Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 03 ottobre 2008, n.159

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. (G.U n. 247 del 21 ottobre 2008) Visti gli articoli […]

Circolare ministeriale 28 ottobre 2008

D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5:
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4051] ” Attuazione
della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento
familiare”; D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160:
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4809] “Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5,
attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento
familiare”.

Decreto legislativo 03 ottobre 2008, n.160

Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 160: “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuazione direttiva relativa al diritto di ricongiungimento familiare”. (G.U. n. 247 del 21 ottobre 2008) Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al […]

Regolamento 26 giugno 2003, n.1661

Regolamento 26 giugno 2003, No. 1661, “The Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003”. (omissis) 7. Exception for genuine occupational requirement etc (1) In relation to discrimination falling within regulation 3 (discrimination on grounds of sexual orientation) – (a) regulation 6(1)(a) or (c) does not apply to any employment; (b) regulation 6(2)(b) or (c) does not […]

Regolamento 17 aprile 2007, n.1263

Regolamento attuativo dell’Equality Act 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3547] in materia
di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Le
organizzazioni di tendenza a carattere religioso, le agenzie per le
adozioni e le “charities” possono, in determinate circostanze, agire
in deroga al divieto di discriminazione.

Sentenza 10 luglio 2008, n.15948/03

Le restrizioni alla circolazione di pubblicazioni ispirate da odio
razziale e religioso non costituiscono una violazione della libertà
di espressione ex art. 10 CEDU, che può essere limitata per legge,
allo scopo di proteggere la libertà altrui nel contesto di una
società democratica. Nel caso di specie, l’autore e gli editori di
un libro intitolato “La colonizzazione dell’Europa” erano stati
condannati dalle autorità giurisdizionali francesi per il reato di
incitamento all’odio razziale. Secondo i giudici nazionali, infatti,
il libro offre una rappresentazione del rapporto tra cultura
occidentale e cultura islamica ispirata all’odio etnico. La Corte di
Strasburgo conferma la lettura delle Corti francesi, rintracciando
nell’opera incriminata i caratteri dell’incitamento all’odio ed
alla violenza (ad es. il ricorso a termini militari, la
caratterizzazione delle comunità islamiche europee come un
“nemico”, l’incitamento ad una “guerra di riconquista”).

Sentenza 16 marzo 2001

Le refus de l’employeur en raison des conséquences sur le
fonctionnement de son entreprise, du comportement d’une vendeuse dont
la tête, le cou et une partie du visage étaient dissimulés par un
foulard, est justifié (ex art. 120-2 code du travail) par la nature
de la tâche à accomplir qui impose la neutralité ou à défaut la
discrétion dans l’expression des options personnelles face un large
public ayant des convictions variées. La restriction à la liberté
individuelle de la salariée, dans l’intérêt de l’entreprise,
limitée au seul foulard porté de façon ostentatoire ne constituant
pas une faute dans l’exercice du pouvoir de direction, est légitime.
Dans ces circonstances, le refus de la salariée de renoncer à une
coiffe selon des modalités en réalité non nécessaires au respect
de ses croyances, constitue une cause réelle et sérieuse de
licenciement.

Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri 16 luglio 2008, n.3694

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ordinanza 16 luglio 2008, n. 3694: “Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione all’Anno Giubiliare Paolino”. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre […]

Ordinanza 22 settembre 2008, n.23934

La norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio
legittimo, anche in presenza di una diversa contraria volontà dei
genitori, desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta
dagli articoli 237, 262 e 299 c.c. nonché dall’art. 72, 1° comma del
r.d. n. 1238/1939 e ora, dagli articoli 33 e 34 d.p.r. n. 396 del
2000, oltre a non essere piu’ coerente con i principi
dell’ordinamento, che ha abbandonato la concezione patriarcale della
famiglia, e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e
donna, si pone contrasto con alcune norme di origine sopranazionale,
tra cui in particolare, l’art. 16, 1° comma lettera g) della
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979,
ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1958, n. 132, che
impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per
eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le
questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in
particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e
alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Sentenza 29 luglio 2008, n.308

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
155-quater, primo comma, del codice civile, introdotto dall’art. 1,
comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia
di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), anche
in combinato disposto con l’art. 4 della stessa legge, nella parte in
cui prevede la revoca automatica dell’assegnazione della casa
familiare nel caso in cui l’assegnatario conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio. Dall’attuale contesto normativo e
giurisprudenziale emerge, infatti, il rilievo che non solo
l’assegnazione della casa familiare, ma anche la cessazione della
stessa, è subordinata, pur nel silenzio della legge, ad una
valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della
prole. Ne deriva che l’art. 155-quater cod. civ., ove interpretato,
sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio
o il nuovo matrimonio dell’assegnatario della casa sono circostanze
idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione
dell’assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole,
per i quale l’istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua
costituzionalità possono essere recuperate invece ove la normativa
sia interpretata nel senso che l’assegnazione della casa coniugale non
venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta
(instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che
la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di
conformità all’interesse del minore.