Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 maggio 2008, n.S147999

Il diritto a formare una famiglia, riconosciuto dalla Costituzione
della California, deve essere interpretato come diritto garantito a
tutti, indipendentemente dall’orientamento sessuale. Di conseguenza,
sono incostituzionali le norme dello Stato della California che
vietano il matrimonio alle coppie omosessuali. Riservare il diritto a
sposarsi alle sole coppie eterosessuali, in base alla tradizionale
definizione del matrimonio, non rappresenta un “compelling state
interest” (interesse pubblico stringente o prevalente) tale da
giustificare una limitazione del principio di parità in materia di
diritto di famiglia.

Decreto ministeriale 26 settembre 2007

Ministero della Giustizia, Decreto Ministeriale 26 settembre 2007: “Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari”. (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 235 del 9 ottobre 2007). IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio […]

Ordinanza 08 maggio 2008, n.707

TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707: “Sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – MILANO – SEZIONE III nelle persone dei Signori: Domenico Giordano, Presidente Pietro De Berardinis Ref., relatore Raffaello Gisondi, Referendario ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella […]

Regio decreto 07 dicembre 2007, n.1613

REAL DECRETO 1613/2007, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la Seguridad Social del Clero (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) (BOE n. 306 de 22/12/2007) El Real Decreto 2398/1977, de 27 de agosto, por el que se regula la […]

Regio decreto 07 dicembre 2007, n.1614

Real Decreto 1614/2007, de 7 de diciembre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los miembros de la Orden religiosa de los Testigos de Jehová en España. (Boletín Oficial del Estado, 22 Dicembre 2007, numero 306) El artículo 1.1 del Real […]

Accordo 03 dicembre 2007

Accordo fra la Repubblica di Albania e la Santa Sede su alcune questioni economiche e tributarie, 3 dicembre 2007. La Repubblica di Albania e la Santa Sede nella comune volontà di rafforzare i rapporti reciproci, richiamandosi ai principi internazionalmente riconosciuti della libertà di coscienza e di religione, considerando l’importante contributo sociale, morale e storico della […]

Sentenza 16 aprile 2008

L’esposizione di un’immagine di Gesù in un luogo pubblico viola il
principio di separazione tra Stato e confessioni; tale esposizione è
invece legittima se è affiancata dai ritratti di altri personaggi
storici, al fine di ricordarne il valore storico e culturale e non
solo religioso. Nel caso di specie, in un tribunale della Louisiana
era stata esposta un’immagine di Gesù, con la didascalia “To Know
Peace, Obey These Laws” (“Per conoscere la pace, segui queste norme”),
con conseguente supposta violazione della Establishment Clause.
Tuttavia, poiché accanto a tale immagine risultavano inserite quelle
di quindici altri legislatori e personaggi storici (ad es. Hammurabi,
Confucio, Solone, Napoleone, Carlo Magno), tutte della medesima
dimensione ed accompagnate dalla medesima didascalia, la Corte ha
concluso per il valore storico e culturale dell’esposizione,
escludendo ogni contrasto con il principio di laicità e di
separazione.

Sentenza 06 luglio 2005

Le autorità bulgare vengono riconosciute responsabili di aver violato
il diritto alla vita in combinato disposto con il divieto di
discriminazione (artt. 2 e 14 CEDU). Il caso riguardava l’uccisione
da parte della polizia di due disertori rom, uccisi durante
l’esecuzione di un arresto che, data la situazione (i sospetti erano
disarmati, non avevano commesso reati violenti, non si erano dati alla
fuga) non giustificava il ricorso all’uso della forza, che secondo
l’art. 2 della Convenzione, deve essere “assolutamente necessario”. La
Corte ha ritenuto responsabile lo Stato bulgaro per la morte dei due
uomini e per non aver condotto indagini sufficientemente accurate
sulla presenza del movente razzista alla base del comportamento
incriminato.