dalla CEDU e di quelli riconosciuti dall’ordinamento comunitario,
enucleati soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di
giustizia.

Risoluzione 16 aprile 2008, n.1607

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 16 april 2008, n. 1607 (2008): “Access to safe and legal abortion in Europe”. (Provisional edition) (*) 1. The Parliamentary Assembly reaffirms that abortion can in no circumstances be regarded as a family planning method. Abortion must, as far as possible, be avoided. All possible means compatible with women’s […]

Raccomandazione 15 aprile 2008, n.1831

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation 15 april 2008, n. 1831 (2008): “European Muslim communities confronted with extremism”. (Provisional edition)* 1. Referring to its Resolution 1605 (2008) on European Muslim communities confronted with extremism, the Parliamentary Assembly expresses its support to the Council of Europe activities in the field of intercultural dialogue and its religious […]

Risoluzione 15 aprile 2008, n.1605

Council of Europe, Parliamentary Assembly. Resolution 1605 (2008): “European Muslim communities confronted with extremism”. (Provisional edition) (*) 1. The attacks in Paris in 1995, New York in 2001, the subsequent spate of bombings which hit Madrid and Istanbul in 2003 and London in 2005, and the prevention of many other terrorist plots on European soil […]

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 – S.O. n. 159) (omissis) Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori 1. E’ fatto divieto […]

Decisione 29 marzo 2007

L’art. 47, 3° comma della legge n. 222 del 1985, nel sancire la
possibilità per i contribuenti di destinare, in sede di dichiarazione
dei redditi, una quota dell’otto per mille dell’IRPEF al finanziamento
di una confessione religiosa, non comporta l’obbligo di rivelare la
propria appartenenza religiosa, poiché al contribuente è lasciata la
possibilità di non esprimere alcuna scelta in tal senso. Di
conseguenza, il sistema dell’otto per mille non viola il diritto di
libertà religiosa, sancito dall’art. 9 della CEDU e comprendente
anche il diritto a non manifestare la propria credenza. Inoltre, la
Corte non può pronunciarsi sulla scelta dello Stato italiano di
stabilire una forma di finanziamento delle confessioni religiose, che
attiene al sistema di relazioni tra Stato e Chiesa, materia di
esclusiva competenza statale. Infine, poiché il meccanismo dell’otto
per mille non stabilisce un’imposta aggiuntiva per i cittadini, esso
non determina un’imposizione fiscale eccessiva né contraria
all’interesse generale della popolazione.

Decreto legislativo 26 marzo 2008, n.62

D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 62: “Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione ai beni culturali”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 84 del 9 aprile 2008) IN OLIR: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi […]

Ordinanza 27 marzo 2008, n.3664

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ordinanaza 26 marzo 2008, n. 3664: “Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Brindisi e nel comune di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce nei giorni 14 e 15 giugno 2008”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 85 […]