Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 24 aprile 1995, n.52

L.R. Emilia Romagna 24 aprile 1995, n. 52: “Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 – Diritto allo studio”. ARTICOLO 1 1. Il titolo della LR 25 gennaio 1983, n. 6 è così modificato: “Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico – privato delle scuole dell’infanzia”. ARTICOLO 2 1. All’ art. 1, […]

Sentenza 13 febbraio 2009, n.38

Il carattere incidentale della questione di costituzionalità
presuppone che il petitum del giudizio, nel corso del quale
quest’ultima viene sollevata, non coincida con la proposizione della
questione stessa (ex multis, sentenza n. 84 del 2006). Il giudizio a
quo deve infatti avere, da un lato, un petitum separato e distinto
dalla questione di costituzionalità sul quale il giudice remittente
sia legittimamente chiamato a decidere; e dall’altro, un suo
autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato ad una
propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità
costituzionale il cui insorgere è soltanto eventuale (nel caso di
specie, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale della L.R. Emilia Romagna 24
aprile 1995, n. 52
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4907], sollevata
dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, in
riferimento all’art. 33, primo, secondo e terzo comma, e all’art.
117, primo comma, della Costituzione, nel testo anteriore alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ritenendo che tale questione
esaurisse il petitum del giudizio principale, con conseguente mancanza
del carattere incidentale della stessa).

Circolare 10 febbraio 2009, n.16

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Circolare 10 febbraio 2009, n. 16: “Adozione dei libri di testo per l’anno 2009/2010”. (omissis) 5.1. Dotazioni librarie gratuite per la scuola primaria. La dotazione libraria della scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni attraverso la consegna di cedole librarie ed è configurata come segue: nella prima […]

Varie 27 gennaio 2009

Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale Direzione Salvaguardia Ambientale U.prot. DSA – 2009 – 0001184 del 26 gennaio 2009 Ufficio di Gabinetto GAB – 2009 – 0002377/UL del 27 gennaio 2009 OGGETTO: Quesito interpretativo legge 447/1995: valutazione suono delle campane. Con riferimento al quesito in oggetto, […]

Sentenza 18 dicembre 2008, n.2955651

Il termine stabilito dell’art. 4 della legge n. 230 del 1998 per la
presentazione della domanda con la quale si chiede di prestare il
servizio civile in sostituzione del servizio militare, è perentorio.
Tale termine, strettamente collegato al tempo dell’arruolamento, è
infatti rivolto a consentire alla Pubblica amministrazione di
conoscere con un congruo anticipo quali e quanti cittadini esprimano
obiezione di coscienza, per l’irrinunciabile esigenza di programmare
ed organizzare con tempestività l’espletamento del servizio civile e
del servizio di leva. In particolare, ai sensi degli artt. 5, 8 e 9
della legge n. 230 del 1998 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 352 del 1999,
l’esame della domanda di ammissione al servizio civile, con il
controllo sulla sussistenza dei relativi requisiti, è affidato al
Ministero della difesa, fino al 31 dicembre 1999, e poi all’Ufficio
nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il ricorso all’autorità giudiziaria
ordinaria, secondo le previsioni dell’art. 5, comma 4, della
menzionata legge, è contemplato invece in via d’impugnazione del
provvedimento di reiezione della domanda ed in caso di “sopravvenuto
decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile”. Una
disposizione quest’ultima che deve intendersi estesa anche
all’inosservanza del termine in questione, la cui perentorietà
implica parimenti decadenza, di modo che pure la decadenza per
tardività della domanda deve essere pronunciata dal Ministero, e poi
dall’Ufficio nazionale, con determinazioni sindacabili in sede
giudiziale solo se negative per l’obiettore (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso dell’amministrazione in quanto risultava
pacifico che la domanda rivolta a far valere il diritto all’obiezione
di coscienza ed alla prestazione del servizio civile in luogo del
servizio militare, non era stata trasmessa all’autorità competente,
cioè all’Ufficio nazionale, ma era rimasta presso il Distretto
militare di Milano, radicalmente privo del potere di decidere anche
sulla tempestività della domanda stessa).

Risoluzione 05 febbraio 2009

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 febbraio 2009 sull’attuazione nell’Unione europea della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati: visite della commissione LIBE dal 2005 al 2008 (2008/2235(INI)) Il Parlamento europeo, – vista la direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo […]

Sentenza 07 ottobre 2008

La giurisprudenza suole ravvisare la contrarietà all’ordine
pubblico italiano nei soli casi di pronuncia di nullità fondata sulla
cd. riserva mentale, ossia sulla unilaterale esclusione da parte di
uno dei coniugi, di taluno dei bona matrimonii (V. Cass. n. 2138/1996;
n. 11951/1993; n. 4875/88; nn. 188 e 189 del 1991), salvo il consenso
esplicito o implicito alla delibazione da parte dell’altro coniuge
(Cass. n. 5548/1995) e salva l’ipotesi che la divergenza unilaterale
fra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge,
ovvero che questi l’abbia in concreto conosciuta, oppure che non
l’abbia potuta conoscere a cagione della propria negligenza. Ne deriva
che, nel caso in cui sia stata apposta una condizione al vincolo
matrimoniale, viziante il consenso negoziale di uno dei coniugi,
occorre anzitutto verificare, ai fini della delibazione, se essa sia
rimasta nella sfera psichica di uno dei nubendi, ovvero sia stata
manifestata all’altro coniuge, ovvero sia stata comunque conosciuta o
conoscibile da parte di questi. In ogni caso, comunque, nell’ipotesi
in cui il coniuge, che ignorava il vizio del consenso dell’altro,
proponga egli stesso la domanda di esecutorietà, allegando la
simulazione unilaterale, va esclusa la ricorrenza di motivi di ordine
pubblico, ostativi alla delibazione della relativa sentenza
ecclesiastica, non potendo ricondursi nei rigorosi limiti dell’ordine
pubblico anche la tutela della buona fede del coniuge che detta tutela
respinga, invocandola anzi in senso contrario.