Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 06 agosto 2008, n.133

Legge 6 agosto 2008, n. 133: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. (in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 196) 1. ll decreto-legge […]

Sentenza 17 marzo 2009, n.6441

La nozione di “familiare”, risultante dal combinato disposto degli
articoli 29 e 30 d.lgs. n. 286 del 1998, non può essere ampliata, al
fine di ricomprendervi anche i soggetti legati da una stabile
relazione affettiva, realizzata attraverso una convivenza di tipo non
matrimoniale registrata o attestata, per effetto dell’art. 12 della
“Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali” o alla luce dell’art. 9 della Carta di Nizza
(parte integrante del trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia
l’8 agosto 2008). Se è vero, infatti, che la formulazione del
citato art. 9, da un lato, conferma l’apertura verso forme di
relazioni affettive di tipo familiare diverse da quelle fondate sul
matrimonio e, dall’altro, non richiede più come requisito
necessario per invocare la garanzia dalla norma stessa prevista la
diversità di sesso dei soggetti del rapporto, resta fermo che anche
tale disposizione, così come l’art. 12 CEDU, rinvia alle leggi
nazionali per la determinazioni, delle condizioni per l’esercizio
del diritto, con ciò escludendo sia il riconoscimento automatico di
unioni di tipo familiare diverse da quelle previste dagli ordinamenti
interni, sia l’obbligo degli stati membri di adeguarsi al pluralismo
delle relazioni familiari non necessariamente eterosessuali (nel caso
di specie, veniva respinto il ricorso di un cittadino neozelandese
richiedente il permesso di soggiorno per motivi familiari, in forza
dell’avvenuto riconoscimento, da parte delle autorità competenti del
Paese di origine, della sua qualità di partner de facto di un
cittadino italiano).

Decreto ministeriale 18 marzo 2009, n.34

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. D.M. 18 marzo 2009, n. 34: “Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’anno scolastico 2008/2009”. Il MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA VISTO l’art. 12 della legge 241/1990 VISTA la Legge 10/3/2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto […]

Sentenza 06 febbraio 2009, n.1206

L’art. 14 del D.P.R. n. 394/1999, nell’indicare le attività
consentite in relazione ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo, familiari e di studio, espressamente
consente la conversione di tali permessi di soggiorno per
l’attività effettivamente svolta. La predetta disposizione,
tuttavia non può interpretarsi nel senso che soltanto le menzionate
tipologie di permesso di soggiorno possano essere oggetto di
conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi
richiamate tale conversione non sarebbe consentita. Ciò nella
considerazione che la norma suddetta non contiene alcuna espressa
esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di
soggiorno diverse da quelle sopra menzionate ed in particolare, per
quanto qui interessa, con riferimento al permesso di soggiorno per
motivi religiosi (nel caso di specie, veniva accolto il ricorso di una
cittadina indiana che, in vigenza del permesso di soggiorno per motivi
religiosi, svolgeva attività lavorativa come infermiera
professionale, in base ad un regolare contratto di lavoro
subordinato).

Sentenza 19 febbraio 2009

Il porto del pugnale kirpan costituisce un segno distintivo di
adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di
espressione della fede religiosa Sikh, garantita dall’art. 19 Cost.
oltre che da plurimi atti internazionali, perciò non costituisce
reato.
Nella fattispecie il Tribunale di Cremona ha assolto un indiano sikh
dal reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere
(art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110) per avere portato con sé fuori
dalla propria abitazione un pugnale kirpan della lunghezza complessiva
di 17 cm (di cui 10 di lama), calzato in un fodero. L’indiano era
stato fermato dalle forze dell’ordine mentre si trovava
all’interno di un centro commerciale, vestito con una tunica bianca
e con un turbante. Una volta fermato, aveva subito giustificato il
porto del pugnale kirpan affermandone la natura di simbolo religioso:
una circostanza ha trovato riscontro durante il processo, dove è
risultato provato, anche grazie a un certificato del Consolato
generale dell’India, che per i sikh il kirpan è simbolo della
resistenza al male e che deve essere sempre portato in modo visibile.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta, è
stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.), 2009, n. 4, p.
399 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di diritto e
processo penale’.

Ordinanza 26 febbraio 2009

Un’ordinanza del G.i.p. di Milano, pronunciata nel corso di un
processo per terrorismo internazionale, ha affermato che qualora un
imputato islamico indossi all’interno dell’aula del tribunale un
tradizionale copricapo, il giudice può invitarlo a toglierlo, atteso
che per consolidata prassi istituzionale nessuno può presenziare in
udienza a capo coperto, ad eccezione delle Forze dell’Ordine adibite
alla sicurezza dell’udienza. Non sarebbe ravvisabile alcuna
violazione del diritto di difesa se poi, come è avvenuto nel caso di
specie, dopo aver dichiarato che il copricapo è un simbolo religioso
l’imputato rifiuta l’invito del giudice e, pur di non togliersi il
copricapo, rinuncia a partecipare all’udienza senza essere
allontanato coattivamente.

L’ordinanza non dà conto e non affronta il problema, cruciale,
della rilevanza del motivo religioso fatto valere dall’imputato
(tunisino) che, invitato dal giudice a togliersi il copricapo avrebbe
risposto: “è un simbolo religioso, anche tu giudice porti la
croce” (lo si apprende dalla stampa: cfr. l’articolo Via quel
turbante. Islamico si ribella al giudice. E’ un simbolo religioso,
non me lo levo, ne La Repubblica del 27 febbraio 2009, p. 17). Il
G.i.p., senza considerare il diritto dell’imputato a professare
liberamente la propria fede religiosa, ha giustificato l’ordine di
togliere il copricapo all’interno dell’aula del tribunale sulla
base dei poteri di disciplina dell’udienza attribuitigli dall’art.
470 c.p.p. a tutela del decoro e del rispetto dell’Autorità
Giudiziaria: prassi istituzionale vorrebbe che nessuno presenzi in
udienza a capo coperto, ad eccezione delle forze dell’ordine adibite
alla sicurezza dell’udienza. Con buona pace della libertà di
professare la propria fede religiosa.

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Un’annotazione dell’ordinanza, da parte di Gian Luigi Gatta,
Ricercatore di Diritto Penale nell’Università degli Studi di
Milano, è stata pubblicata ne Il Corriere del Merito (Ipsoa ed.),
2009, n. 4, p. 403 s., all’interno della rubrica ‘Osservatorio di
diritto e processo penale’.

Protocollo di intesa 10 marzo 2009

Protocollo d’intesa tra la Regione Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei, archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, 10 marzo 2009 PREMESSO E CONSIDERATO – che la Regione Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche, con la sottoscrizione de1 presente protocollo d’intesa, […]

Regolamento 09 febbraio 2009, n.3

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3“. (B.U.R. Marche 19 febbraio 2009, n. 17) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e […]

Sentenza 09 novembre 2007

La circoncisione rituale consiste in una menomazione dell’integrità
fisica che non può prescindere dall’attenta valutazione delle
condizioni del soggetto che la subisce, per le potenziali conseguenze
negative che potrebbero aversi sulla sua salute, e che deve essere
eseguita nel rispetto della buona pratica clinica, garantendo
successivamente un’adeguata assistenza. Lo svolgimento di tale
attività richiede, dunque, in ogni caso l’intervento di personale
medico (nel caso di specie, veniva ritenuta responsabile del reato di
cui all’art. 348 c.p. la madre di un neonato che aveva sottoposto il
figlio a circoncisione rituale, affidandolo a persona estranea alla
professione medica).

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In proposito: VITO PLANTAMURA, _Brevi note in tema di circoncisione
maschile rituale, esercizio abusivo della professione e lesioni_, in
“Giurisprudenza di merito”, 2008, 10, p. 2590 ss.; ANTONIO G.
CHIZZONITI, _Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali_, in
G. De Frenacesco – C. Piemontese – E. Venafro (a cura di), _Religione
e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà_, Torino,
2007, 29 ss., e, spec., p. 42 ss.

Sentenza 23 gennaio 2009, n.1731

Tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del medesimo non
sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba
essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in
attesa della sua definizione, dal momento che trattasi di procedimenti
autonomi, non solo sfocianti in decisioni di differente natura (e con
peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la
decisione ecclesiastica solo a seguito di un eventuale giudizio di
delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti
nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti
differenti (cfr. Cass. 19 settembre 2001, n. 11751; Cass. 25 maggio
2005, n. 11020)