Sentenza 15 maggio 2008, n.937
Una volta che si sia formato il giudicato divorzile, la relativa
statuizione sì rende intangibile, ai sensi dell’art. 2909 c.c., anche
nel caso in cui successivamente ad essa sopravvenga la delibazione di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (Sez.I,
23/03/2001, n.4202). Può però accadere che la pronuncia
ecclesiastica divenga esecutiva quando già è stato dichiarato il
divorzio dal giudice civile, ma sono ancora pendenti le decisioni
relative ai figli ed alle questioni economiche tra le parti, compreso
l’assegno divorzile. In questo caso, resta intangibile la pronuncia di
divorzio già emessa, vanno decise le questioni relative
all’affidamento dei figli e le questioni economiche conseguenti, ma
cessa la materia del contendere in relazione all’assegno divorzile.