Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Circolare ministeriale 16 aprile 1999, n.116

Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli affari dei culti. Servizio Affari dei culti. Circolare n. 116 avente come oggetto: “Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto delle Confraternite”, 16 aprile 1999. Con circolare n. 111, in data 20 aprile 1998 sono stati indicati i documenti necessari per il riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, in […]

Circolare 16 gennaio 2001, n.126

Ministero dell’interno, Direzione generale degli affari dei culti, Servizio affari dei culti. Circolare 16 gennaio 2001 n. 126, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento delle persone giuridiche private – Disposizioni speciali per gli enti di culto”. Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, […]

Circolare 26 marzo 2001, n.2

Ministero dell’interno, Direzione generale dell’Amministrazione civile, Direzione centrale per i servizi elettorali. Circolare 26 marzo 2001, n. 2: “D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127». Pubblicazioni di matrimonio” (da “Gazzetta Ufficiale […]

Circolare 05 ottobre 2004

Ministero dell’interno. Circolare 5 ottobre 2004: “Dialogo interreligioso”. Recenti tragici avvenimenti hanno sottolineato che nell’odierna realtà globalizzata il fanatismo religioso costituisce, in misura sempre maggiore, un fattore in grado di influenzare le dinamiche sociali. La situazione legata alla minaccia del terrorismo internazionale e interno fa diventare poi obiettivamente concreto il rischio che l’integralismo religioso diventi […]

Sentenza 28 marzo 2008, n.13234

Nell’ipotesi di reati, di cui all’art. 3, lett. a), della legge n.
654/1975 (legge di ratifica ed esecuzione della convenzione
internazionale sull’eliminazione di tutte le forma di
discriminazione razziale, firmata a New York il 17 marzo del 1966),
consistenti nella diffusione di idee discriminatorie o nella
istigazione al compimento di atti di discriminazione, oggetto
specifico della tutela penale è la dignità umana. Ne consegue che,
quando la discriminazione non si manifesta all’esterno per mezzo di
un’esplicita dichiarazione di superiorità razziale o di odio, ma è
frutto di pregiudizio consistente nell’attribuire dati comportamenti
a soggetti appartenenti a determinate etnie, devono essere valutate
tutte le circostanze temporali ed ambientali nelle quali il
pregiudizio è stato espresso, al fine di verificare l’effettiva
esistenza di un’idea discriminatoria fondata sulla diversità e non
sul comportamento.

Ordinanza 11 febbraio 2008, n.2380

La circolare n. 20 del 17 dicembre 2007, nel regolare le modalità di
iscrizione alle scuole dell’infanzia, riservata “ai bambini nati
dal 1° gennaio 2003 al 30 aprile 2006 e appartenenti a nuclei
familiari residenti a Milano alla data di iscrizione”, prevede
espressamente la subordinazione della possibilità di accesso alla
scuola materna – da parte di minori stranieri – al requisito della
titolarità di regolare permesso di soggiorno delle rispettive
famiglie “entro la data del 29 febbraio 2008”. Sotto tale profilo,
tuttavia, occorre rilevare come la posizione del minore –
nell’ambito della regolamentazione del soggiorno dello straniero sul
territorio dello Stato – appaia del tutto peculiare ed autonoma
rispetto a quella dei suoi familiari. Al divieto di espulsione del
minore extracomunitario, previsto dall’art. 19 comma 2, lett. a),
D.Lgs 286/98, corrisponde infatti il diritto del minore stesso ad
ottenere un permesso di soggiorno fino al raggiungimento della
maggiore età (art. 28 comma i lett. a) Dpr. 394/99); e dunque –
indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori – non è
possibile ritenere un minore straniero in stato di irregolarità
quanto alla sua presenza sul territorio dello Stato. Nel caso di
specie, pertanto, la previsione circa l’esclusione della possibilità
di iscrizione alla scuola materna, subordinando alle condizioni di
regolarità del soggiorno dei genitori l’esercizio di diritti propri
del minore, appare in contrasto sia con l’obbligo di tenere in
primaria considerazione l’interesse superiore di quest’ultimo (art.
3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo), sia con le
previsioni contemplate dall’art. 43, del D.Lgs 286/98 rigurdanti il
divieto di trattamenti discriminatori, che abbiano l’effetto di
compromettere il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità,
dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita
pubblica.