Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 10 ottobre 2008, n.179

Legge 15 ottobre 2008, n. 179: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002”. (da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 del 10 novembre 2008, S.O. n. […]

Circolare ministeriale 03 novembre 2008, n.10

In Olir: Decreto Legislativo 3 ottobre 2008, n. 159: Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante
attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per
le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4811]

Legge regionale 13 ottobre 2008, n.10

L.R. Friuli-Venzia Giulia 13 ottobre 2008, n. 10: “Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia”. ARTICOLO 1 (Istituzione) 1. È istituito, per le finalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e […]

Legge regionale 13 ottobre 2008, n.11

L.R. Friuli – Venezia Giulia 13 ottobre 2008, n. 11: “Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione”. ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge disciplina l’affidamento delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e la loro eventuale dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale vigente. 2. La presente legge […]

Decreto 05 novembre 2008

Rientra nel diritto di autodeterminazione della persona al rispetto
del percorso biologico naturale (artt. 2, 13 e 32 Cost.), non soltanto
il caso del soggetto capace di intendere e di volere che rifiuti o
chieda di interrompere un trattamento terapeutico, ma anche il caso
dell’incapace che, ancora cosciente, abbia lasciato specifiche
disposizioni scritte di volontà, volte ad escludere – nell’ipotesi
situazione vegetativa clinicamente irreversibile – trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano in vita. In questo senso,
occorre in particolare richiamare il dettato della legge n. 6 del 9
gennaio 2004, con cui il legislatore italiano ha radicalmente rivisto
la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone,
stabilendo che colui che si trova nella impossibilità di provvedere
ai propri interessi perchè privo in tutto o in parte di autonomia per
effetto di una infermità fisica o psichica, ha diritto di essere
coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal Giudice
Tutelare. L’amministrazione di sostegno è dunque, attualmente,
l’istituto appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate
sui trattamenti sanitari, per l’ipotesi di incapacità, che vanno
usualmente sotto il nome di testamento biologico. Di qui, la
legittimità e il conseguente accoglimento della richiesta di colui
che designi – ai sensi dell’art. 408, comma 2, cc., come novellato
dalla legge n. 6 del 2004 – un amministratore di sostegno con
l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche,
dettate con apposita scrittura privata autenticata, per l’ipotesi di
propria futura incapacità di intendere e di volere.

Accordo 17 aprile 2007

Agreement between the Holy See and the Republic of the Philippines on the Cultural Heritage of the Catholi Church The Holy See and the Republic of the Philippines, Acting, on the part of the Holy See, in accordance with the declarations of the Second Vatican Council on religious liberty and the relations between the Church […]

Legge 19 dicembre 2006

Slovenia. Religious Freedom Act, 19 dicembre 2006 I. General provisions and fundamental principles Art. 1. (Contents of the Act) This Act shall regulate individual and collective exercise of religious freedom, legal status of churches and other religious communities, their registration procedure, rights of churches and other religious communities and their members, rights of registered churches […]

Sentenza 08 giugno 2006, n.05-14774

La libertà religiosa, benché sia un diritto fondamentale, non può
rendere lecito qualsiasi comportamento, in particolare non autorizza
la violazione di un regolamento condominiale. Nel caso di specie, è
legittimo richiedere la rimozione di una capanna costruita su un
balcone in occasione della festività ebraica (detta, appunto, festa
delle capanne): infatti questo comportamento viola le norme sul decoro
dell’immobile, essendo la capanna visibile dalla strada.

Parere 17 gennaio 2007, n.10379

La legge n. 222 del 1985, nello stabilire che “gli enti
ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell’ordinamento
dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti” (art. 4), ha chiarito definitivamente che gli enti della
Chiesa Cattolica, una volta ottenuto dallo Stato il riconoscimento
della personalità giuridica, non sono enti né privati né pubblici,
ma bensì “Enti di un’autonoma organizzazione confessionale, ai
quali lo Stato si è limitato a riconoscere la personalità
giuridica” (cfr. parere del Consiglio di Stato n. 1338 del 14
febbraio 2001). Gli enti ecclesiastici non possono quindi qualificarsi
in via generale come “persone giuridiche private senza fini di
lucro”, con conseguente applicazione degli artt. 55 del D.L.gs. n.
490/1999 e 21 del D.P.R. n. 283/2000, concernenti espressamente
l’alienazione di immobili appartenenti a persone giuridiche private
senza scopo di lucro. Nè si può giungere a diversa conclusione
invocando l’art. 6 dell’Intesa relativa alla tutela dei beni
culturali di interesse religioso (cui è stata data esecuzione con il
D.P.R. n. 571/1996), che prevede che a norma dell’art. 8 della legge
n. 1089/1939 (poi art. 19 del D.Lgs. n. 490/1999) “i provvedimenti
amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e
istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del
Ministero per i beni culturali e ambientali, previa intesa, per quel
che concerne le esigenze di culto, con l’ordinario diocesano”. Se
da un lato, infatti, tale disposizione indica come gli enti
ecclesiastici siano soggetti ai vincoli imposti dalla normativa di
tutela dei beni culturali, dall’altro, tuttavia non pare utile a
dimostrare che tali enti siano destinatari delle disposizioni
contenute nei predetti artt. 55 del D.L.gs. n. 490/1999 e 21 del
D.P.R. n. 283/2000, applicabili alla specifica categoria delle
“persone giuridiche private senza fini di lucro”. Ciò rilevato,
va tuttavia tenuto presente che l’art. 12, comma 1, della L. n.
121/1985 ha affermato il principio secondo cui “La Santa Sede e la
Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela
del patrimonio storico e artistico” ed è indubbio che l’art. 55,
comma 3, del D.Lgs. n. 490/1990, nel prevedere che
“L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni”, evidenzia le
particolari finalità di tutela per le quali l’alienazione dei beni
culturali è soggetta ad autorizzazione. Ciò implica che le due Parti
potrebbero indicare come applicabile l’onere suddetto, eliminando
così ogni perplessità derivante dalla formulazione letterale
dell’art. 55 del D.Lgs. n. 490/1990 nella parte in cui individua i
suoi destinatari.