Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 luglio 2009, n.236

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 434, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella
parte relativa ai professori universitari per i quali sia stato
disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento
amministrativo e che abbiano iniziato il corso del relativo periodo.
La contrazione del periodo di fuori ruolo, già in corso di
svolgimento, operata dalla norma censurata, riguarda infatti una
posizione giuridica concentrata nell’arco di un triennio, interessa
una categoria di docenti numericamente ristretta, non produce
significative ricadute sulla finanza pubblica, non risponde allo scopo
di salvaguardare equilibri di bilancio o altri aspetti di pubblico
interesse e neppure può definirsi funzionale all’esigenza di
ricambio generazionale dei docenti universitari, ove si consideri che
essi, con l’inizio del fuori ruolo, perdono la titolarità della
cattedra che rimane vacante. Il sacrificio imposto ai docenti
interessati, che già si trovano nello stato di fuori ruolo, dunque,
si rivela ingiustificato e perciò irragionevole, traducendosi nella
violazione del legittimo affidamento – derivante da un formale
provvedimento amministrativo – riposto nella possibilità di portare
a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite
e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita.

Sentenza 03 giugno 2009, n.28030

Disturbare la funzione religiosa manifestando fuori dalla chiesa è
reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione spiegando che chiunque
ostacola l’inizio o l’esercizio della funzione va punito a norma
dell’art. 405 del codice penale. E la condanna scatta anche se il
disturbo è provocato da proteste che avvengono fuori dalla chiesa.
Secondo gli Ermellini infatti, il reato di turbamento della funzione
religiosa si verifica ogni volta che si impedisce il regolare
svolgimento della messa disturbando il prete e i fedeli nel loro
raccoglimento. La vicenda presa in esame dalla Suprema Corte coinvolge
un gruppo di lavoratori che stava manifestando in una piazza
antistante la chiesa in cui si svolgevano i funerali di un lavoratore
morto dopo essersi dato alle fiamme. Dalla vicenda scaturivano diverse
condanne tra cui quella per turbamento della funzione religiosa a
carico di chi stava manifestando fuori dalla chiesa. Ricorrendo in
Cassazione i lavoratori hanno rappresentato che le loro proteste erano
avvenute solo al termine della funzione religiosa e comunque non
all’interno della chiesa ma nella piazza antistante. Nulla da fare
però. La Cassazione con sentenza 28030/2009 ha ritenuto che in
relazione al reato di cui all’articolo 405 del codice penale “la
‘turbatio sacrorum’ si verifica sia con “l’impedimento della funzione,
consistente nell’ostacolare l’inizio o l’esercizio della stessa fino a
detrminarne la cessazione”, sia con la “turbativa della funzione che
si verifica quando il suo svolgimento non avviene in modo regolare”.
In sostanza sono state convalidate le decisioni prese dai giudici di
merito che, secondo gli Ermellini, hanno correttamente ravvisato la
sussistenza del reato “nella turbativa causata dal comportamento degli
imputati, che, aveva, nel corso della celebrazione della messa,
coinvolto e disturbato molti fedeli dal loro raccoglimento, per le
grida e le ingiurie indirizzate alle autorita’ presenti in chiesa,
tanto da costringere il celebrante a rivolgere appelli ai manifestanti
al fine di calmare gli animi”. La Corte ha anche ritenuto di non dare
rilievo al fatto che il rito era oramai ultimato perché, si legge
nella sentenza, alla “esposizione della salma deve ritenersi che la
cerimonia funebre continui ad essere in atto”

Protocollo di intesa 06 maggio 2003

Aggiornamento del Protocollo d’intesa tra la Regione dell’Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni e dei servizi culturali ecclesiastici, 6 maggio 2003. L’anno duemilatre, il giorno sei del mese di maggio, in Perugia nella sede della Giunta Regionale Palazzo Donini – Salone D’Onore, il Prof. Gianfranco […]

Regio decreto 16 giugno 1938, n.1055

R.D. 16 giugno 1938, n. 1055: “Approvazione della convenzione stipulata in Roma, tra Santa Sede e il Regno d’Italia, il 28 aprile 1938, concernente il servizio di polizia mortuaria”. ART. 1 Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata in Roma, fra la Santa Sede ed il regno d’Italia, il 28 aprile 1938, concernente […]

Legge 13 giugno 1952, n.680

Legge 13 giugno 1952, n. 680: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra la Santa Sede e l’Italia per gli impianti radio-vaticani a Santa Maria di Galeria ed a Castel Romano, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano 1’8 ottobre 1951″. (G.U n. 150 del 1 luglio 1952) 1.- Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo fra […]

Sentenza 10 luglio 2009, n.28482

La norma di cui all’art. 328/1° c.p. tutela, in senso lato, il buon
andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione
per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il vero ed unico
disvalore represso dalla norma è cioè la mancanza dell’atto
d’ufficio a rilevanza esterna, mentre le inadempienze interne
all’organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di
servizio, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto
l’insussistenza del fatto di reato ipotizzato, in quanto la condotta
del ricorrente – consistente nel rifiuto di svolgere le sue funzioni
di magistrato nelle aule giudiziarie recanti l’esposizione del
crocifisso – si è concretizzata nella violazione di doveri
funzionali, riverberatasi esclusivamente sull’organizzazione interna
dell’ufficio e non sull’attività di rilevanza esterna, diretta a
garantire il servizio di giustizia.

Varie 21 maggio 2009, n.09/046/CR/C11

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Problematiche relative alla segnalazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato sulle aperture domenicali e festive: iniziative da assumere, 21 maggio 2009. In relazione alla Segnalazione (Rif. S893, Prot. 49721, del 20 ottobre 2008) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Coordinamento delle Regioni ritiene opportuno esprimere […]

Sentenza 25 giugno 2009, n.14906

La delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della
nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno
soltanto dei coniugi di uno dei “bona matrimonii” può trovare
ostacolo nell’ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia
rimasta, inespressa, nella sfera psichica del suo autore, senza
manifestarsi (né comunque essere conosciuta o conoscibile) all’altro
coniuge, alla stregua dell’inderogabile principio della tutela della
buona fede e dell’affidamento incolpevole. Ne consegue che la
delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità
del matrimonio concordatario non può trovare ostacolo nell’ordine
pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella sfera
psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile
dall’altro coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva
conoscere, il vizio del consenso dell’altro coniuge a chiedere la
declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte
della Corte d’Appello (nel caso di specie, la Suprema Corte ha
rinviato nuovamente il giudizio dinnanzi alla Corte di appello, ai
fini della applicazione del sopra enunciato principio e per
l’accertamento della sussistenza anche delle altre condizioni previste
dall’art. 797 c.p.c. vigente all’epoca dell’entrata in vigore della
legge n. 121 del 1985, non abrogato – secondo la Suprema Corte – dalla
legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 73, di riforma del sistema italiano
di diritto internazionale privato, in quanto non idonea, in forza del
principio concordatario accolto dall’art. 7 Cost. a spiegare efficacia
sulle disposizioni dell’Accordo con protocollo addizionale del 1984,
le cui disposizioni – con riferimento alla dichiarazione di efficacia,
nella Repubblica italiana, delle sentenze di nullità di matrimonio
pronunciate dai tribunali ecclesiastici – contengono un espresso
riferimento all’applicazione degli artt. 796 e 797 c.p.c.)