Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Istruzione 25 settembre 2008

Congregazione per l’Educazione Cattolica, dei Seminari e degli Istituti di Studi. “Istruzione vaticana sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose”, 25 settembre 2008. Con il Concilio Ecumenico Vaticano ii si è intensificato tra i fedeli – laici e religiosi – un vivo interesse per lo studio della Teologia e di altre scienze sacre, per arricchire con […]

Autorizzazione 19 giugno 2008, n.3

Autorizzazione 19 giugno 2008 n. 3: "Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni". (da G.U. n. 169 del 21/7/2008) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro […]

Sentenza 15 maggio 2008, n.6156

L’art. 1 della legge n. 230/07 ha introdotto il comma 7 ter
dell’art 15 n. 230/98, che espressamente riconosce la possibilità
di richiedere la revoca dello status di obiettore dopo
l’espletamento del servizio, ancorandola a specifiche modalità
temporali e formali (la richiesta cioè deve essere irrevocabile e
può essere presentata solo dopo il decorso del termine di 5 anni
dalla collocazione in congedo). Per coloro che si avvalgono della
facoltà in esame il legislatore prevede espressamente al comma 7 bis
del citato art. 15, anch’esso introdotto dalla l. n. 130/07, il
venir meno dei limiti all’accesso per i posti in corpi militari o
che, comunque, comportino l’uso delle armi. Dalla disciplina ora
richiamata appare confermata, quindi, la netta distinzione, anche a
livello normativo, tra il profilo attinente alla preclusione
all’ammissione ad un certo tipo di impieghi e quello concernente gli
effetti della revoca dello status di obiettore intervenuta dopo
l’espletamento del servizio.

Sentenza 04 giugno 2008, n.741

L’Intesa tra l’Assessore regionale dei BB.CC.AA. ed il Presidente
della Regione Ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, siglata
l’11 giugno 1997, stabilisce che “Gli Enti e le Istituzioni
Ecclesiastiche a cui i Beni appartengono ne garantiscono la
manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria che non
coinvolge alcun aspetto restaurativo, può essere curata direttamente
dall’Ente o dall’Istituzione Ecclesiastica a cui i Beni
appartengono. “ (art. 8). Ciò implica, dunque, nei casi di
manutenzione straordinaria di beni monumentali che non comportino
opere di restauro, la possibilità che la progettazione e l’esecuzione
dei lavori sia affidata con incarico fiduciario diretto, purchè non
si tratti di opere assistite da finanziamento pubblico. In
quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione pubblica viene chiamata
a gestire un contributo statale, risultando così tenuta a rispettare
la procedura ad evidenza pubblica.

Decreto 12 febbraio 2008, n.36

Decrato del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 12 febbraio 2008, n. 36: “Regolamento di attuazione degli interventi per la diffusione sul territorio regionale di spazi e strutture da adibire a centri di aggregazione giovanile, ai sensi dell’art. 16, comma 6 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12. (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e […]

Sentenza 31 luglio 2008, n.40825

A seguito del rifiuto da parte dello Stato austriaco di riconoscere
personalità giuridica alla confessione dei Testimoni di Geova, la
Corte ricorda che l’autonomia delle confessioni religiose è
indispensabile al pluralismo in una società democratica. Il Governo
austriaco non ha fornito le ragioni sufficienti a giustificare il
rifiuto di tale riconoscimento, e l’ingerenza manifestata non può
essere considerata una restrizione “necessaria” per la salvaguardia
della libertà religione, così come previsto dall’art. 9 CEDU, che
pertanto è stato violato. La Corte ha ritenuto che potesse essere
legittimo far attendere dieci anni una comunità religiosa prima di
accordarle lo statuto di associazione confessionale nel caso in cui la
comunità in questione fosse di recente creazione, e dunque
sconosciuta, ma tale comportamento non si giustifica per una comunità
come i Testimoni di Geova, esistenti stabilmente da lungo tempo sia in
ambito nazionale che internazionale, e dunque ben conosciuta dalle
autorità. Per questo tipo di comunità i pubblici poteri dovrebbero
poter verificare più rapidamente se soddisfano le condizioni poste
dalla legislazione nazionale, e pertanto la Corte conclude che la
differenza di trattamento denunciata dai Testimoni di Geova contro il
Governo austriaco non è fondata su un motivo “obiettivo e
ragionevole”, sulla base del combinato disposto degli artt. 14 e 9
CEDU.

Legge 24 giugno 1929, n.1159

Legge 24 giugno 1929, n. 1159: “Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 164 del 16 luglio 1929) Art. 1 Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non […]

Sentenza 26 marzo 2008, n.5628

La giurisprudenza, sia del giudice delle leggi (C. Cost. 22 luglio
1999 n. 343), sia del giudice amministrativo (cfr., fra le tante,
Cons. Stato, II Sez., 10 gennaio 2001 n. 1606/2000; T.A.R. Pescara 15
giugno 2001 n. 567; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 maggio 2003, n.
1948), ritiene che l’insegnamento delle materie alternative sia
ininfluente ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami e
della valutabilità del servizio prestato. Ciò in quanto tale
insegnamento non corrisponde né a posti di ruolo, né ad una
individuata classe di concorso ed è specificamente caratterizzato dal
fatto di non avere per oggetto materie curricolari. Per contro, il
carattere derogatorio della disposizione tendente alla immissione in
ruolo per soli titoli, intende ancorare l’immissione in ruolo a
titoli di servizio maturati su materie curricolari (cfr. Consiglio
Stato, sez. VI, 20 aprile 2000, n. 2465). Per tali ragioni, dunque, i
servizi svolti nell’insegnamento delle attività alternative della
religione cattolica non sono validi né ai fini dell’ammissione e
neppure ai fini del punteggio.

Sentenza 27 marzo 2008, n.411

La realizzazione di edifici e strutture destinate al culto rientra tra
le attività sociali e di promozione umana, a cui la nostra Carta
Costituzionale offre particolare rilievo e tutela, sia in quanto
esplicazione del diritto di professare la propria fede religiosa anche
in forma associata (art. 19), sia più in generale quale oggetto di
una formazione sociale nella quale svolgere la personalità umana
(art. 2).

Legge provinciale 30 luglio 2008, n.14

L.P. Trento 30 luglio 2008, n. 14: “Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), in materia di iscrizione e di orario delle lezioni presso le istituzioni scolastiche” ARTICOLO 1 Modificazione dell’articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e […]