Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 ottobre 2007, n.62876/00

Le requérant, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, est
un établissement ecclésiastique. Par un arrêt du 17 novembre 2005
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4644], la Cour a
jugé qu’un terrain appartenant au requérant avait fait l’objet
d’une expropriation incompatible avec leur droit au respect de leurs
biens, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de
la propriété). Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour
décide de rayer l’affaire du rôle au regard d’un accord passé
entre le gouvernement italien et l’établissement requérant aux
termes duquel ce dernier doit percevoir 100 000 EUR au titre du
préjudice moral et des frais et dépens.

Convenzione 02 aprile 2008

CONVENZIONE INTEGRATIVA 2008 PER I SACRISTI DELLA DIOCESI DI MILANO L’anno 2008 il giorno due del mese di aprile in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, … e la Commissione dell’Unione Diocesana dei Sacristi, … è stata stipulata la seguente CONVENZIONE per i Sacristi della Diocesi di Milano con decorrenza […]

Contratto collettivo 19 dicembre 2007

Il giorno 19 dicembre 2007 a Roma, presso la sede della F.A.C.I.
(L’Associazione del Clero Italiano) è stato siglato il nuovo
contratto Nazionale. Erano presenti per la F.A.C.I. il Presidente
Mons. Luciano Vindrola e per la F.I.U.D.A.C./S. il Presidente Aurelio
Pellicioli. Il Tesoriere Claudio Munari il Consulente Nazionale
Giampietro Masseroli. Il Contratto entrerà in vigore con il 1°
gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre 2010.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.295671

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un foulard, indossato in base alla
religione islamica) non costituisce un attentato alla libertà di
pensiero, coscienza e religione sancita dall’art. 9 della CEDU, ove
tale sanzione sia volta ad assicurare il rispetto del principio di
laicità negli edifici scolatici pubblici, senza alcuna
discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e delle
confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285396

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285395

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (in questo caso: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Sentenza 05 dicembre 2007, n.285394

La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un turbante sikh) non costituisce un
attentato alla libertà di pensiero, coscienza e religione sancita
dall’art. 9 della CEDU, ove tale sanzione sia volta ad assicurare il
rispetto del principio di laicità negli edifici scolatici pubblici,
senza alcuna discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e
delle confessioni religiose.

Ordinanza 27 marzo 2008

Non sussiste fumus boni iuris in ordine alla domanda inibitoria
relativa all’apertura del sepolcro (poi trasformata in richiesta di
ripristino dello stato dei luoghi) e alla esposizione delle spoglie di
San Padre Pio, fondata su di una disposizione testamentaria di
carattere non patrimoniale rivolta al Sindaco di San Giovanni Rotondo.
In tale disposizione testamentaria appare, infatti, inequivocabile la
volontà dello scrivente di sottoporsi “alla volontà dei Superiori”
ed, in particolare, la manifestazione del proprio “desiderio” che, in
assenza di opposizione dei Superiori, le sue spoglie fossero composte
“in un tranquillo cantuccio di questa terra”. Ritiene, pertanto, il
giudicante che il dichiarante abbia effettuato espressione di un mero
“desiderio” e non già di una vera e propria disposizione non
patrimoniale di ultima volontà, con conferimento di un vero e proprio
mandato ad un preciso soggetto giuridico: a sostegno di tale
conclusione devono, infatti, essere considerate le modalità di
espressione della manifestazione di volontà dell’assunto testatore,
il contesto nel quale è inserita l’espressione, il notevole lasso di
tempo intercorso tra il momento dell’effettuazione della dichiarazione
e il momento della morte del testatore, avvenuta nel 1968
(quarantacinque anni dopo), la mancata indicazione precisa del
soggetto mandatario e la mancanza di indicazione del luogo preciso in
cui doveva essere effettuata la sepoltura. Inoltre, ove pure voglia
essere ritenuta la natura di testamento della espressione riportata,
deve comunque essere dato rilievo all’espressa manifestazione di
volontà di Padre Pio di sottoporsi alta volontà dei “Superiori”,
posto che le disposizioni testamentarie devono essere interpretate
cercando di ricostruire la volontà effettiva del de cuius.

Richiesta di archiviazione 19 marzo 2008

La condotta, incriminata dall’art. 407 c.p., è integrata da qualsiasi
azione con la quale venga violata, alterata una tomba, un sepolcro o
un’urna contenenti resti umani. Quanto, invece, al reato di vilipendio
di cadavere, l’art. 410 c.p. concerne gli atti commessi sopra il
cadavere o le sue ceneri; il vilipendio è cioè integrato da
qualunque manipolazione dei resti umani che risulti obiettivamente
idonea ad offendere il sentimento di pietà verso i defunti, e che nel
contempo sia vietata da disposizioni regolamentari o comunque attuata
con modalità non necessarie all’espletamento dell’attività lecita
cui risulti eventualmente finalizzata. Ciò rilevato, le condotte di
esumazione del corpo di San Pio da Pietralcina non integrano
senz’altro l’elemento materiale dei delitti di violazione di sepolcro
e di vilipendio di cadavere, posto che le operazioni di estumulazione,
ricomposizione, conservazione e ostensione ai fedeli di dette Spoglie
sono state poste in essere nel pieno rispetto della normativa
sostanziale e procedurale vigente (Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con il D.P.R. 285/1990 (artt. 82-89) e Testo Unico sulle
Leggi Sanitarie approvato con il R.D. 1265/1934 (arti. 340-341)). Gli
autori di tali condotte, inoltre, hanno agito con il manifesto intento
di garantire la conservazione nel tempo di resti del Santo e di
assicurarli alla venerazione dei fedeli, secondo la prassi della
Chiesa Cattolica, come del è resto confermato dalla solennità dei
riti attuati. Deve, pertanto, escludersi sia la sussistenza di
qualsiasi volontà di offendere e di esternare dispregio nei confronti
della salma del Santo, sia, a fortori, la consapevolezza che le
operazioni sulla salma potessero essere lesive del sentimento di
pietà verso i defunti, integrante l’elemento soggettivo dei
denunziati delitti.

Decreto ministeriale 11 aprile 2008

Ministero della salute. Decreto ministeriale 11 aprile 2008: “Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 101 del 30 aprile 2008) IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l’art. 7, comma 1; […]