Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 dicembre 2017, n.57792/15

Il caso: pronuncia di condanna per oltraggio alla Corte a fronte del
rifiuto di togliersi lo zucchetto nell’assolvimento del dovere
di testimoniare in Tribunale. La CEDU riconosce l'illiceità
della decisione.

Lettera 18 ottobre 2017

"…nella convinzione, pertanto, di dover assicurare da parte mia
una più fraterna attenzione e un più sollecito
accompagnamento umano, sacerdotale, spirituale e professionale a
quanti servono nel cosiddetto 'ruolo diplomatico' della Santa
Sede – Capi Missione e Collaboratori – e a quanti ade esso
stanno preparandosi – alunni della Pontificia Accademia
Ecclesiastica – dispongo quanto segue:

1)
L’attuale ufficio del Delegato per le Rappresentanze Pontificie
viene debitamente rafforzato, costituendo la Terza Sezione della
Segreteria di Stato, con la denominazione di Sezione per il
Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede
.

(…)"

Documento 09 novembre 2017

Secondo l’opinione dell'Avvocato Generale Evgeni Tanchev,
nella Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 sarebbe ravvisabile
una norma speciale elaborata per stabilire se le opinioni personali,
nello specifico quelle di matrice religiosa, possano
costituire un requisito essenziale, oltre che legittimo, per lo
svolgimento dell’attività occupazionale, in
considerazione dei principi morali dell’organizzazione religiosa
interessata.

Sentenza 15 maggio 2017, n.24103

"(A)i fini della configurazione della fattispecie dell’art.
414 cod. pen., non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali
si esplica l’attività comunicativa, ma le modalità
con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere
connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di
essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non
riconducibili, come nel caso in esame, ad un ambito strettamente
interpersonale".

Protocollo di intesa 12 gennaio 2017

Articolo 4 – Impegni delle
parti
"La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e la
Comunità di Sant’Egidio si impegnano, con proprie risorse
professionali ed economiche, nelle attività di individuazione e
valutazione approfondita dei potenziali destinatari del progetto, sino
alla predisposizione dei dossier individuali e familiari, nel rispetto
dei criteri di riservatezza
Inoltre si impegnano a farsi carico
del trasferimento sul territorio nazionale di quanti siano titolari
del visto d’ingresso rilasciato dalle competenti autorità
consolari ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (CE) n. 810/2009
del 13 luglio 2009, ed all’accoglienza ed al sostegno nel
processo di inserimento socioculturale un congruo periodo di tempo.
Il Ministero dell’Interno si impegna a portare a conoscenza
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale e della Commissione nazionale le finalità e le
modalità operative del presente progetto, con particolare
riferimento ai criteri adottati nell’ammissione delle persone al
progetto e all’attività di predisposizione dei dossier
individuali e familiari effettuata nella fase iniziale e preliminare
alla concessione del visto per motivi umanitari.
Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si impegna,
nei limiti previsti dalla normativa in vigore, a rilasciare i visti di
ingresso tramite le proprie Rappresentanze diplomatico-consolari, una
volta che la lista dei beneficiari elaborata dalle associazioni
proponenti sia stata ratificata dal Ministero dell’Interno
– Dipartimento della PS, all’esito delle verifiche nelle
banche dati pertinenti e degli accertamenti dattiloscopici di
competenza.
(…)"

Sentenza 08 novembre 2016, n.2813

Secondo la pronuncia, la separazione tra i sessi prevista per lo
svolgimento delle attività degli studenti non contrasterebbe
con la legislazione in materia di uguaglianza.
Nella scelta
adottata da una scuola privata confessionale di ispirazione islamica
non sarebbe infatti ravvisabile alcuna discriminazione.

Sentenza 20 dicembre 2016

"Per quel che qui interessa, l’attenzione deve essere
rivolta a ciò che, in un caso, ha originato il rifiuto di
svolgere l’ufficio, e, in un altro, avrebbe originato (anche se
così non è stato) la materiale rimozione del simbolo
religioso, cioè l’affiorare nella coscienza individuale
di un conflitto tra l’esposizione del simbolo religioso e il
contenuto dell’ufficio, che, secondo la Corte di Cassazione, si
connota sia in termini di laicità, sia in termini di
imparzialità ai sensi dell’art. 97 Cost : «in
particolare, l’imparzialità della funzione di pubblico
ufficiale è strettamente correlata alla neutralità
(altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia
religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla
formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che
non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente
indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del
contenuto di fede, che ogni immagine religiosa
simboleggia»."

Fonte del documento:
www.uaar.it