Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 novembre 2007, n.235/2007

_Vulneración del derecho a la libre expresión: sanción penal de la
difusión de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen delitos de
genocidio. Nulidad parcial e interpretación de precepto legal. Votos
particulares._
El Tribunal Constitucional ha decidido estimar parcialmente la
presente cuestión de inconstitucionalidad, y en consecuencia:
1.º Declarar inconstitucional y nula la inclusión de la expresión
«nieguen o» en el primer inciso artículo 607.2 del Código penal.
2.º Declarar que no es inconstitucional el primer inciso del
artículo 607.2 del Código penal que castiga la difusión de ideas o
doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, interpretado
en los términos del fundamento jurídico 9 de esta Sentencia.

Sentenza 20 marzo 2009, n.6771

La L. n. 205 del 2000, all’art. 6, ha devoluto alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a
procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria. Ora, la Parrocchia non
è soggetto tenuto all’applicazione della normativa comunitaria.
Infatti, tanto la direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative all’applicazione
delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti
pubblici di forniture e di lavori, quanto le successive direttive del
Consiglio 92/50 e 93/36/CEE (forniture) e 93/37 (lavori pubblici)
richiedono per la insorgenza di detto obbligo che la stazione
appaltante rientri nella categoria degli organismi di diritto pubblico
ai sensi dell’art. 1, lett. b) di dette disposizioni; e che per
acquistare tale qualifica il soggetto debba possedere cumulativamente,
come più volte precisato dalla Corte di giustizia, i seguenti tre
requisiti: a) essere dotato di personalità giuridica; b) essere un
organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse
generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) essere
dipendente strettamente dallo Stato, da enti pubblici territoriale o
da altri organismi di diritto pubblico. Ciò rilevato, per quanto la
Parrocchia sia un ente ecclesiastico riconosciuto ai sensi della L. 20
maggio 1985, n. 222, con effetto anche ai fini civilistici, per il
disposto dell’art. 2 di detta Legge deve ritenersi che la stessa abbia
esclusivamente fine di religione o di culto e che la sua attività sia
rivolta a soddisfare bisogni esclusivamente religiosi, salvo venga
data prova che la medesima persegua anche “attività diverse da quelle
di religione o di culto” o comunque taluna di quelle indicate
nell’art. 15 e art. 16, lett. b della stessa legge, che in astratto
potrebbero essere “specificamente” dirette a soddisfare bisogni di
interesse generale.

Risoluzione 02 aprile 2009

In OLIR.it: Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione
del principio di parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale – Proposal for a new EU
directive on protection from discrimination on grounds of age,
disability, sexual orientation and religion or belief beyond the
workplace (2 july 2008) leggi
[https://www.olir.it/news/archivio.php?id=1915]

Sentenza 12 marzo 2009, n.49686/99

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte
richiama la sua sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772]
(Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31
luglio 2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei
criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa,
status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di
quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è
stato applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento
nei confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento
in violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.
(Pronunce analoghe: Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e
Löffelmann c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4955], del 12
marzo 2009)

Sentenza 19 marzo 2009, n.28648/03

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente sia oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte
richiama la sua sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772]
(Comunità religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31
luglio 2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei
criteri per il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa,
status che in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di
quanti svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è
stato applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento
nei confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento
in violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.
(Pronunce analoghe: Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e
Löffelmann c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4955], del 12
marzo 2009)

Sentenza 12 marzo 2009, n.42967/98

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente (e analogamente nei casi Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e Lang c.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4965]) sia
oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte richiama la sua
sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772] (Comunità
religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31 luglio
2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei criteri per
il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa, status che
in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di quanti
svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è stato
applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento nei
confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento in
violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.