Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Executive Order 04 maggio 2017

"Section 1. Policy. It shall be the policy of the executive
branch to vigorously enforce Federal law's robust protections for
religious freedom. The Founders envisioned a Nation in which religious
voices and views were integral to a vibrant public square, and in
which religious people and institutions were free to practice their
faith without fear of discrimination or retaliation by the Federal
Government. For that reason, the United States Constitution enshrines
and protects the fundamental right to religious liberty as
Americans' first freedom. Federal law protects the freedom of
Americans and their organizations to exercise religion and participate
fully in civic life without undue interference by the Federal
Government. The executive branch will honor and enforce those
protections."

Protocollo di intesa 04 giugno 2012

PROTOCOLLO D’INTESA TRA AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA E RAPPRESENTANTI DELLE RELIGIONI SOTTOELENCATE (DIVERSE DALLA RELIGIONE CATTOLICA) PREMESSO: – che l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (di seguito AOSCF) persegue le finalità pubbliche di tutela della salute, di promozione della qualità della vita, di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie; 
- che l’assistenza alla […]

Decreto assessoriale 02 dicembre 2015, n.2167

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO DELLA SALUTE – DIPARTIMENTO REGIONALE ATTIVITA’ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO – AREA 5 ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE Decreto Assessoriale n. 2167/2015 del 2 dicembre 2015: "ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE" L’ASSESSORE Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; Visto il […]

Decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147

Capo II
MISURA NAZIONALE UNICA
DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 2 Reddito di
inclusione – ReI

"1. A decorrere dal 1° gennaio
2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito
denominato «ReI», quale misura unica a
livello nazionale di contrasto alla povertà e
all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a
carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e
all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento
dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è
riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà,
come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo
3, ed è articolato in due componenti:
a) un beneficio
economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
b) una
componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una
valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di
cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di
cui all'articolo 6.
(…)"

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Protocollo di intesa 06 luglio 2017, n.1792CR06C6-C16

"Articolo 1 – Finalità ed azioni

Le
parti intendono massimizzare le sinergie e la collaborazione tra gli
scriventi, a livello sia nazionale che regionale, attraverso la
definizione sia di politiche ed iniziative concertate finalizzate alla
conoscenza e valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo
sviluppo del turismo religioso, nel pieno rispetto della tutela del
patrimonio e delle esigenze proprie dei luoghi oggetto di culto e dei
riti sacri ivi compiuti, delle feste e delle tradizioni religiose.

(…)". 

Fonte del documento:
bce.chiesacattolica.it

Motu proprio 03 settembre 2017

"il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838
– § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente
dall’autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede
Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli
adattamenti approvati a norma del diritto dalla
Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le
norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le
versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate
convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i
libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la
conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo
diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua
competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti
sono tenuti."

Fonte del
documento: w2.vatican.va

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».