Sentenza 15 gennaio 2009, n.814
La dichiarazione di efficacia nella Repubblica della sentenza
ecclesiastica, che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario
per esclusione del “bonum prolis”, nella ipotesi in cui detta
intenzione sia stata manifestata da un coniuge ed accettata
dall’altro, non trova ostacolo, sotto il profilo dell’ordine pubblico,
nella circostanza che la legge statale non include la procreazione fra
i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale, vertendosi in tema di
diversità di disciplina dell’ordinamento canonico rispetto
all’ordinamento interno, che non incide sui principi essenziali di
quest’ultimo, né sulle regole fondamentali che in esso definiscono
l’istituto del matrimonio (cfr. tra le molte: Cass. n.7128 del 1982;
Cass. n. 2678 del 1984; Cass. n. 192 del 1985; Cass. n. 4875 del
1988).