Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Convenzione 08 novembre 1996

Convenzione tra il Comune di Modena e l’Arcidiocesi di Modena e Nonantola per regolamentare la partecipazione dell’Arcidiocesi al sito Internet del Comune La presente convenzione intende regolamentare la partecipazione dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola al sito Internet del Comune di Modena. Il Comune di Modena concede gratuitamente all’Arcidiocesi di pubblicare sul proprio sito Internet: 1. l’archivio di […]

Accordo 08 ottobre 2003

Convenio Entre Consejería de Cultura y Turismo, Fundación Winherthur y Arzobispado para obras de restauración en la catedral En Burgos, a 8 de octubre de 2003 REUNIDOS: De una parte la Excma. Sra. Dª. SILVIA CLEMENTE MUNICIO, Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en uso de las facultades que […]

Accordo 23 aprile 1986

CONVENIO DE 23 DE ABRIL DE 1986 SOBRE ASISTENCIA RELIGIOSA CATOLICA EN LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (BOCEE año 3, núm. 10, abril-junio 1986) En aplicación del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, firmado por los Ministerios de Justicia y de Sanidad y Consumo y el Presidente de […]

Accordo 25 marzo 2004

Mediante el presente acuerdo, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte reconoce la importancia de estos conjuntos arquitectónicos
como bienes de especial relevancia integrantes del Patrimonio
Histórico Español que deben ser conservados, mantenidos y
custodiados. Por su parte, la Iglesia reitera su voluntad de que
continúen al servicio del pueblo español así como de cuidarlos y
utilizarlos de acuerdo con su valor histórico y artístico,
respetando siempre el estilo de vida propio de sus comunidades.
Las Abadías, Monasterios y Conventos en los que se actuará bajo el
marco de este Acuerdo deberán tener la categoría de Bien de Interés
Cultural y las actuaciones a realizar seguirán en todo momento lo
establecido previamente por los Planes Directores o por los Planes de
Actuación que se elaboren según las características de cada
inmueble. Estos Planes Directores, que serán elaborados por equipos
pluridisciplinares, deberán ser aprobados por los representantes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de la Comunidad Autónoma
correspondiente y de la Iglesia Católica a través de la Comisión
Técnica de Seguimiento, y la financiación tanto de los Planes como
de las obras de restauración se acordará y realizará conforme a los
porcentajes que en cada caso se determinen.
Los Planes Directores que se elaboren para cada conjunto deberán
contener información sobre su estado de conservación, propuesta de
actuaciones que deban realizarse para su restauración y presupuestos
de esos trabajos, programación de actuaciones a realizar, y una
relación de los usos compatibles que puedan darse a los monumentos.
Así, se diseñarán fórmulas que permitan mantener las actividades
religiosas y de desarrollo de la vida de cada comunidad sin menoscabo
de un acercamiento de sus valores patrimoniales a la sociedad.
Además de las actuaciones sobre aspectos arquitectónicos, se
elaborará también un catálogo de aquellos bienes muebles que sean o
hayan sido de uso abacial, monástico o conventual, y que sean
susceptibles de ser conservados y documentados. Asimismo, se
elaborará un inventario del patrimonio inmaterial. En todo este
proceso, se prestará especial atención al patrimonio documental y
bibliográfico.
Para el seguimiento de este acuerdo, se constituirá una Comisión
Mixta paritaria formada por cuatro representantes del MECD y otros
tantos de la Conferencia Episcopal. A su vez, en cada Comunidad
Autónoma se creará una Comisión técnica paritaria de seguimiento
de las obras que se estén llevando a cabo en su territorio, en la que
estarán presentes tanto el Ministerio como la propia Comunidad
Autónoma y la Iglesia.

Ordinanza 30 aprile 2008

E’ illeggittimo, in quanto emesso in violazione dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di
esclusione di una Onlus dal beneficio del 5‰, qualora nella
motivazione del predetto provvedimento, si sia omesso di dare ragione
del mancato accoglimento delle osservazioni presentate da detto ente a
seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da parte della
Agenzia stessa.

Ordinanza 28 aprile 2008

La cancellazione della ricorrente dall’elenco, di cui all’art. 1
del D.P.C.M. 16.3.2007, costituisce pregiudizio imminente ed
irreparabile in quanto idoneo a vanificare, totalmente o parzialmente,
la tutela in via ordinaria del diritto di partecipare al riparto del
5‰, poichè tale esclusione rende sostanzialmente impossibile
calcolare ex post sia quanti contribuenti avrebbero scelto di
destinare direttamente alla stessa il 5‰ della loro imposta sul
reddito delle persone fisiche sia, di conseguenza, quale sarebbe stata
la parte, sul totale delle quote del 5‰, spettante alla medesima ai
sensi dell’art. 6 comma 2° del D.P.C.M. 16.3.2007 (la ripartizione,
infatti, è fatta in proporzione al numero complessivo delle
destinazioni dirette, sicché dalla totale mancanza delle prime
discenderebbe la perdita della seconda).

Istruzione 17 maggio 2007

CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI. SANCTORUM MATER – Istruzione per lo svolgimento delle Inchieste diocesane o eparchiali nelle Cause dei Santi, 17 maggio 2007 INTRODUZIONE Madre dei Santi, la Chiesa ha sempre custodito la loro memoria, proponendo ai fedeli esempi di santità nella sequela Christi.[1] Lungo i secoli i Romani Pontefici si sono preoccupati di […]

Legge 08 maggio 2008

Regno Unito. Legge 8 maggio 2008: “Criminal Justice and Immigration Act 2008”. (omissis) Hatred on the grounds of sexual orientation 74. Hatred on the grounds of sexual orientation Schedule 16— (a) amends Part 3A of the Public Order Act 1986 (c. 64) (hatred against persons on religious grounds) to make provision about hatred against a […]

Sentenza 22 maggio 2008, n.20647

Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia
non assume alcun rilievo la circostanza che l’azione delittuosa sia
commessa ai danni di persona convivente more uxorio. Infatti, il
richiamo contenuto nell’articolo 572 Codice Penale alla
“famiglia” deve intendersi riferito ad ogni consorzio di persone
tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano
sorti rapporti di assistenza e solidarietà per un apprezzabile
periodo di tempo, ricomprendendo questa nozione anche la “famiglia
di fatto”. Una consolidata giurisprudenza della Corte richiede
soltanto che si tratti di un rapporto tendenzialmente stabile, sia
pure naturale e di fatto, instaurato tra due persone con legami di
reciproca assistenza e protezione (cfr., Sez. VI, 24 gennaio 2007, n.
21329, Gatto; Sez. III, 13 novembre 1985, n. 1691, Spanu; Sez. VI, 7
dicembre 1979, n. 4084, Segre).

Sentenza 16 aprile 2008, n.10007

Sin dalla sentenza 27 gennaio 1997, n. 807, la Corte di Cassazione ha
riconosciuto che “l’evoluzione degli strumenti di indagine sul DNA
consente di effettuare accertamenti anche sul cadavere del presunto
padre”; pronunce successive (Sez. 1^, 3 settembre 2004, n. 17825; Sez.
1^, 8 novembre 2006, n. 23800) non hanno mancato di convalidare
sentenze di Giudici di merito che avevano fatto ricorso, ai fini
dell’accertamento della genitura naturale, all’esame del DNA del
defunto. Nella medesima direzione sono le indicazioni che provengono
dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte di Strasburgo
(sentenza 13 luglio 2006, Jaggi c. Svizzera) – affrontando un caso di
richiesta di prelievo di campioni del DNA dalla salma di un uomo
nell’ambito di un’azione di accertamento della paternita’ – ha
affermato: (a) che il diritto di conoscere la propria discendenza e’
ricompreso nel piu’ ampio diritto all’identita’, elemento
centrale della nozione di vita privata; (b) che l’interesse del
ricorrente (nel caso, nato nel 1939) a conoscere le proprie origini
non puo’ ritenersi venuto meno per il solo fatto dell’eta’
avanzata; (c) che il prelievo di campioni di DNA dalle spoglie del
defunto costituisce misura poco invasiva. Tanto rilevato, si può
affermare che se è’ esatto ricordare che l’ammissione della
consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del
Giudice del merito (Cass., Sez. 1^, 28 febbraio 2006, n. 4407) e che,
anche nel giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternita’
naturale il ricorso alle indagini ematologiche e genetiche e’
rimesso alla valutazione di quel Giudice, il quale puo’ ritenerle
superflue ove abbia gia’ acquisito elementi sufficienti a fondare il
proprio convincimento (Cass., Sez. 1^, 18 aprile 1997, n. 3342; Cass.,
Sez. 1^, 25 febbraio 2002, n. 2749), laddove – come nel caso di specie
– il quadro probatorio si caratterizzi per il fatto che la domanda
giudiziale, pur non manifestamente infondata, sia stata rigettata solo
in riferimento alla non univocita’ e alla discordanza tra gli
elementi acquisiti”, l’avere giudicato ultroneo il ricorso ad una
prova – quella scientifica normalmente destinata a costituire uno
strumento di accertamento della esistenza o della non esistenza del
fatto controverso, per giunta in relazione ad un’azione, la
dichiarazione giudiziale di genitura naturale, volta alla tutela di
diritti fondamentali attinenti allo status – si risolve in un vizio di
motivazione della sentenza impugnata.