Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 24 luglio 1998, n.31

Legge 24 luglio 1998: “School Standards and Framework Act 1998” (chapter 31). (omissis) Appointment and dismissal of teachers of religious education 58. Appointment and dismissal of certain teachers at schools with a religious character (1)In this section— (a)subsections (2) to (6) apply to a foundation or voluntary controlled school which has a religious character; and […]

Decreto ministeriale 04 novembre 2008

Decreto 4 novembre 2008: “Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all’anno 2007”. (in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2008) IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA […]

Sentenza 11 giugno 2008, n.8887

In virtù della disciplina sul rapporto d’impiego del personale
docente, si delinea una sostanziale equiparazione giuridica – anche
dal punto di vista del trattamento economico e della progressione in
carriera – degli insegnanti di religione con incarico annuale ai
docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr.,
Consiglio Stato, sez. II, 16 ottobre 1996, n. 1931). L’assimilazione
dello “status” giuridico dei docenti di religione con incarico annuale
agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
trova invero conferma nella mancata istituzione di un ruolo separato e
speciale per i primi (cfr., Consiglio Stato, sez. II, 16 ottobre 1996,
n. 1931). Deve quindi ritenersi applicabile agli insegnanti di
religione la C.M. n. 195 del 21.7.1977, che esclude l’applicazione
agli insegnanti a tempo indeterminato dell’art. 5 del D.L.C.P.S. n.
1687 del 1947, con inapplicabilità della C.M. n. 176 del 1971, che
consente il pagamento della retribuzione estiva a condizione che
l’insegnante conservi per il periodo corrispondente alle operazioni
di scrutinio il diritto all’intera retribuzione.

Sentenza 17 aprile 1991, n.90-42636

L’article L. 122-35 du Code du travail et l’article L. 122-45 du même
Code, dans sa rédaction alors en vigueur, interdisant à l’employeur
de congédier un salarié pour le seul motif tiré de ses moeurs ou de
ses convictions religieuses, il ne peut être procédé à un
licenciement que lorsque celui-ci repose sur une cause objective
fondée sur le comportement du salarié qui, compte tenu de la nature
de ses fonctions et de la finalité propre de l’entreprise, a créé
un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Viole les textes
précités la cour d’appel qui pour débouter un aide-sacristain de sa
demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, se borne à mettre en cause les moeurs de ce salarié sans
avoir constaté d’agissements de ce dernier ayant créé un trouble
caractérisé au sein de l’association religieuse qui l’employait.

Sentenza 20 novembre 1986, n.84-43243

L’article L. 122-45 du Code du travail, en ce qu’il dispose qu’aucun
salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de ses
convictions religieuses, n’est pas applicable lorsque le salarié, qui
a été engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en
communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les
obligations résultant de cet engagement. L’indépendance des
professeurs dans l’exercice de leurs fonctions n’est pas incompatible
avec l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la
direction de l’établissement au sein duquel ils enseignent.

Sentenza 19 maggio 1978, n.76-41211

E’ legittimo, stante la particolare caratterizzazione del rapporto di
lavoro in istituti privati confessionali, il licenziamento di
un’insegnante di una scuola cattolica, che aveva contratto nuove nozze
in seguito a divorzio.

Decreto 04 novembre 2008

Nel nostro ordinamento non è in alcun modo positivamente prevista la
possibilità di disporre anticipatamente del proprio corpo con
manifestazioni di volontà relative al rifiuto di terapie per un
momento successivo a quello in cui tale volontà venga esternata (c.d.
testamento biologico). In questo senso, si deve pertanto rilevare
come, in assenza di una disciplina normativa che attribuisca
ultrattività alla volontà del rifiuto di cure cosiddette
“salva-vita” da parte dell’interessato, l’attribuzione ad un
terzo – quale l’amministratore di sostegno – della facoltà di farsi
latore di tale volontà si tradurrebbe nel rimettere, per via
giurisprudenziale, ad una volontà estranea la decisione di
un’omissione di cure certamente o probabilmente foriera del
sacrificio di una vita potenzialmente sana (nel caso di specie,
l’amministratore di sostegno non veniva autorizzato dal giudice
tutelare, nella ipotesi di perdita di coscienza da parte del
ricorrente, a rifiutare le terapie, compresa l’eventuale trasfusione
di sangue, che i sanitari avessero ritenuto necessarie ed
indifferibili per la salvaguardia della integrità fisica del paziente
e della sua stessa vita) (cfr., contra, Tribunale Civile di Bologna,
Decreto 4 giugno 2008, n. 297
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4825])

Sentenza 03 ottobre 2008, n.37581

Considerata la sostanziale equivalenza tra discriminazione razziale e
ideologia fondata su superiorità o sull’odio razziale, la propaganda
della ideologia razziale incriminata dalla norma del 2006 (cfr. legge
24 febbraio 2006, n. 85, art. 13) deve ritenersi già prevista nella
norma del 1993 (cfr. legge 13 ottobre 1975, n. 654, art. 3), laddove
questa puniva non solo la diffusione di ideologie razziali, ma anche
l’incitamento alla discriminazione razziale, poichè la propaganda
altro non è che una diffusione di idee tendente a incitare al
mutamento delle idee e dei comportamenti del pubblico (nel caso di
specie, veniva ritenuto corretta l’interpetazione della Corte di
merito secondo cui i termini “diffonde” e “propaganda” debbono
ritenersi sostanzialmente equivalenti, posto che la diffusione di idee
nella rete si risolve in sostanza nella propaganda delle stesse)

Legge regionale 11 novembre 2008, n.31

L.R. Marche 11 novembre 2008, n. 31: "Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari". (Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 108 del 20 novembre 2008) ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e […]