Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 marzo 2007

Il licenziamento di un’insegnante musulmana, motivato dal fatto che
questa indossava in classe il niqab (tipologia di velo che lascia
scoperti solo gli occhi), non costituisce discriminazione. Infatti, in
primo luogo la richiesta di non indossare il niqab è proporzionale al
perseguimento di una finalità legittima (quella di favorire
l’apprendimento degli alunni); in secondo luogo, il corretto termine
di paragone tramite il quale individuare la presunta discriminazione
sarebbe da individuare nella situazione di un’altra insegnante che,
indipendentemente dal proprio credo religioso, svolgesse le sue
funzioni con la faccia coperta, circostanza che determinerebbe
ugualmente il licenziamento. Si deve dunque escludere che vi sia stata
diversità di trattamento motivata dalla religione.

Ordinanza 07 ottobre 2008, n.5311

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Ordinanza 7 ottobre 2008, n. 5311: “Respinto il ricorso contro l’ordinanza di sospensione delle Linee guida della Lombardia per l’attuazione della l. 22 maggio 1978 n. 194”. In OLIR: –TAR Lombardia. Ordinanza 8 maggio 2008, n. 707 –Atto di indirizzo per la attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 […]

Ordinanza 08 ottobre 2008, n.334

La Corte adita non rileva la sussistenza, nella fattispecie in esame,
di indici atti a dimostrare che i giudici di merito e di legittimità
abbiano utilizzato i provvedimenti censurati, aventi in realtà tutte
le caratteristiche di atti giurisdizionali e, pertanto, spieganti
efficacia solo per il caso di specie, come “meri schermi formali” per
esercitare funzioni di produzione normativa o per menomare l’esercizio
del potere legislativo parlamentare.

Sentenza 15 settembre 2008, n.23676

Nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente,
il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione
espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere
una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata.
Ciò non implica che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di
forti convinzioni etico-religiose – come é appunto il caso dei
testimoni di Geova – si trovi in stato di incoscienza, debba per
questo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma
comporta altresì che, a manifestare il dissenso al trattamento
trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una
articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale
inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in
ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso
indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza
del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale
dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.

Regolamento 29 settembre 2006

Ordo Synodi Episcoporum, Regolamento del Sinodo dei Vescovi, 29 settembre 2006. Rescritto d’Udienza Il Santo Padre Benedetto XVI, accogliendo, in merito al Regolamento del Sinodo dei Vescovi riveduto ed ampliato negli anni 1969 e 1971, il parere della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi circa l’opportunità di aggiornare il medesimo Regolamento, con variazioni conformi alle […]

Sentenza 22 settembre 2008, n.1194

L’art. 5 della L. n. 186/2003 reca una puntuale disciplina circa i
tempi ed i modi per l’assunzione del primo contingente di insegnanti
di religione cattolica da collocare nelle dotazioni organiche
regionali istituite dalla legge medesima; esso stabilisce che il primo
concorso è riservato agli insegnanti di religione cattolica che
abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli
ultimi dieci anni, in tale specifica materia. Poiché tale norma,
espressamente qualificata come transitoria, enuclea in via immediata
la cerchia dei docenti che possono partecipare alla speciale sessione
di reclutamento, esprimendo la “ratio” di recuperare con una prima
tornata le posizioni degli insegnanti di religione cattolica che, nel
periodo antecedente, avevano reso l’attività di insegnamento in
condizioni di precarietà, si deve ritenere che il possesso dei
requisiti di ammissione e, segnatamente, l’individuazione del decennio
di insegnamento nel cui ambito devono essere prestati i quattro anni
continuativi, vada necessariamente raccordato alla data di entrata in
vigore della L. n. 186/2003. Ne consegue che va considerato corretto
il comportamento dell’Amministrazione che, in sede di adozione del
bando di concorso, abbia fatto riferimento al periodo di insegnamento
che va dall’anno scolastico 1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 31
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4700])

Legge regionale 04 giugno 2008, n.6

L.R. Basilicata 4 giugno 2008, n. 6: “Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”. ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione Basilicata assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, favorendo, pertanto, le azioni volte al miglioramento dell’offerta turistica attraverso interventi mirati alla promozione e diffusione degli standard […]

Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n.30

O.M. 10 marzo 2008, n. 30: “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008” (omissis) Art. 8 – CREDITO SCOLASTICO […] 13. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a […]